23 Dicembre 2024 - 03:39

ADM. Decreto di decadenza diritti, e conseguente revoca dei relativi titoli autorizzatori, appartenenti a diverse concessioni della società Snai S.p.a

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli comunica la “decadenza diritti, e conseguente revoca dei relativi titoli autorizzatori, appartenenti a diverse concessioni della società Snai S.p.a.” a causa della mancanza di raccolta

15 Marzo 2017

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli comunica la “decadenza diritti, e conseguente revoca dei relativi titoli autorizzatori, appartenenti a diverse concessioni della società Snai S.p.a.” a causa della mancanza di raccolta per 100 giorni consecutivi.
“Atteso che- osserva ADM- da un controllo effettuato da questa Agenzia sul Totalizzatore Nazionale è emerso che, dalla data del 1° dicembre 2016, i negozi riportati nell’elenco (consultabile qui a pag.2) hanno cessato l’attività di raccolta”.
“Considerato che- proseguono i Monopoli – a prescindere dagli esiti del contenzioso pendente tra SNAI s.p.a. ed i gestori, è incontrovertibile che nei summenzionati negozi non vengano raccolti giochi pubblici per un periodo superiore a cento giorni e, quindi, maggiore del termine massimo di trenta giorni decorso il quale è convenzionalmente prevista la decadenza Tenuto conto che la tutela degli interessi erariali pregiudicata dalla sospensione della raccolta dei giochi pubblici per il suddetto periodo di tempo costituisce un interesse pubblico prevalente rispetto a quello di natura privatistica in capo alla SNAI s.p.a. che, peraltro, può far valere le proprie ragioni nei confronti dei gestori presso il giudice ordinario competente; Considerato che l’articolo 4, comma 7, l’articolo 11, comma 5 e l’articolo 13, comma 4 delle Convenzioni a suo tempo sottoscritte dalla società SNAI s.p.a. prevedono non la facoltà, ma l’obbligo 4 per l’Amministrazione di disporre la decadenza dai diritti nel caso di interruzione della raccolta delle scommesse per un periodo superiore a trenta giorni anche non consecutivi nell’anno solare; Considerato che presso i negozi di cui al citato elenco l’attività di raccolta risulta interrotta da oltre 100 giorni consecutivi”
Pertanto ADM, DISPONE: “Per i motivi indicati in premessa, a far data dal 20 marzo 2017 la decadenza, ai sensi dell’art. 4, comma 7 (concessione n. 4028 e n. 4311), articolo 13, comma 4 (concessione n. 4501), articolo 11, comma 5 (concessione n. 4801) di cui ai citati schemi di convenzione, dei diritti sopra elencati e la connessa conseguente revoca dei relativi titoli autorizzatori. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il competente Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni dalla data della notifica”.

 

 

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