15 Novembre 2024 - 08:58

Gazzetta ufficiale, pubblicata la legge Piemonte sul contrasto al gioco d’azzardo con le ultime modifiche

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie Regioni la legge della regione Piemonte recante ‘Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte lo

28 Febbraio 2022

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie Regioni la legge della regione Piemonte recante ‘Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte lo scorso 15 luglio 2021 aggiornata con le modifiche apportate dalla giunta regionale nelle scorse settimane.

Come si legge: “si segnala che all’art. 11, comma 1, dopo le parole  «il materiale informativo predisposto dalle» occorre aggiungere la parola «ASL».

La modifica si rende necessaria per  correggere  un  mero  errore materiale. Per maggiore chiarezza si riporta il testo del comma 1  dell’art. 11   come   rettificato:   «Art.   11   (Materiale   informativo    e pubblicita’). –  1.  La  Regione,  tramite  gli  enti  locali,  rende disponibili agli esercenti, di sale da gioco e di locali in cui  sono installati apparecchi per il gioco lecito  il  materiale  informativo predisposto dalle ASL, cosi’ come  previsto  ai  sensi  dell’art.  7, comma 5, del decreto-legge n. 158/2012, sui rischi correlati al gioco d’azzardo patologico e sui servizi di  assistenza  alle  persone  con patologie correlate al GAP.».

 

 

Di seguito il testo completo della norma.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

  1. La regione, nell’ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali e sanitarie, promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo patologico (GAP) sul tessuto sociale, al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole nonché al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie e alla tutela delle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione con particolare riferimento alla tutela preventiva dei minori e dei giovani.
  2. La regione stabilisce, inoltre, misure volte a contenere l’impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco lecito sul tessuto sociale, sull’educazione e sulla formazione delle nuove generazioni e promuove interventi finalizzati a:
  3. a) prevenire e contrastare il gioco d’azzardo patologico, nonché finalizzati al trattamento terapeutico e al recupero dei soggetti che ne sono affetti e al supporto delle loro famiglie nell’ambito delle competenze regionali in materia sociosanitaria;
  4. b) diffondere e divulgare l’uso responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione e sensibilizzazione anche in relazione ai contenuti dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza;
  5. c) rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole.

Art. 2.

Destinatari

  1. Gli interventi della presente legge sono rivolti:
  2. a) ai soggetti che si trovano nella condizione di dipendenza da GAP, quale patologia che caratterizza le persone affette da sindrome da gioco con vincita in denaro così come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), diagnosticata dalle strutture sanitarie competenti;
  3. b) ai soggetti che si trovano nella condizione di dipendenza dall’utilizzo di nuove tecnologie e social network con vincite in denaro;
  4. c) ai soggetti e, in particolare, ai minori, ai giovani e agli anziani, che sono a rischio delle dipendenze indicate alle lettere a) e b) .

Art. 3.

Definizioni

  1. Ai fini della presente legge, si definisce per:
  2. a) gioco lecito: il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b) , del

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché tutte le altre forme di gioco lecito, in concessione statale, previste dalla normativa vigente;

  1. b) gioco d’azzardo patologico: la condizione patologica che caratterizza i soggetti affetti da una dipendenza comportamentale da gioco con vincita in denaro, contante o virtuale, in grado di compromettere la salute psicofisica e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia, così come definita dall’OMS e dalla normativa nazionale e comunitaria;
  2. c) sale da gioco: i locali o gli spazi attrezzati nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931 così come definito dall’art. 86 del medesimo;
  3. d) sale scommesse: gli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse ai sensi dell’art. 88 del regio decreto n. 773/1931;
  4. e) punti per il gioco: i locali nei quali si svolgono attività per il gioco lecito, differenti dalle precedenti lettere c) e d) , all’interno degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e in tutti i luoghi aperti al pubblico;
  5. f) strutture ricettive per categorie protette: le strutture atte ad ospitare, tra gli altri, gli invalidi civili e di guerra, i non vedenti, i non udenti, i sordomuti, le case famiglia per minori, le strutture atte ad ospitare i profughi italiani e gli equiparati, con esclusione dei centri di accoglienza per profughi diversi dalle categorie protette elencate nel titolo I della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi) e dei campi nomadi.

