L’Agenzia delle Dogane e Monopoli comunica che “a partire dal 24 maggio p.v. le istanze da parte degli esercenti di subentro in un nuovo esercizio già censito nell’elenco di cui
L’Agenzia delle Dogane e Monopoli comunica che “a partire dal 24 maggio p.v. le istanze da parte degli esercenti di subentro in un nuovo esercizio già censito nell’elenco di cui all’art.1 comma 533 e ss. della legge n.266/2005, e ss. mm. ed ii., saranno trasmesse esclusivamente in modalità telematica agli Uffici dei monopoli territorialmente competenti, compilando on line l’apposito modulo DISE, presente nell’area riservata, analogo al modello già in uso. Pertanto, le domande di subentro che perverranno in modalità cartacea a decorrere dal 24 maggio p.v. non saranno prese in considerazione e saranno archiviate dagli Uffici territoriali dell’Agenzia”.
“Per presentare le predette istanze occorre accedere all’area dedicata con le stesse credenziali- continua ADM- che si rammenta non sono soggette a scadenza, utilizzate per presentare le istanze di iscrizione/rinnovo all’elenco e/o per aggiornare la propria posizione (variazione tipologia esercizio o superficie, denominazione sociale, etc..). Qualora fosse necessario il recupero delle stesse, questo può essere effettuato in autonomia attraverso le apposite funzionalità presenti nell’area pubblica del sito (https://elencosoggetti.agenziadoganemonopoli.gov.it/php/stes/index.php/areapubblica/recuperapassword). Si raccomanda la lettura delle ‘Linee guida’, aggiornate alla data odierna e pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia > Area Monopoli > Sezione Per gli operatori > Elenco soggetti – Ries > Comunicati, che forniscono ulteriori informazioni sulle modalità da seguire per effettuare il subentro telematico. Si evidenzia infine che sul sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli > Area Monopoli alla sezione ‘Servizio telematico per la presentazione e la gestione delle richieste di iscrizione all’Elenco soggetti – Ries’ è possibile, alla pagina “Assistenza ai servizi”, consultare le pagine di risposta ai quesiti più frequenti-FAQ”.
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