Il Tribunale civile di Roma – sezione Feriale, ha riformato oggi l’ordinanza cautelare del Tribunale civile del 22 giugno e rigettato l’istanza ex art. 700 cpc, avanzata dalla Web Tecnology
Il Tribunale civile di Roma – sezione Feriale, ha riformato oggi l’ordinanza cautelare del Tribunale civile del 22 giugno e rigettato l’istanza ex art. 700 cpc, avanzata dalla Web Tecnology nei confronti di Gamenet spa. Il giudice romano a giugno aveva ritenuto illegittima la ripartizione del contributo straordinario operato dal concessionario e la richiesta avanzata nei confronti del gestore in base alla norma contenuta nella legge di Stabilità.
Oggi, il tribunale accogliendo il reclamo di Gamenet spa ha spiegato che sulla possibilità di revoca dell’autorizzazione a gestire i macchinari da gioco “dalla lettura del comma 649 art. 1 della legge di Stabilità si evince che la norma sia applicabile dal 1° gennaio 2015 anche ai contratti in corso di esecuzione poiché il riferimento alla rinegoziazione presuppone necessariamente la sussistenza di un precedente contratto. Detta rinegoziazione non condiziona l’applicabilità della disciplina prevista dalla legge di Stabilità ma ne presuppone l’immediata applicazione…
La disciplina introdotta dal comma 649 delle legge di Stabilità che prevede che ai concessionari va versata dagli operatori di filiera l’intero ammontare della raccolta di gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate, con l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dei nominativi degli imprenditori inadempienti è strumentale a consentire ai concessionari il pagamento allo Stato dell’importo annuale di euro cinquecento milioni in proporzione ai macchinari di gioco in gestione.
La successiva contrattazione – ha aggiunto il giudice – in ordine alla ripartizione degli aggi e dei compensi presuppone l’avvenuto intero versamento degli incassi alla concessionaria, secondo quanto previsto dalla norma in quanto si prevede che sia quest’ultima ad effettuare detta ripartizione tra gli operatori della filiera e legittima la concessionaria medesima a non versare alcun compenso o aggio in caso di mancata rinegoziazione (facoltà non esercitabile in caso di mancata consegna degli incassi).
Da tale considerazione si ricava l’immediata forza cogente della modalità di versamento degli incassi di cui alla legge di stabilità e ciò anche in conformità della previsione contrattuale di cui all’art. 1655 del contratto che stabilisce proprio un adeguamento automatico dello stesso in caso di modifiche della normativa di settore. Pertanto l’eventuale segnalazione in questione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non sarebbe illegittima in quanto normativa applicabile ai contratti in corso e conseguenza legislativamente prevista a seguito del mancato intero versamento dei proventi del gioco, al netto delle vincite, in favore della concessionaria da parte degli operatori di filiera.
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PressGiochi
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