Art. 4.

Competenze della regione

  1. La regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1:
  2. a) realizza l’attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo patologico nel contesto del piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d’azzardo patologico di cui all’art. 6, anche tramite la sezione tematica sul GAP di cui all’art. 10;
  3. b) assicura costantemente la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d’azzardo

patologico, mediante l’Osservatorio epidemiologico delle dipendenze patologiche;

  1. c) promuove la conoscenza, l’informazione, la formazione e l’aggiornamento degli esercenti, dei lavoratori dipendenti delle sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco con vincita in denaro, degli operatori di polizia locale e delle altre forze dell’ordine coinvolte, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e degli sportelli welfare e dei volontari operanti nelle associazioni con riguardo al gioco d’azzardo patologico, mediante tutti gli strumenti di comunicazione disponibili;
  2. d) disciplina, con deliberazione della giunta regionale, i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico, in particolare attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, favorendo, altresì, con lo stesso personale formato, la realizzazione di un test di verifica che permette una concreta valutazione del rischio di dipendenza, così come previsto dall’art. 11, comma 2. I costi per i corsi di formazione degli esercenti e dei lavoratori dipendenti sono a carico dei datori di lavoro e devono essere svolti in orario lavorativo. I gestori di sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco con vincita in denaro, nonché tutto il personale ivi operante, sono tenuti a frequentare i corsi di formazione, con cadenza biennale, da effettuarsi entro sei mesi dall’apertura dell’attività;
  3. e) sostiene gli enti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo aiuto e auto-aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie;
  4. f) svolge regolare attività di progettazione territoriale sociosanitaria sul fenomeno del gioco lecito e del gioco d’azzardo patologico, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL) e gli enti locali;
  5. g) promuove le iniziative delle: 1) associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco lecito e del gioco d’azzardo patologico, anche in collaborazione con enti locali,

ASL, istituti scolastici e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;

2) associazioni di categoria dei gestori di sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito, che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizza e vincola alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori, nonché al rispetto della legalità, al fine di prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;

  1. h) collabora con gli osservatori istituiti a livello regionale e nazionale, allo scopo di sviluppare, promuovere, incentivare e valorizzare metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti.
  2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, pone in essere, a fini educativi, protocolli d’intesa con gli organi istituzionali competenti nelle materie di cui alla presente legge, al fine di contribuire alla diffusione della cultura della legalità nella popolazione giovanile e al recupero sociale e sanitario dei soggetti affetti da dipendenza da gioco.
  3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), per le nuove aperture di cui all’art. 16, i comuni possono disciplinare, nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco e delle relative pertinenze.
  4. La regione, in collaborazione con gli enti locali, gli istituti scolastici, le ASL, gli enti e le associazioni operanti in Piemonte che si occupano di informazione e sensibilizzazione dei rischi nella pratica del gioco legale, promuove e sostiene regolarmente iniziative per la prevenzione del GAP volte, in particolare:
  5. a) all’informazione e all’educazione della popolazione sulle conseguenze derivanti dall’abuso patologico del gioco d’azzardo, anche con riferimento al gioco on-line ;
  6. b) a favorire la diffusione di una cultura del gioco rispettosa della salute del cittadino;
  7. c) a educare al gioco responsabile e alla sensibilizzazione dei rischi derivanti dall’abuso del gioco d’azzardo nelle scuole della regione;
  8. d) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo « Slot , no grazie!» di cui all’art. 9, comma 1.

Art. 5.

Soggetti attuatori

  1. Al raggiungimento delle finalità della presente legge concorrono, secondo gli orientamenti definiti dalla regione, con specifico provvedimento della giunta: a) gli enti locali e le ASL;
  2. b) gli enti del terzo settore, di cui all’art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b) , legge

6 giugno 2016, n. 106) riconosciuti dalla regione e gli enti accreditati per i servizi nell’area delle dipendenze;

c) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;

  1. d) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
  1. e) gli enti di ricerca pubblici incaricati dalla regione di effettuare studi, analisi e ricerche sul fenomeno e la diffusione del gioco d’azzardo patologico in Piemonte.

Art. 6.

Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d’azzardo patologico Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale,

entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, approva con propria deliberazione il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione

del rischio del gioco d’azzardo patologico, con validità triennale, al fine di promuovere e incentivare:

  1. a) interventi di monitoraggio e di prevenzione del rischio del gioco d’azzardo patologico mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione, informazione e comunicazione, volte a:

1) accrescere la conoscenza e la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza da gioco d’azzardo patologico per i giocatori, specialmente se minori, e le loro famiglie;

2) informare sull’esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da enti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di

accesso;

3) informare genitori e famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on-line ;

  1. b) interventi di formazione o aggiornamento rivolti agli esercenti, al personale operante negli esercizi di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) , d) ed e) , agli operatori dei servizi pubblici e agli operatori della polizia locale, anche congiuntamente agli enti locali, alle forze dell’ordine e agli enti del terzo settore per i servizi nell’area delle dipendenze;
  1. c) iniziative volte a contenere l’impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco lecito sul governo del territorio;
  1. d) assistenza e consulenza telefonica, tramite l’estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l’orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) , d) ed e) , per la cura e la prevenzione del gioco d’azzardo patologico.
  1. Le azioni previste al comma 1 sono costantemente monitorate e raccolte in un report messo a disposizione del consiglio regionale, qualora ne faccia richiesta.

Art. 7.

Prevenzione del GAP a tutela dei minori

  1. In osservanza di quanto previsto dall’art. 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese  mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, 189, è fatto divieto di accesso ai minori di anni diciotto: a) nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo;
  1. b) nelle aree ovvero nelle sale slot e sale bingo in cui sono installati i video terminali di cui all’art. 110, comma 6, lettera b) , del regio decreto n. 773/1931;
  1. c) nei punti vendita in cui si esercita, quale attività principale o secondaria, quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.
  1. È vietata la partecipazione ai giochi con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. È, altresì, vietato consentire ai minori di anni diciotto l’utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco, di cui all’art. 110, comma 7, lettera c -bis ), del regio decreto n. 773/1931. Il titolare delle attività di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) , d) ed e) è tenuto ad identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età è manifesta, così come previsto dall’art. 9 -quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Con riferimento ai punti per il gioco di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) , d) ed e) , l’accertamento della maggiore età e la conseguente possibilità di utilizzo degli apparecchi per il gioco avviene attraverso idoneo lettore del codice fiscale o della tessera sanitaria posizionato su ogni apparecchio del gioco lecito, nel rispetto della normativa in materia del trattamento dei dati personali. Gli istituti di istruzione primaria e secondaria predispongono, nell’ambito della propria autonomia, iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all’abuso o all’errata percezione del medesimo. Al fine di incentivare l’informazione e l’educazione tra i minori sulle conseguenze derivanti dall’abuso dell’utilizzo di giochi e applicazioni on-line , per computer e smartphone , vengono organizzate nelle scuole di ogni ordine e grado della regione, in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale, lezioni tematiche volte ad educare, sensibilizzare e informare le nuove generazioni sui rischi derivanti dall’abuso del gioco d’azzardo patologico e dalla dipendenza da gioco.

Art. 8.

Campagna di informazione nelle scuole

  1. Nel predispone le iniziative didattiche di cui all’art. 7, comma 6, le istituzioni scolastiche tengono conto, tra le altre, anche della metodologia « peer education », stimolando gli studenti ad essere loro stessi educatori e comunicatori ai loro pari ( peer to peer ) delle conseguenze derivanti dall’abuso dell’utilizzo di giochi e applicazioni on-line per computer e smartphone , facendo così acquisire consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlata al gioco d’azzardo patologico.

Art. 9.

Logo regionale e istituzione della giornata

«Slot, no grazie!»

  1. È istituito il logo regionale « Slot , no grazie!». La

giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore

della presente legge, predispone un concorso per la

progettazione grafica del logo regionale « Slot , no grazie!

», la cui partecipazione è riservata agli istituti scolastici

e a quelli formativi di secondo grado della regione.

La partecipazione è a titolo gratuito.

  1. La regione diffonde la conoscenza sul territorio regionale

del logo « Slot , no grazie!».

