Attività dei centri Stanleybet legittima e lecita
Il Tribunale di Trieste statuisce che “l’assenza di licenza ex art. 88 TULPS in capo alla società ricorrente è dunque la conseguenza di una normativa incompatibile con il diritto comunitario e, come tale, non può comportare l’applicazione di sanzione in capo alla ricorrente” e aggiunge che “anche con riferimento alla gara Monti, dunque, Stanleybet non è stata messa in condizione di partecipare alla gara a causa della discriminazione insita nella normativa italiana”.
L’ADM di Trieste accertava la presenza di sei apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6/A, del T.U.L.P.S. (cc.dd. AWP), nonché lo svolgimento dell’attività di trasmissione dati inerenti a proposte negoziali di giocate per conto della società Stanleybet Malta Limited. Contestualmente era stato accertato che tutti gli apparecchi installati e funzionanti nel locale erano correttamente collegati alla rete telematica dell’AAMS ed erano muniti dei previsti nulla osta di messa in esercizio e di distribuzione. L’Amministrazione procedeva alla contestazione e all’avvio del relativo procedimento sanzionatorio e notificava l’ordinanza ingiunzione a carico del titolare del centro Stanleybet per aver installato sei apparecchi da intrattenimento in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 88 T.U.L.P.S.
Il titolare del centro presentava ricorso con l’avv. Daniela Agnello ed evidenziava, unitamente all’avv. Carmela Auriemma la discriminazione subita dall’operatore nell’accesso al sistema concessorio italiano e la conseguente illegittimità dell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale di Trieste statuisce che “l’assenza di licenza ex art. 88 TULPS in capo alla società ricorrente è dunque la conseguenza di una normativa incompatibile con il diritto comunitario e, come tale, non può comportare l’applicazione di sanzione in capo alla ricorrente” e aggiunge che “anche con riferimento alla gara Monti, dunque, Stanleybet non è stata messa in condizione di partecipare alla gara a causa della discriminazione insita nella normativa italiana”.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza dell’Unione Europea e rileva che “La stessa Corte di Giustizia, del resto, nella sentenza Costa e Cifone, ha dichiarato che ‘non possono essere applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone (…) legate a un operatore, come la Stanley, che era stato escluso dalle gare precedenti in violazione del diritto dell’Unione’”.
Il Tribunale conclude che non vi sono i presupposti per l’applicazione della sanzione, in quanto la normativa italiana viola, rispetto a Stanleybet, il diritto comunitario così come il corrispondente reato penale per il quale il Tribunale di Udine, ha già ritenuto non fondata l’imputazione di esercizio abusivo di cui all’art. 4 della Legge 401/1989 ed ha, pertanto, assolto con la formula “il fatto non sussiste”.
I Giudici di Trieste e Udine, quindi, procedono alla disapplicazione della sanzione penale e all’annullamento della sanzione amministrativa con assoluto riconoscimento della legittimità, regolarità e liceità dell’attività Stanleybet.
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