25 Novembre 2024 - 08:38

ADM. Modifiche regolamento WFL-Vincicasa, raccolta nel 2016 in calo del 34%

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha modificato il regolamento di WFL “Vincicasa” per diverse motivazioni, tra le quali il notevole calo della raccolta del 34% nel 2016 rispetto al

03 Maggio 2017

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha modificato il regolamento di WFL “Vincicasa” per diverse motivazioni, tra le quali il notevole calo della raccolta del 34% nel 2016 rispetto al 2015 e vista la proposta dello stesso concessionario.

 

 

“Considerato- scrive ADM- il costante e progressivo calo della raccolta media della formula di gioco “Vinci per la Vita – Win for Life VinciCasa”, la quale, nonostante le iniziative poste in essere a sostegno del gioco, ha subito una significativa flessione, diminuendo, nell’anno 2016, di circa il 34% rispetto al 2015, con conseguente analoga diminuzione delle relative entrate erariali;

Considerato che la modalità di gioco “Vinci per la Vita – Win for Life VinciCasa” ha subito la flessione maggiore nell’ambito delle formule di gioco del “Vinci per la Vita – Win for Life”, le quali sono diminuite complessivamente, nel 2016, del 22% rispetto all’anno precedente, tendenza confermata dai dati relativi ai primi due mesi dell’anno in corso;

Considerato che la flessione della raccolta della formula di gioco “Vinci per la Vita – Win for Life VinciCasa” e delle relative entrate erariali è dovuta, sostanzialmente, alla scarsa frequenza delle estrazioni (una sola estrazione a settimana) e all’elevato importo della giocata (5 euro); Considerato che il fondo dedicato alle vincite di prima categoria della formula di gioco “Vinci per la Vita – Win for Life VinciCasa” ammonta attualmente ad un importo di circa 10 milioni di euro; 3 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Considerata dunque la necessità di garantire il costante adeguamento dell’offerta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale all’evoluzione della domanda dei giocatori, in conformità al disposto di cui all’art. 1, comma 90, lettere b) e c) della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché di salvaguardare le entrate erariali e il valore economico della concessione, anche in considerazione della prossima scadenza di quest’ultima;

Considerata la validità della proposta del concessionario, formulata con la documentata lettera prot. n. GNTN/215/2017/U del 21 febbraio 2017 e corredata da un’analisi quali/quantitativa, che appare adeguata con quanto innanzi esposto, in quanto volta alla diminuzione del costo della giocata, nonché all’aumento della frequenza delle estrazioni e all’incremento della somma corrisposta in denaro ai vincitori del premio di prima categoria; Vista la delibera n. 273 del 18 giugno 2015 del Comitato di gestione dell’Agenzia, con la quale è stato conferito al Dott. Alessandro Aronica l’incarico di vicedirettore dell’area monopoli, ai sensi dell’articolo19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

 

Per tali motivazioni ADM adotta il presente decreto che riportiamo integralmente:

“Articolo 1 1. Gli articoli 9 e 10 del decreto direttoriale prot. n. 2014/39114/Giochi/Ena del 9 maggio 2014 recante la disciplina dell’organizzazione, dell’esercizio e della gestione del gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato “Vinci per la Vita – Win for Life”, sono così modificati:

“Articolo 9 Costo del gioco, montepremi, vincite, modalità di gestione del fondo dedicato alle vincite di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa e specifiche relative all’erogazione del premio di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa

 

 

  1. La giocata minima è costituita da una combinazione di gioco. Il costo unitario al pubblico della singola combinazione di gioco è di euro 2,00 (due/00) per concorrere all’aggiudicazione dei premi di cui all’articolo 8.

 

  1. Al montepremi è assegnato il 65% della raccolta complessiva di ciascun concorso. 3. Il montepremi totale viene ripartito tra le 4 categorie di premi nelle seguenti proporzioni: a. al montepremi relativo alle vincite di categoria prima va il 58,50%; b. al montepremi relativo alle vincite di categoria seconda va il 4,10%; c. al montepremi relativo alle vincite di categoria terza va il 14,50%; d. al montepremi relativo alle vincite di categoria quarta va il 20,00%.

 

 

  1. Il rimanente 2,90% del montepremi totale viene allocato nel fondo dedicato alle vincite di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa. Le modalità di gestione del citato fondo sono disciplinate al successivo comma 10. 4 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

 

 

  1. Per ciascuna categoria di premi dalla prima alla quarta categoria, la quota unitaria da pagare per le vincite di ciascun concorso si determina suddividendo l’ammontare dei relativi montepremi di categoria, calcolati giusta quanto stabilito dal comma 3, in parti uguali tra le combinazioni di gioco, risultate vincenti nel concorso di riferimento fermo restando quanto previsto al comma 8.