  1. Il logo di cui al comma 1 è rilasciato agli enti locali

che lo distribuiscono a tutti gli esercenti di esercizi

pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati

e di altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, che scelgono

di non installare o di disinstallare apparecchi per

il gioco di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto

  1. 773/1931. Ogni comune istituisce un albo per censire

e-aggiornare annualmente l’elenco degli esercizi che

aderiscono all’iniziativa « Slot no grazie!» e ne pubblica

l’elenco nell’apposita sezione tematica sul proprio sito

istituzionale di cui al comma 5.

  1. La regione istituisce la giornata « Slot , no grazie!»

dedicata a sensibilizzare, in collaborazione con gli istituti

di ogni ordine e grado e con le università, le nuove generazioni

sul tema del contrasto alla diffusione del gioco

d’azzardo patologico per prevenirne i rischi.

  1. Al fine di incentivare l’informazione e l’educazione sulle

conseguenze derivanti dall’abuso del gioco d’azzardo patologico,

in accordo con le ASL, la regione trasmette tutto il

materiale informativo e istituzionale sui rischi derivanti dalla

dipendenza da gioco d’azzardo patologico agli enti locali di

tutto il territorio piemontese, i quali predispongono all’interno

dei propri siti istituzionali una sezione specifica titolata

«Lotta e contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP)».

Art. 10.

Sezione tematica sul GAP presso l’Osservatorio

epidemiologico delle dipendenze patologiche

  1. La regione istituisce, presso l’Osservatorio epidemiologico

delle dipendenze patologiche, la sezione tematica

sul GAP, con funzione consultiva e di monitoraggio

che si riunisce almeno due volte all’anno.

  1. La sezione tematica sul GAP è composta da:
  2. a) uno specialista di comprovata esperienza, nominato

con decreto del presidente della giunta regionale, che

ne assume la presidenza;

  1. b) l’assessore regionale alle politiche sociali e l’assessore

alla sanità;

  1. c) due rappresentanti degli enti locali designati, di

concerto, dalle loro rappresentanze;

  1. d) un rappresentante per ciascuna ASL;
  2. e) due rappresentanti di associazioni di volontariato

iscritte al registro unico del terzo settore che si occupano

di dipendenze;

  1. f) un rappresentante delle associazioni delle imprese

operanti nel settore;

  1. g) un rappresentante delle associazioni di tutela dei

diritti dei consumatori e degli utenti;

  1. h) un rappresentante dell’Istituto di ricerche economiche

e sociali del Piemonte (IRES Piemonte);

  1. i) un rappresentante dei servizi pubblici per le dipendenze

(Ser.D).

  1. La sezione tematica sul GAP svolge i seguenti compiti:
  2. a) informa la giunta regionale sull’esito del monitoraggio

e dell’analisi degli studi svolti dai Ser.D, nell’ambito

delle attività terapeutiche e diagnostiche prestate ai

soggetti affetti da GAP.

  1. b) formula proposte e pareri e suggerisce indirizzi

alla giunta regionale per il perseguimento delle finalità

indicate all’art. 1.

  1. La partecipazione alla sezione tematica sul GAP è a

titolo gratuito.

Art. 11.

Materiale informativo e pubblicità

  1. La regione, tramite gli enti locali, rende disponibili

agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati

apparecchi per il gioco lecito il materiale informativo

predisposto dalle, così come previsto ai sensi dell’art. 7,

comma 5, del decreto-legge n. 158/2012, sui rischi correlati

al gioco d’azzardo patologico e sui servizi di assistenza

alle persone con patologie correlate al GAP.

  1. La regione rende, inoltre, disponibile tramite le ASL,

un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i

contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione

del rischio di dipendenza da gioco d’azzardo patologico.

Il materiale fornito è esposto in luogo visibile e accessibile

al pubblico.

  1. La regione vieta gli spazi pubblicitari relativi al gioco

lecito sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale per

favorire l’adozione di un codice di autoregolamentazione.

  1. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa

all’apertura o all’esercizio di sale da gioco e sale scommesse.

È, altresì, vietata, all’esterno dei locali che ospitano

sale da gioco, sale scommesse, ricevitorie, agenzie ippiche

e qualunque altro genere di attività che offre giochi

con vincite in denaro, comunque denominati, qualunque

forma di esposizione di cartelli, manoscritti e proiezioni

video che pubblicizzano la possibilità di vincita ovvero

vincite, di qualunque importo, appena accadute o risalenti

nel tempo.

