24 Gennaio 2025 - 06:30

ADM e GdF: stretta su totem e giochi promozionali

Permesso di giocare ai videopoker per poter sanzionare. Gli ispettori dell’Agenzia delle dogane e monopoli devono effettuare prove di gioco per verificare le modalità di funzionamento delle apparecchiature per giochi

29 Ottobre 2019

Permesso di giocare ai videopoker per poter sanzionare. Gli ispettori dell’Agenzia delle dogane e monopoli devono effettuare prove di gioco per verificare le modalità di funzionamento delle apparecchiature per giochi promozionali. Inoltre, nel corso dei controlli si dovrà valutare il ruolo dell’esercente in merito alla funzionalità dell’apparecchiatura. Stretta anche sui centri trasmissione dati e raccolta di scommesse gestite da bookmaker esteri.

Come riporta ItaliaOggi, nel piano operativo straordinario per il contrasto del gioco illegale realizzato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in collaborazione con la Guardia di finanza, aggiornato ad ottobre 2019, sono previsti controlli più stretti su totem (apparecchiature per il gioco a distanza) e apparecchi utilizzati per i giochi promozionali.

Per quanto attiene ai totem, l’attività di verifica consiste nell’acquisizione di elementi che comprovino che l’apparecchiatura indirizza gli avventori su siti di gioco a distanza. Gli ispettori devono verificare se vi siano sul monitor elementi che indirizzino direttamente su piattaforme di gioco, analizzare la cronologia per verificare se il congegno viene utilizzato per il gioco su piattaforme online e verificare la presenza di materiale pubblicitario che faccia riferimento a siti di gioco a distanza.

In caso di violazione del divieto di installazione negli esercizi pubblici dei totem, si applica sia al proprietario dell’apparecchio che al titolare dell’esercizio, una sanzione amministrativa di 20 mila euro. Inoltre, la misura viene estesa anche ai casi in cui tramite l’utilizzo dei totem vengano offerti illecitamente i giochi promozionali. In questo caso, per il titolare della piattaforma dei giochi sarà applicabile la sanzione da 50 mila a 100 mila euro.

Dal punto di vista sanzionatorio, l’art. 110, comma 9,lettera c) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) prevede per chiunque distribuisce, installa o comunque mette a disposizione, all’interno di pubblici esercizi, qualunque apparecchio conforme alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7, ma che corrisponde vincite premi in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 4 mila euro per ciascun apparecchio.

Con l’introduzione, all’art. 110, comma 9 del Tulps, della lett. f-quater), si è ampliato l’ambito soggettivo della fattispecie sanzionatoria, includendo il produttore. Inoltre si è esteso il divieto di produrre, distribuire, installare o comunque mettere a disposizione, all’interno di pubblici esercizi, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non conforme «alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7», prevedendo una «sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila a 50 mila euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell’esercizio da 30 a 60 giorni». L’estensione della punibilità al produttore vale solo per le violazioni commesse dopo il 29/1/2019.

Con riferimento al divieto di gioco ai minori, alcuni concessionari hanno avanzato la proposta di poter utilizzare dei terminali self service presso i c.d. corner (esercizi pubblici che non sono esclusivamente dedicati alla raccolta del gioco, quali bar e tabaccherie), che non consentono l’accesso se non attraverso l’inserimento di un codice temporaneo o del codice fiscale/tessera sanitaria.

Infine, riguardo ai centri trasmissione dati e raccolta di scommesse gestite da bookmaker esteri che si siano trovati nelle condizioni di «esclusione illegittima dai bandi di gara», è prevista, laddove necessario ai fini dell’assicurazione delle fonti di prova, la possibilità di porre in essere il sequestro probatorio della documentazione attestante le giocate, ricevute delle scommesse, appunti e ogni altro documento cartaceo e informatico, ritenuto utile ai fini probatori e di ricostruzione delle eventuali basi imponibili evase.

 

PressGiochi