La circolare dell’Agenzia, emanata il 22 novembre, rappresenta la mera applicazione della norma primaria che rapporta la riduzione, da attuare entro il 30 aprile del prossimo anno, al “numero di
La circolare dell’Agenzia, emanata il 22 novembre, rappresenta la mera applicazione della norma primaria che rapporta la riduzione, da attuare entro il 30 aprile del prossimo anno, al “numero di nulla osta attivi ad essi (concessionari) riferibili alla data del 31 dicembre 2016”. E’ il D.L. che fissa la data da prendere in considerazione ai fini della riduzione.
E’ quanto tiene a precisare l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
“Il parere dell’Avvocatura – spiega Adm – non ha reinterpretato il D.M. ma ha semplicemente chiarito aspetti che alcuni concessionari avevano posto in dubbio.
L’Agenzia, al fine di fugare ogni perplessità ha ritenuto opportuno rivolgersi all’Avvocatura Generale dello Stato, quale Organo consultivo terzo, comunicando tale scelta a tutti i concessionari, in aderenza ai principi di trasparenza e parità di trattamento.
Peraltro, alla richiesta inviata all’Avvocatura, l’Agenzia ha allegato due pareri pro-veritate: il primo, condiviso da 4 concessionari, che propugnava la tesi fatta propria da SGI; il secondo, condiviso da 6 concessionari, che sosteneva la tesi poi fatta propria dall’Avvocatura”.
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