  1. È compito dei gestori di sale da gioco o di spazi per

il gioco e di sale scommesse ritirare, presso gli uffici delle

ASL, il materiale di cui al comma 1 e di monitorare l’efficacia

del divieto di utilizzo degli apparecchi da parte di

minori.

  1. La regione si impegna alla massima diffusione, su

tutto il territorio regionale, delle iniziative volte a sensibilizzare,

informare e contrastare i rischi derivanti dall’abuso

del gioco lecito.

Art. 12.

Concessione dei benefici

  1. La regione, nella concessione di patrocini, finanziamenti,

benefici e vantaggi economici, comunque denominati,

considera titolo di preferenza l’assenza di apparecchi

da gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6, del regio

decreto n. 773/1931 e di materiale pubblicitario relativo

al gioco lecito all’interno degli esercizi autorizzati all’installazione

di tali apparecchi.

  1. La regione, nella concessione di patrocini, finanziamenti,

benefici e vantaggi economici, comunque denominati,

per le iniziative culturali, sociali e sportive, considera

titolo di preferenza la distribuzione di materiale

informativo volto a informare e sensibilizzare sui rischi

connessi e legati al gioco d’azzardo patologico.

Art. 13.

Ulteriori indicazioni sulla concessione dei benefici

  1. In coerenza con le finalità ed i principi della presente

legge, la regione non concede il proprio patrocinio per

quegli eventi, quelle manifestazioni, spettacoli, mostre,

convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano

attività che, benché lecite, favoriscono o inducono la

dipendenza dal gioco d’azzardo patologico.

  1. La regione promuove protocolli d’intesa con gli enti

locali affinché anch’essi si impegnino per le finalità di cui

al comma 1.

  1. Gli eventi di cui al comma 1 non possono essere patrocinati,

finanziati o ottenere dei benefici da parte delle

attività di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) , d) ed e) .

  1. Qualora nel corso di eventi già patrocinati, sia a titolo

oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza delle

attività di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) , d) ed e) la regione

ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi

qualora erogati.

Art. 14.

Azioni di lotta e prevenzione del fenomeno dell’usura e

contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata

  1. La regione, in coerenza con i principi e le azioni volte

a prevenire il ricorso all’usura da parte dei soggetti affetti

da dipendenza da gioco d’azzardo patologico e delle

loro famiglie, promuove, con il coinvolgimento dell’Osservatorio

regionale sui fenomeni di usura estorsione e

sovraindebitamento di cui alla legge regionale 19 giugno

2017, n. 8 (Interventi regionali per la prevenzione e il

contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento),

le seguenti attività:

  1. a) la realizzazione, d’intesa con l’ufficio scolastico

regionale, di campagne di informazione e di sensibilizzazione

nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul

territorio regionale per favorire una corretta percezione

del rischio da gioco d’azzardo patologico;

  1. b) la diffusione della cultura dell’utilizzo corretto

e responsabile del denaro al fine di evitare situazioni di

indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore

esposizione al rischio di usura da parte di soggetti

affetti da dipendenza dal gioco d’azzardo patologico e dei

loro familiari;

  1. c) la realizzazione, d’intesa con le camere di commercio

competenti per territorio, di campagne di informazione

e di sensibilizzazione per tutti gli esercenti presenti

sul territorio regionale per favorire una corretta percezione

del rischio da gioco d’azzardo patologico.

  1. Al fine di prevenire e contrastare le infiltrazioni della

criminalità organizzata, la regione, attraverso la commissione

permanente per la promozione della cultura della

legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi, promuove appositi

protocolli con le prefetture e le forze dell’ordine.

Art. 15.

Promozione delle attività enti del terzo settore

  1. La regione per promuovere le azioni di contrasto

alla ludopatia pone in essere interventi in collaborazione

con le associazioni del terzo settore, così come previsto

dall’art. 4, comma 1, lettera e) e dall’art. 6, comma 1,

lettera a) , punto 2, predisponendo spazi dedicati all’informazione

e al sostegno dei soggetti fragili e delle loro

famiglie.

