11 Gennaio 2025 - 13:05

ADM: decadenza di due diritti per Snaitech

La Direzione generale Tributi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato oggi la decadenza dei diritti n. 13704 e n. 30200 dalle concessioni n. 4028 e n. 4311 relativi

06 Aprile 2017

La Direzione generale Tributi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato oggi la decadenza dei diritti n. 13704 e n. 30200 dalle concessioni n. 4028 e n. 4311 relativi a SNAITECH S.p.A. .

Di seguito il decreto a firma del direttore Pietro Ferrara.

 

Visto l’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha previsto che, nel rispetto di determinati criteri sono stabilite, con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

Visto l’articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che stabilisce che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attua un’apposita procedura selettiva in tempo utile per rispettare la data di revoca delle concessioni di cui alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13/09/2007 n. C-260/04;

Visto l’art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”;

Viste le convenzioni di concessione n. 4028 e 4311 sottoscritte dalla società SNAI S.p.a. all’esito della gara esperita ai sensi dell’articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visti i titoli autorizzatori con i quali la suddetta società è stata autorizzata all’attivazione dei diritti n. 13704 e n. 30200, entrambi esercitati presso l’immobile sito in Isernia, viale dei Pentri 76/A, di proprietà della società Grand Hotel Europa S.r.l. e dato in locazione alla società Sport & Scommesse s.r.l. gestore dei citati negozi;

Considerato che da una verifica effettuata dall’Ufficio dei Monopoli di Isernia in data 16 dicembre 2016, è stata accertata la chiusura del suddetto locale e conseguentemente la interruzione della raccolta dei giochi pubblici presso i predetti punti;

Vista la comunicazione da parte del proprietario dei locali, pervenuta in data 20 dicembre 2016, riguardante la cessazione del contratto di affitto con il gestore dei suddetti negozi;

Atteso che da un controllo effettuato da questa Agenzia sul Totalizzatore nazionale è emerso che dalla data del 1 dicembre 2016 i due negozi medesimi hanno cessato l’attività di raccolta; 2

 

Vista la nota del 23 marzo 2017 prot. n. RU33054 di questo Ufficio con la quale sono stati assegnati cinque giorni a SNAI s.p.a. per comunicare i motivi che hanno causato la interruzione dell’attività di raccolta e per trasmettere eventualmente la documentazione attestante la disponibilità dei locali in questione da parte del gestore o, in alternativa, la richiesta di annullamento dei relativi titoli autorizzatori e, contestualmente, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge 241/1990, è stato avviato il procedimento di decadenza dai diritti sopra riportati in base a quanto previsto dell’art. 4, comma 7 della convenzione accessiva alle concessioni sopraindicate;

Vista la nota del 28 marzo 2017 con la quale la società interessata ha addotto a giustificazione della interruzione della raccolta la pendenza di un articolato contenzioso con il gestore di entrambi i punti, facendo presente di aver presentato presso la Questura competente una istanza di accesso volta ad acquisire la documentazione riguardante la attuale disponibilità dei locali da parte di altro soggetto anche al fine di verificare il compimento di atti di concorrenza sleale a suo danno;

Considerato che, a prescindere dagli esiti del contenzioso pendente tra SNAI s.p.a. ed il suddetto gestore, rispetto al quale questa Agenzia è del tutto estranea, è incontrovertibile che nei summenzionati negozi non vengano raccolti giochi pubblici per un periodo superiore a cento giorni e, quindi, maggiore del termine massimo di trenta giorni decorso il quale è convenzionalmente prevista la decadenza;

Tenuto conto che la tutela degli interessi erariali pregiudicata dalla sospensione della raccolta dei giochi pubblici per il suddetto periodo di tempo costituisce un interesse pubblico prevalente rispetto a quello di natura privatistica in capo alla SNAI s.p.a. che, peraltro, può far valere le proprie ragioni nei confronti dei gestori presso il giudice ordinario competente;

Considerato che l’articolo 4, comma 7, prevede l’obbligo per l’Amministrazione di disporre la decadenza dai diritti nel caso di interruzione della raccolta delle scommesse per un periodo superiore a trenta giorni anche non consecutivi nell’anno solare;

Considerato che presso i negozi sopra indicati l’attività di raccolta risulta interrotta da oltre 100 giorni consecutivi;

DISPONE

per i motivi indicati in premessa, a far data dal 6 aprile 2017 la decadenza dai diritti sopra indicati , ai sensi dell’art. 4, comma 7 (concessione n. 4028 e n. 4311 ) della convenzione accessiva alle concessioni medesime e la connessa conseguente revoca dei relativi titoli autorizzatori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il competente Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni dalla data della notifica.

 

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