02 Gennaio 2025 - 14:07

Abruzzo. In Gazzetta Ufficiale norme sul sostegno ai servizi locali di informazione e comunicazione, escluse attività di pronostico sui giochi

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Regioni, è stata pubblicata la legge regionale dell’Abruzzo del 14 febbraio 2024 n.6 denominata “Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere

30 Dicembre 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Regioni, è stata pubblicata la legge regionale dell’Abruzzo del 14 febbraio 2024 n.6 denominata “Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo e finanziario”.

In particolare, l’articolo 34 della legge fa riferimento alle norme per il sostegno ai servizi locali di informazione e comunicazione: “1. La Regione, in attuazione dei principi contenuti nell’art. 21 della Costituzione, sostiene l’informazione locale, nel rispetto del pluralismo e della libera manifestazione del pensiero, come diritti irrinunciabili dei cittadini.

2. Con le disposizioni del presente articolo si intende valorizzare ogni forma di attività di informazione e comunicazione in ambito locale allo scopo di assicurarne la completezza e in maniera da favorire la più ampia partecipazione democratica dei cittadini alla vita delle comunità abruzzesi.

3. Il presente articolo prevede:

a) misure di sostegno alle imprese dell’informazione locale per investimenti rivolti all’innovazione tecnologica e organizzativa;

b) interventi di sostegno per l’incentivazione dell’occupazione e per la salvaguardia delle forme di contrattualizzazione degli operatori nel settore dell’informazione.

4. Gli interventi di sostegno di cui al comma 3 sono destinati alle imprese che esercitano l’attività in ambito locale, in Abruzzo, per i seguenti servizi di informazione e comunicazione di cui alla Sezione J della classificazione statistica europea delle attività economiche NACE Rev. 2 (Nomenclatura delle attività economiche): edizioni di quotidiani, edizioni di riviste e periodici, attività di produzione e di trasmissione radiofoniche e televisive,

attività di informazione mediante portali web e applicazioni on demand.

5. Le imprese di cui al comma 4, per poter accedere alle forme di sostegno, devono:

a) essere iscritte al registro delle imprese;

b) essere iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (R.O.C.) da almeno tre anni;

c) avere la testata giornalistica registrata in Abruzzo;

d) avere la sede operativa in Abruzzo da almeno cinque anni;

e) svolgere attività di notiziari informativi con carattere quotidiano;

f) avere nell’organico redazionale almeno il direttore responsabile di testata e un giornalista iscritti all’Ordine dei giornalisti ovvero dei pubblicisti.

6. Sono escluse dai benefici previsti dal presente articolo le seguenti imprese:

a) editrici di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, ivi incluse le imprese di cui all’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all’art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l’accesso ai benefici di cui all’art. 11 della legge stessa);

b) che svolgono attività con carattere prevalente di televendita; ai fini del presente articolo si intende prevalente l’attività di televendita ove effettuata in misura superiore al 40 % della propria programmazione;

c) che svolgono attività di televendita relativa a beni e servizi di astrologia, cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie ed altri giochi similari;

 

PressGiochi

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