Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di un operatore di giochi contro il comune di Medole (Mn) che ha adottato un regolamento nel quale fissa distanze di 3000 metri
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di un operatore di giochi contro il comune di Medole (Mn) che ha adottato un regolamento nel quale fissa distanze di 3000 metri delle sale giochi dai luoghi sensibili.
Per il Consiglio di Stato il comune ha fatto una scelta priva di una istruttoria approfondita e tecnicamente supportata.
“La legge regionale consente, – afferma Palazzo Spada -, ai Comuni di individuare altri luoghi sensibili. In ogni caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale. Vale a dire che eventuali, ulteriori divieti (dovuti alla individuazione di altri luoghi sensibili) dovrebbero comunque riguardare la collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza determinata entro il limite massimo di cinquecento metri.
Il Comune ha deciso di aumentare tale distanza a 3000 metri, includendo tra i luoghi sensibili anche le fermate del trasporto pubblico locale.
La deliberazione consiliare non esplicita le ragioni di una siffatta scelta, derogatoria del limite massimo di 500 metri stabilito nella fonte primaria. Limite che, in quanto “massimo”, ove derogato dal Comune, impone una motivazione rafforzata, specifica e puntuale, frutto di una istruttoria approfondita e tecnicamente supportata.
Di tale istruttoria non v’è traccia nella versata documentazione.
Il Comune ha solo successivamente giustificato tale decisione “in quanto necessaria alla salvaguardia dei siti sensibili, data la particolare conformazione del territorio”,
La motivazione (postuma) addotta appare apodittica e tautologica, replicabile per qualunque tipo territorio comunale in quanto astratta e generica.
Inoltre “la distanza introdotta a livello regolamentare locale, di fatto impedisce definitivamente sull’intero territorio comunale l’installazione di sale giochi”
Essa si traduce nei fatti, sostanzialmente, in un divieto di esercizio del gioco legale nell’intero perimetro del territorio comunale, stante l’impossibilità, conseguente al criterio del distanziamento utilizzato, di individuare luoghi in cui ubicare esercizio di gioco che rispettino le distanze dai luoghi sensibili.
Proprio il riferimento alla conformazione del territorio è indice, semmai, dell’eccesso di potere perché utilizzato strumentalmente per vietare in modo generalizzato e surrettizio l’esercizio dell’attività economica sull’intero perimetro del territorio comunale, laddove essa conformazione avrebbe dovuto imporre un maggiore onere motivazionale per addivenire alla scelta più oculata.
Non è dato comprendere, in altri termini, quale argomentazione logica sia in concreto sottesa alla incidenza del nuovo limite di distanza in ordine alla collocazione delle sale.
Questo- conclude il Consiglio di Stato – non implica che il Comune non possa giungere allo stesse conclusioni qui censurate, ma per farlo deve passare attraverso una approfondita istruttoria tecnica, basata su elementi di fatto congruenti, previamente accertati e riscontrabili, da cui sia possibile evincere la concreta incidenza del nuovo limite di distanza sulla collocazione delle sale”.
PressGiochi
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