La Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi dell’ADM ha disposto la decadenza delle seguenti concessioni attribuite con Skillplus giocolegale s.r.l.: n.4060 per l’affidamento dell’esercizio dei giochi pubblici di cui
La Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi dell’ADM ha disposto la decadenza delle seguenti concessioni attribuite con Skillplus giocolegale s.r.l.:
Considerato che Skillplus giocolegale s.r.l. unipersonale a seguito di domanda di partecipazione alla procedura di integrazione per la raccolta del gioco a distanza, di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88, in data 7 luglio 2011, ha sottoscritto l’atto integrativo della convenzione accessiva alla concessione n.4060 già detenuta, al quale è stato attribuito il codice n. 15171;
Vista la comunicazione del 24 giugno 2016 con la quale il Concessionario ha manifestato la volontà di proseguire la raccolta delle scommesse, successivamente alla scadenza fissata al 30 giugno 2016 e sino al verificarsi della condizione prevista dall’art. 1, comma 933, della legge 208/2015 per le concessioni n.4060 e n.4323;
Atteso che nella predetta comunicazione si è altresì impegnato a fornire le garanzie richieste dall’Agenzia e, quindi, con validità sino al 30 giugno 2018;
Tenuto conto che Skillplus giocolegale s.r.l., per le citate concessioni aveva, a suo tempo, prestato fideiussioni bancarie per l’importo complessivo di euro 204.758,88, scadute il 31 dicembre 2016;
Considerato che, in prossimità della scadenza delle polizze, con nota R.U. n.29286 del 14 marzo 2017, l’Agenzia ha invitato la società ad adeguarne la validità ai sensi dell’art. 20 delle convenzioni di concessione, entro il termine ultimo del 29 marzo 2017;
Atteso che la Società non ha presentato alcuna garanzia, limitandosi a chiedere un incontro con l’Agenzia finalizzato ad ottenere una proroga del termine di un mese;
Vista la nota n. R.U. n.34374 del 28 marzo 2017 con la quale l’Agenzia, nel comunicare il mancato accoglimento della richiesta di proroga, ha fatto presente che, in caso di mancata consegna delle garanzie, si sarebbe proceduto, senza ulteriore avviso, al distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale a far tempo dal 4 aprile 2017;
Tenuto conto che il preannunciato distacco è avvenuto secondo la tempistica prevista e che, nonostante il decorso di un ulteriore lasso di tempo, nessuna garanzia è stata fornita all’Agenzia;
Ritenuto che la garanzia, presentata dal concessionario all’atto della sottoscrizione della presente convenzione, è valida per tutti gli eventuali effetti sorti in costanza di rapporto concessorio, emersi anche successivamente alla scadenza della concessione, fino ad un anno successivo a partire dalla data di scadenza della concessione stessa e che la mancata prestazione della manleva è causa di decadenza della concessione, trattandosi di obbligo fondamentale a carico del concessionario e a tutela delle ragioni dell’erario, costituendo un elemento essenziale del rapporto intercorrente tra concedente e privato concessionario;
l’ADM ha disposto il decreto di decadenza.
PressGiochi
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