L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emesso una circolare per dare maggiori indicazioni relative alla sospensione della raccolta tramite gli apparecchi da intrattenimenti. Si fa riferimento – si legge
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emesso una circolare per dare maggiori indicazioni relative alla sospensione della raccolta tramite gli apparecchi da intrattenimenti.
Si fa riferimento – si legge – alle disposizioni da ultimo introdotte con DPCM 24 ottobre 2020 e, in particolare, all’articolo 1, comma 9, lettera l), ai sensi del quale “sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò” sino al 24 novembre 2020. Con Circolare n. 41/2020 del 26.10.2020 l’Agenzia ha chiarito che “devono, pertanto, ricomprendersi in tale previsione, esclusivamente, le sale da gioco specialistiche”, nulla disponendo la norma citata in relazione alla raccolta del gioco presso pubblici esercizi c.d. “generalisti”, in relazione ai quali non sono state previste disposizioni specifiche, con la conseguente applicazione delle prescrizioni poste, riguardo agli stessi, dal predetto DPCM e salva restando la possibilità di adottare, a livello territoriale, misure restrittive delle attività ivi svolte. Tale circostanza non può che riverberarsi sul rispetto delle vigenti prescrizioni, anche amministrative, che regolano il funzionamento degli apparecchi, determinando l’Agenzia all’adozione delle seguenti misure, al fine di garantire uniformità di disciplina e parità di trattamento nel perdurare della situazione emergenziale. Sospensione base imponibile forfetaria del Preu A decorrere dal 14 ottobre u.s. è sospesa la maturazione della base imponibile forfetaria del Preu sugli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lett. a) del TULPS installati presso gli esercizi pubblici la cui attività di gioco sia stata interrotta ai sensi del DPCM 24.10.2020 ovvero ai sensi di analoghi provvedimenti, anche antecedenti, emanati dalla Regione o dall’Ente locale di riferimento. Ai fini della sospensione, il concessionario, attraverso i messaggi telematici previsti dal protocollo di comunicazione comma 6a, deve porre gli apparecchi interessati in magazzino, in stato di blocco ovvero di manutenzione straordinaria [in questo ultimo caso mediante l’invio dell’apposito messaggio telematico – identificato dal numero 724 “mancata estrazione del contatore”, con causale 1 – dal sistema del concessionario al sistema di controllo AWP, come previsto dal vigente protocollo di comunicazione comma 6 a)].
Il superamento del termine previsto con riferimento alla durata dell’intervento di manutenzione non è valutato ai fini del rispetto del relativo livello di servizio. Resta naturalmente salva l’applicazione delle disposizioni vigenti in tema di maturazione del Preu in relazione agli apparecchi per i quali sia regolarmente effettuata ed inviata al sistema di controllo la lettura dei relativi contatori. Sospensione della decorrenza del termine di riscossione dei ticket VLT In relazione alla riscossione dei ticket VLT regolarmente emessi per i quali alla data del 14 ottobre 2020 non sia scaduto il termine per il pagamento delle vincite, si dispone che, a decorrere dalla predetta data, il termine per la presentazione della richiesta di pagamento dei ticket fissato dall’art.13.2 del decreto recante le regole tecniche di produzione dei sistemi di gioco VLT di cui al decreto direttoriale 4 aprile 2017 e s. m. e i. sia sospeso per il periodo indicato dal DPCM 24.10.2020 o da eventuali successivi provvedimenti di contenuto analogo adottati dal Governo ovvero dalle Regioni e/o dagli Enti locali. I concessionari procederanno al pagamento dei ticket regolarmente emessi attraverso la validazione “manuale” degli stessi, seguendo le istruzioni diramate con la nota prot. n. 183005/R.U. del 16 giugno 2020 e trasmetteranno, come ivi esposto, i dati relativi ai ticket “scaduti-riscossi” avendo cura di indicare gli estremi del provvedimento che ha disposto la sospensione, la data di inizio efficacia dello stesso unitamente all’organo emanante. Al termine del periodo di efficacia del provvedimento ricomincerà a decorrere il conteggio dei giorni necessari per la riscossione della vincita. Si raccomanda la puntuale osservanza delle istruzioni impartite. Sospensione del termine per l’installazione dei sistemi di gioco e dei giochi nelle sale VLT Per la durata del periodo emergenziale il termine di 120 giorni dall’emissione del relativo certificato di conformità previsto per l’installazione dei sistemi di gioco e dei giochi nelle sale VLT è sospeso. La sospensione del termine è consentita in via eccezionale e unicamente con riferimento alla durata del predetto periodo.
Controlli dei concessionari La sospensione delle attività di sale giochi, come disposta dal DPCM 24.10.2020 ovvero da successivi provvedimenti di contenuto analogo, sarà valutata in relazione all’obbligo di cui all’art. 14, comma 7, lett. j), dell’atto di convenzione.
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