Art. 16.

Nuove aperture di esercizio

  1. L’esercizio delle attività di cui all’art. 3, comma 1,

lettere c) , d) ed e) e l’installazione di apparecchi da gioco

di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931

sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa

vigente.

  1. È interdetto l’esercizio delle attività di cui all’art. 3,

comma 1, lettere c) , d) ed e) , nonché la nuova installazione

di apparecchi per il gioco lecito di cui all’art. 110,

comma 6, del regio decreto n. 773/1931, in locali che si

trovano a una distanza, inferiore a trecento metri calcolati

secondo il percorso pedonale più breve per i comuni

con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a

quattrocento metri per i comuni con popolazione superiore

a cinquemila abitanti, dai seguenti luoghi sensibili:

  1. a) gli istituti scolastici d’istruzione secondaria;
  2. b) le università;
  3. c) gli istituti di credito, sportelli ATM e servizi di

trasferimento denaro;

  1. d) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi

ed oro usati e altre attività creditizie;

  1. e) gli ospedali e le strutture residenziali o semiresidenziali

operanti in ambito sanitario o sociosanitario;

  1. f) le strutture ricettive per categorie protette.
  2. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi

per il gioco di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto

  1. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole,

tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità

dall’esterno.

  1. Ai fini della presente legge sono equiparati a nuova

apertura:

  1. a) l’installazione di apparecchi aggiuntivi, esclusa la

sostituzione di apparecchi esistenti;

  1. b) il trasferimento dell’attività in altro locale.
  2. Le disposizioni del comma 2 non trovano applicazione

nei casi in cui il rispetto delle distanze ivi previste

venga meno per fatti sopravvenuti.

  1. Relativamente alle attività di cui ai commi 1, 2 e 3,

si applicano le disposizioni di cui all’art. 19, comma 2 e

di cui all’art. 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5.

  1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione

nei limiti previsti dal decreto del Ministero

dell’economia e delle finanze del 25 luglio 2017.

Art. 17.

Competenze degli enti locali in materia di GAP

  1. Gli enti locali, in conformità al principio di sussidiarietà

di cui all’art. 118 della Costituzione, sono competenti

in via generale all’attuazione della presente legge ed in

particolare promuovono iniziative e attività volte a prevenire

e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco.

  1. Tutti i comuni piemontesi possono pubblicare

sul loro sito istituzionale, nell’apposita sezione di cui

all’art. 9, comma 5, la mappatura dei luoghi sensibili insistenti

nei loro territori.

Ulteriori disposizioni

per le nuove aperture di esercizio

  1. Per le nuove aperture di esercizio dall’entrata in vigore

della presente legge:

  1. a) non è consentita l’installazione e la presenza di apparecchi

per il gioco di cui all’art. 110, comma 6, del regio

decreto n. 773/1931, negli esercizi di dimensione inferiore

ai 25 metri quadri di superficie calpestabile aventi attività

principale o secondaria diversa dalla gestione e commercializzazione

di giochi, comunque denominati, che prevedono

vincite in denaro;

  1. b) negli esercizi di cui alla lettera a) , con superficie

calpestabile non inferiore ai 25 metri quadri e non superiore

ai 50 metri quadri, non è consentita l’installazione

e la presenza di più di un apparecchio di cui all’art. 110,

comma 6, del regio decreto n. 773/1931; negli esercizi

di dimensione superiore a 50 metri quadri è consentita

l’installazione e la presenza di un numero di apparecchi

non superiore a due;

  1. c) in tutti gli esercizi commerciali di cui alle lettere
  2. a) e b) , gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del

regio decreto n. 773/1931 non possono essere collocati

in luoghi architettonicamente separati dalle aree destinate

all’attività principale dell’esercizio.

Art. 19.

Limitazioni orarie all’esercizio del gioco

  1. Per rendere omogenee e coerenti sul territorio regionale

le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco,

i titolari delle sale da gioco, delle sale scommesse e dei

punti per il gioco così come definiti all’art. 3, comma 1,

lettere c) , d) ed e) sono tenuti, nell’arco dell’orario di

apertura previsto, a rispettare tassativamente le fasce orarie

di interruzione quotidiana del gioco.