 

 

  1. Per ciascun concorso, in ogni caso:
  2. in mancanza di vincite di premi di categoria prima, il relativo montepremi si aggiunge al fondo dedicato alle vincite di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa;
  3. in mancanza di vincite di premi di seconda categoria con punti 4 e/o di terza categoria con punti 3 e/o di quarta categoria con punti 2, i rispettivi montepremi andranno ripartiti in parti uguali tra le categorie seconda, terza e quarta in cui vi siano state realizzate combinazioni vincenti nel medesimo concorso;
  4. fermo restando quanto stabilito alle lettere a) e b), qualora non venisse realizzato alcun punteggio vincente, l’intero importo del montepremi si aggiunge al fondo dedicato alle vincite di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa.

 

 

 

  1. Per i premi dalla prima alla quarta categoria, in nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria di premi può essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. Ove, a seguito del computo delle quote, l’importo dei premi di una categoria risulti minore di quello di una categoria inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e quindi alla somma dei relativi montepremi. Ove il premio risultante dalla fusione di più categorie risulti maggiore di quello di una categoria superiore, si procede alla fusione delle categorie interessate.

 

 

  1. Per ciascun concorso la quota unitaria del premio di categoria prima sarà calcolata come di seguito:
  2. i) Qualora a seguito del computo delle quote di cui al comma 5, l’importo del premio risulti superiore o uguale a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), la somma da erogare corrisponde al risultato della suddivisione del montepremi di cui al comma 3 lettera a) tra tutte le combinazioni di gioco risultate vincenti nella medesima categoria;
  3. ii) Qualora a seguito del computo delle quote di cui al comma 5, l’importo del premio risulti inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), il montepremi di cui al comma 3 lettera a) viene integrato della somma necessaria al raggiungimento del valore di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) dal fondo dedicato alle vincite di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa;

iii) Qualora a seguito del computo delle quote di cui al comma 5, l’importo del premio risulti inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), e il fondo dedicato alle vincite di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa non risulti sufficiente ad integrare la quota fino al raggiungimento del valore di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), si procede suddividendo la somma dell’importo del montepremi di cui al comma 3 lettera a) e dell’ammontare presente nel fondo dedicato alle vincite di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa tra tutte le combinazioni di gioco risultate vincenti nella medesima categoria;

  1. iv) Nella fattispecie di cui alla precedente lettera iii), qualora il valore del premio da erogare a favore di ciascun vincitore risulti inferiore alla somma di euro 100.000,00 (centomila/00), il relativo importo viene liquidato in denaro dal concessionario, senza vincolo di destinazione, decorso il termine di presentazione dei reclami di cui all’art. 28 ed entro e non oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine per la presentazione dei reclami stessi.

 

  1. La quota del premio di categoria prima è costituita da una somma di denaro il cui utilizzo, nei limiti di quanto stabilito nelle successive lettere da a) a j) e al netto del prelievo corrispondente all’importo previsto dall’articolo 21, comma 8, è destinato all’acquisto da parte del vincitore, entro 2 anni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale dell’esito del concorso di riferimento, di uno o più beni immobili scelti dal vincitore medesimo esclusivamente entro i confini dello Stato italiano. Per la riscossione del premio di categoria prima, si applicano le seguenti disposizioni:
  2. a) La quota parte del premio di categoria prima, pari al 40% della somma che lo costituisce, sarà corrisposta in denaro direttamente dal concessionario secondoi termini indicati nel successivo comma 11;
  3. b) La quota di premio di prima categoria destinata all’acquisto degli immobili è affidata e gestita dal soggetto erogatore. Il concessionario è garante del corretto adempimento degli obblighi di pagamento del soggetto erogatore e, nel caso di inadempimento di quest’ultimo, dovrà subentrare nel pagamento. Esclusivamente sulla quota di premio di prima categoria destinata all’acquisto di immobili sono riconosciuti al vincitore interessi annui nella misura concordata tra il concessionario ed il soggetto erogatore;
  4. c) La quota di premio di prima categoria destinata all’acquisto di immobili, al netto di quella che verrà corrisposta al vincitore ai sensi della lettera a), è consegnata dal soggetto erogatore mediante assegni circolari direttamente al venditore, al momento della stipula del rogito, e la sottoscrizione della “Certificazione Notarile di avvenuta compravendita immobiliare”, redatta in sede di rogito, costituisce l’unica prova dell’effettivo utilizzo della quota di premio di cui alla lettera b), equivalente a riscossione della quota medesima da parte del vincitore, per l’avvenuto acquisto di immobili;
  5. d) Tutti gli oneri, ivi comprese le verifiche preventive alla stipula del rogito e le spese relative alla compravendita degli immobili sono totalmente a carico del vincitore;
  6. e) Qualora il valore di compravendita dell’immobile ovvero degli immobili scelti dal vincitore fosse superiore alla quota di premio destinata all’acquisto degli stessi, la differenza resta in ogni caso a carico del vincitore;
  7. f) Fermo quanto previsto alla lettera a), qualora nel termine dei due anni non risulti perfezionato il rogito di acquisto dell’immobile ovvero degli immobili di scelta del vincitore, la quota di premio destinata a tale acquisto è corrisposta esclusivamente in denaro al vincitore, inclusi gli interessi maturati, direttamente dal concessionario, in misura pari al 20% entro i 60 giorni successivi alla scadenza del predetto termine, ed il residuo 80% è versato dal concessionario al fondo dedicato alle vincite di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa. Qualora il valore di compravendita dell’immobile ovvero degli immobili scelti dal vincitore fosse inferiore alla quota di premio destinata all’acquisto degli stessi, la differenza è corrisposta in denaro al vincitore, direttamente dal concessionario, in misura pari al 50% entro i 60 giorni dalla scadenza del termine dei due anni ed il residuo 50% è versato dal concessionario al fondo dedicato alle vincite di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa;
  8. g) L’immobile ovvero gli immobili scelti dal vincitore possono essere intestati, in sede di rogito, esclusivamente al vincitore. Analogamente, la quota di premio di categoria prima corrisposta in denaro ai sensi delle precedenti lettere è versata esclusivamente al vincitore;
  9. h) Solo nel caso in cui il rogito di acquisto dell’immobile ovvero degli immobili scelti dal vincitore non risultasse essersi perfezionato nel predetto termine di due anni esclusivamente a causa della mancata consegna degli assegni circolari, il termine è prorogato sino alla nuova data di perfezionamento del rogito, scelta di comune accordo dalle parti contraenti, comunque non oltre l’ulteriore termine di giorni 60 dal termine dei due anni;
  10. i) Spetta al vincitore comunicare al concessionario il luogo e la data di stipula del rogito, nonché il nominativo del notaio, del venditore e il prezzo di vendita dell’immobile ovvero degli immobili scelti. Questi dati sono forniti dal vincitore al concessionario secondo le modalità e tempistiche che verranno dallo stesso indicate al vincitore al momento della consegna della ricevuta di partecipazione vincente;
  11. j) Per quanto non previsto nelle lettere precedenti trovano applicazione, relativamente alla compravendita degli immobili, le norme del codice civile e quelle di legislazione speciale vigenti.

