Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza n. 74 nella quale da’ il via libera per le attività del gioco pubblico a partire da oggi 15 giugno.
Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza n. 74 nella quale da’ il via libera per le attività del gioco pubblico a partire da oggi 15 giugno.
L’ordinanza recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 – Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza e modifiche ad alcuni dei precedenti Protocolli di cui all’Ordinanza n. 70, prevede che sono consentite dal 15 giugno le attività economiche, produttive o ricreative contemplate negli allegati, Protocolli di Sicurezza #ABRUZZOSICURA, tra cui rientrano anche i giochi pubblici
La Sezione 34 dei protocolli contiene lo specifico Protocollo di sicurezza per le sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.
Si Stabilisce:
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:
D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-19”;
“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 12 al D.P.C.M. 11 giugno 2020);
D.P.C.M. 11 giugno 2020;
“Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato
dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29 aprile 2020.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall’Allegato 9) al D.P.C.M. 11 giugno 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l’adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).
A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le presenti indicazioni si applicano alle sale slot, sale giochi, sale bingo ed alle sale scommesse.
Misure organizzative di carattere generale.
Sussiste l’obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative di carattere generale:
predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso;
se ritenuto necessario, può essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 °C;
riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale. Tale ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di giochi per minori (es.: videogiochi, etc.), l’accesso è consentito a un solo accompagnatore per minore. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;
il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, aree fumatori, etc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente;
laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro;
il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani;
la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (ad esempio, schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche;
dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per l’igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere la collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani prima dell’utilizzo di ogni gioco/attrezzatura;
i clienti devono indossare la mascherina negli ambienti al chiuso ed all’esterno tutte le volte che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro;
periodicamente (almeno ogni ora), è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, etc);
le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate.
Non possono, altresì, essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso, devono essere rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e deve essere garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/ rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, deve essere aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici deve essere mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. Per le attività complementari si deve fare riferimento alle altre Sezioni del presente Allegato. In particolare, per quanto concerne le attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande si deve fare riferimento alle Sezione 1) e 2) del presente Allegato.
PressGiochi
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
1
|
2
|
3
|
|||
4
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
15
|
16
|
17
|
||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
30
|
1
|