  1. Gli orari di interruzione sono così definiti:
  2. a) per gli esercizi di cui all’art. 3, comma 1, lettere c)

e d) per otto ore giornaliere complessive e consecutive,

dalle ore 2,00 alle ore 10,00;

  1. b) per gli esercizi di cui all’art. 3, comma 1, lettera e)

per dieci ore giornaliere complessive, di cui otto ore consecutive

nella fascia notturna dalle ore 24,00 alle ore 8,00

e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle

ore 13,00 alle ore 15,00.

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano

anche per le attività di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 16.

  1. Nelle fasce orarie di cui al comma 2 tutti i comuni

piemontesi non possono consentire in alcun modo l’utilizzo

delle apparecchiature di cui all’art. 110, comma 6,

del regio decreto n. 773/1931.

  1. Resta la facoltà esclusiva dei titolari della concessione

di adottare ulteriori limitazioni orarie in aggiunta a

quelle stabilite dal presente articolo.

Art. 20.

Comorbidità del gioco d’azzardo patologico e sistema

informativo delle dipendenze

  1. Fino alla definitiva introduzione nei livelli essenziali

di assistenza delle prestazioni relative al gioco d’azzardo

patologico, la giunta regionale può promuovere lo svolgimento

da parte delle ASL di iniziative, a carattere sperimentale,

nei confronti di persone affette da dipendenza da

gioco d’azzardo patologico e patologie correlate.

  1. Tali iniziative possono essere realizzate su più livelli

e possono consistere in interventi di prevenzione, diagnosi,

cura e riabilitazione.

  1. Nell’ambito delle iniziative di cui ai commi 1 e 2

possono essere promossi e attivati interventi sperimentali

di trattamento, anche di tipo residenziale, e la costituzione

di strutture specialistiche monotematiche.

  1. Tali interventi sperimentali possono, altresì, riguardare

la formazione e l’aggiornamento specialistico degli

operatori sociali e sociosanitari dediti all’assistenza

delle persone affette da dipendenza da gioco d’azzardo

patologico.

  1. Per il monitoraggio delle attività dei servizi per le

dipendenze, con analisi del volume di prestazioni, attività

sull’utenza e sui pattern di trattamento è istituito il sistema

informativo sulle dipendenze e sulle comorbidità.

Art. 21.

Altre forme di premialità alla lotta alla ludopatia

  1. La giunta regionale, sulla base del monitoraggio e

della prima attuazione della legge, individua forme di incentivi

e premialità per le attività che hanno disinstallato

gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b) ,

del regio decreto n. 773/1931.

  1. La giunta regionale individua forme di incentivi e

premialità per le attività non rientranti tra quelle previste

all’art. 3, comma 1, lettere c) , d) ed e) che dedicano spazi

per il materiale informativo di cui all’art. 11, comma 1.

Art. 22.

Sostegno alle attività di informazione

  1. La regione nella concessione di patrocini, benefici economici o sovvenzioni, comunque denominati, considera titolo di preferenza l’attività delle aziende che

si occupano, nelle loro sedi, di lotta e prevenzione o che svolgono attività di informazione al contrasto alla ludopatia.

  1. La regione concede in via prioritaria contributi economici pari almeno al 10 per cento del totale a propria disposizione per il finanziamento di progetti promossi dai soggetti di cui al comma 1 aventi l’obiettivo di sostenere e favorire il reinserimento sociale di persone con problematiche e patologie legate al gioco e le rispettive famiglie.

Art. 23.

Sanzioni

  1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 16, comma 2 e all’art. 18, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a

euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931 nonché alla chiusura temporanea del medesimo da cinque a dieci giorni.

  1. All’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) , il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l’obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall’accertamento. Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 e da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per i gestori ed il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse.
  1. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 2 il comune dispone la chiusura temporanea, da cinque giorni fino all’assolvimento dell’obbligo formativo, degli apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 anche se si è proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
  1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 11, comma 4 e di cui all’art. 19, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva da euro 500,00 a euro 4.000,00.
  1. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell’autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente legge, nonché di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, sono esercitate dal comune competente per territorio, a cui spetta l’introito delle somme. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 5 è aggiornata secondo le modalità di cui all’art. 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

Art. 24.