 

  1. Per ciascun concorso, la parte del montepremi di cui al comma 4 viene allocata nel fondo dedicato alle vincite di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa gestito dal Concessionario. Tale fondo è depositato su un conto corrente, i cui interessi saranno devoluti all’erario. L’importo accantonato su tale Fondo viene utilizzato per: i. integrare il pagamento delle vincite di categoria prima nell’ipotesi in cui l’ammontare dell’importo a ciò destinato non risultasse sufficiente ad effettuare il completo pagamento delle vincite stesse di cui al comma 8; ii. integrare le risorse destinate ad una o più categorie di premi o corrispondere ai giocatori premi straordinari, su proposta del Concessionario con approvazione di ADM, qualora l’ammontare del fondo dedicato alle vincite di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa superi l’importo di euro 5.000.000, 00 (cinquemilioni/00) per uno o più concorsi.

 

  1. In caso di giocata che dia luogo a vincita di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa, la ricevuta di partecipazione vincente si presenta soltanto presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario. La quota di premio di categoria prima è resa disponibile, fermo restando quanto previsto al comma 8 punto iv), decorso il termine di presentazione dei reclami di cui all’art. 28 ed entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per la presentazione dei reclami stessi”.

 

 

TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI ALLE FORMULE DI GIOCO GESTIONE OPERATIVA DEL GIOCO E DETERMINAZIONE DELLE VINCITE

Articolo 10 Modalità di gioco

 

  1. La raccolta del gioco si effettua nell’arco delle 24 ore di ogni giorno. L’ora ed il minuto in cui si effettua la giocata determina il concorso al quale la stessa partecipa, secondo il calendario dei concorsi, stabilito ai sensi dell’articolo 3, comma 1.
  2. Presso i punti di vendita fisici la giocata può essere effettuata dal giocatore tramite disposizioni di gioco, di seguito elencate:
  3. a) espresse per mezzo di schede di partecipazione distribuite dal concessionario e compilate dal giocatore stesso;
  4. b) espresse per mezzo di schede di partecipazione precompilate;
  5. c) affidate alla scelta casuale del software del terminale di gioco;
  6. d) impartite a voce all’operatore addetto al terminale di gioco.
  7. La partecipazione al gioco per mezzo dei punti di vendita a distanza si effettua con le modalità stabilite dalla disciplina vigente in materia per i giochi numerici a totalizzatore nazionale.
  8. Il giocatore può effettuare giocate in abbonamento, vale a dire impartire disposizioni di gioco valevoli per un numero predeterminato di concorsi futuri e consecutivi, previsti in calendario fino ad un massimo di 50 concorsi consecutivi, per le formule di gioco Classico e Grattacieli, e fino ad un massimo di 15 concorsi consecutivi per la formula VinciCasa; ADM, sentito il concessionario può autorizzare giocate in abbonamento anche oltre il limite massimo sopra indicato.
  9. ADM, sentito il concessionario, può autorizzare la raccolta anticipata di giocate, su prenotazione, per uno o più concorsi 7 futuri, anche non consecutivi, fino al limite di un numero massimo di 50, previsti in calendario, e, comunque nel rispetto di un arco temporale corrispondente a quindici giorni consecutivi.

Articolo 2 2. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La data di decorrenza dell’applicazione delle disposizioni del presente decreto, successiva alla sua pubblicazione, è quella del primo concorso indicato sul sito di cui al primo periodo.

 

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