Clausola valutativa

  1. La giunta regionale informa il consiglio regionale sull’attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti nel prevenire, contrastare e trattare il gioco d’azzardo patologico.A tal fine, la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione annuale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
  1. a) quali attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti sono stati coinvolti;
  1. b) quali dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale hanno avuto la domanda e l’offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;
  1. c) in quale misura i servizi offerti hanno soddisfatto la domanda espressa e hanno permesso il miglioramento delle condizioni personali, familiari e sociali dei soggetti affetti da forme di dipendenza dal gioco d’azzardo patologico;
  1. d) quale è stato il grado di diffusione delle iniziative poste in atto dai comuni, dalle ASL e dai gestori, con particolare riferimento al logo regionale « Slot , no grazie!»;
  1. e) in quale modo, nel periodo considerato, si è modificata la diffusione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco lecito nel territorio regionale, rispetto alla situazione preesistente, con particolare riferimento ai luoghi sensibili;
  1. f) quali sono state le principali criticità riscontrate nell’attuazione degli obblighi previsti dalla presente legge e quali le iniziative realizzate per farvi fronte, con particolare riferimento alla tutela dei minori e alle attività illecite di riciclaggio.
  1. I soggetti pubblici e privati, di cui all’art. 10, comma 2, attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge forniscono alla regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
  1. La giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge.
  1. Il consiglio regionale rende pubblica la relazione annuale, unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame tenuto conto della relazione presentata e degli eventuali ulteriori documenti di analisi e formula direttive e indirizzi sulla cui base la giunta regionale adotta o modifica i successivi piani integrati.

Art. 25.

Abrogazioni

  1. La legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per

la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco

d’azzardo patologico) è abrogata.

Art. 26.

Norma finale

  1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge

ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari degli esercizi

pubblici e commerciali di cui all’art. 3, comma 1, lettere

  1. c) e d) , presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano

collocati apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, comma

6, del regio decreto n. 773/1931, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 9/2016, hanno

dismesso gli apparecchi per il gioco, possono rivolgere

istanza al soggetto competente e reinstallarli, anche se

sono intervenuti mutamenti di titolarità, di variazione del

concessionario ovvero della nomina di nuovo rappresentante

legale , senza che ciò possa essere equiparato a nuova

installazione, purché venga mantenuto un numero di

apparecchi non superiore a quello già esistente alla data

del 19 maggio 2016.

  1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge

ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari di autorizzazione

rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli,

presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano

collocati apparecchi per il gioco, i quali, in attuazione

di quanto disposto dalla legge regionale n. 9/2016

hanno dismesso gli apparecchi per il gioco, possono

rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli,

anche se sono intervenuti mutamenti di titolarità, di

variazione del concessionario ovvero della nomina di

nuovo rappresentante legale, senza che ciò possa essere

equiparato a nuova installazione, fermo restando i limiti

di cui all’art. 18.

  1. Relativamente alle attività di cui ai commi 1 e 2, si

applicano le disposizioni di cui all’art. 19, comma 2 e le

disposizioni di cui all’art. 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5.

  1. Le disposizioni di cui all’art. 16, comma 2, non si

applicano per fatti sopravvenuti alla presentazione delle

istanze rivolte ai soggetti competenti di cui ai commi 1

e 2.

  1. I gestori dei punti per il gioco si adeguano, entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

alla disposizione di cui all’art. 7, comma 4.

  1. Le disposizioni contenute nel presente articolo trovano

applicazione nei limiti previsti dal decreto del Ministero

dell’economia e delle finanze del 25 luglio 2017.

Art. 27.

Norma finanziaria

  1. Gli oneri derivanti dalla attuazione della presente

legge, quantificati in euro 955.000,00 per ciascuna delle

annualità 2021, 2022 e 2023, a valere sulla missione 13

(Tutela della salute), programma 13.07 (Ulteriori spese in

materia sanitaria), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di

previsione finanziario 2021-2023, trovano copertura mediante

trasferimenti ministeriali relativi al Fondo per il

gioco d’azzardo patologico (GAP), di cui all’art. 1, comma

946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato – legge di stabilità 2016).

Art. 28.

Dichiarazione di urgenza

  1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

 

 

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