“Il riordino del settore del gioco deve partire dal territorio e chi meglio delle aziende che sono sul territorio possono dare un contributo per una riforma che sia veramente tale?
“Il riordino del settore del gioco deve partire dal territorio e chi meglio delle aziende che sono sul territorio possono dare un contributo per una riforma che sia veramente tale? In questa fase di riordino cercheremo di portare avanti le richieste degli associati. Il settore amusement sta vivendo un processo di profonda trasformazione. È importante ridisegnare i confini del gioco a vincita e quello da intrattenimento. Confini che negli ultimi anni sono stati cancellati dalla confusione normativa e speriamo che l’opera di riordino possa intervenire anche su questo aspetto”.
Così Isabella Rusciano ha aperto il webinar Astro dal titolo “La nuova normativa sui comma 7” Un’analisi approfondita sulla disciplina degli apparecchi comma 7 alla luce delle nuove determinazioni direttoriali di ADM.
Presente all’evento il presidente del Centro Studi Astro, Armando Iaccarino che ha ripercorso l’evoluzione della regolamentazione degli apparecchi comma 7: “Dobbiamo ridisegnare la normativa degli apparecchi da intrattenimento dal 2003 per capire quali sono i temi da affrontare. Dall’inizio c’è stata diffidenza da parte di chi aveva la governance del settore sui comma 7. La preoccupazione era quella che dietro questi apparecchi venissero offerti giochi simili a quelli con vincita in denaro comma 6. Sulla disciplina costruita su questi apparecchi lo Stato italiano subì anche una procedura di infrazione dall’Europa perché questo tipo di apparecchi in Europa venivano associate ai giocattoli quindi si criticava l’inserimento di tutti quelle certificazioni che lo Stato italiano invece richiedeva. La difesa dello Stato si concentrò proprio nello spiegare che quegli strumenti erano legittimati dalla necessità di evitare che attraverso questi giochi venisse offerti giochi a vincita.
La disciplina e le procedure di certificazione vennero allora alleggerite. Anche sul fronte dei costi.
Saltiamo al 2012 quando la legge di stabilità per il 2013, ha disposto le regole attuate l’anno scorso.
Ci sono voluti quasi 9 anni per arrivare da quella legge alla sua applicazione. 9 anni nei quali sono sorte varie scuole di pensiero e la situazione è rimasta immobile, il settore ha avuto una sorta di abbandono.
Si arriva all’applicazione con il decreto del maggio 2021 che applica la legge. Il lavoro di concertazione, oggi, cerca di eliminare le rigidità tipiche della fase applicativa della legge.
E’ stata importante la creazione di un comitato tecnico che ha visto la partecipazione degli operatori cercando di superare molte criticità, ma la scelta del comitato è una scelta che funziona e che produce risultati perché tiene conto anche di cosa afferma il settore.
La proroga di alcuni adempimenti al 28 febbraio è significativa perché precede il pagamento dell’Isi e permette a chi voglia dismettere alcuni apparecchi di evitare di pagare la quota su quegli apparecchi. Il comitato tecnico – conclude Iaccarino – sta facendo un egregio lavoro. L’impegno è quello di fare in modo che non tutti gli apparecchi vengano trattati alla stessa maniera e distinguere tra quelli che necessitano maggiori controlli”.
Ad esporre la caratteristiche tecniche della nuova normativa è stato Claudio Bianchella, Responsabile AS.TRO Territorio e Sezione Amusement: “La riforma parte dal 2012 e va a modificare il Tulps. Nel 2021 si dà attuazione alla norma con tre determinazioni (maggio, giugno, dicembre).
Non esisterà più la categoria dei meccanici elettromeccanici che verranno inquadrati nei commi 7Cbis e ter. All’inizio c’è stata confusione. Abbiamo intrapreso la strada della concertazione che ha portato alla nascita degli Stati Generali dell’Amusement che ha portato a dei risultati importanti con ADM.
Abbiamo ottenuto una proroga agli adempimenti che sono slittati al 28 febbraio di quest’anno dando respiro alle aziende per capire le cose da fare”.
Bianchella ha quindi spiegato le richieste che andranno fatte per le varie categorie di giochi.
Meccanici – Elettromeccanici: vanno autocertificati entro il 28 febbraio e si richiede il nulla osta per quelli che si vogliono installare (se si vogliono dismettere non va richiesto il nulla osta).
Il tavolo di coordinamento ha permesso di installare questi apparecchi, ad es. Calciobalilla, in tutti i punti di offerta e non solo nei luoghi dello spettacolo viaggiante e sale giochi come era previsto inizialmente dalla determinazione di giugno. Le macchine andranno comunque omologate entro dicembre 2023.
Comma 7a-7c con un solo nulla osta (ante 2003): devono essere autocertificati entro il 28 febbraio e omologati entro il dicembre 2023. Ma potranno essere ospitati solo nei punti dello spettacolo viaggiante e sale giochi. Non in tutti i punti di offerta. Solo una volta ottenuta l’omologa potranno essere installati in tutti i punti di gioco.
Comma 7a-7c (post 2003 – 2007): siamo in attesa di chiarimento. In via informale abbiamo avuto notizia che forse verranno considerati come quelli ante 2003 ma ADM su questo deve ancora rispondere ufficialmente.
Comma 7a-7c con doppio titolo (certificati Noe e Nod): la proroga è al 30 giugno 2022 ma non devono essere autocertificati, serve richiedere solo nuovo nulla osta di messa in esercizio. ADM dovrà far uscire un elenco di apparecchi da riomologare ma non è detto che serva la pubblicazione di questo elenco che sarà superato.
Ticket redemption: su questi apparecchi abbiamo ottenuto i maggiori risultati visto che ADM non riconosceva queste macchine. Si è ottenuto che anche le ticket redemption esistenti prima del 1 giugno 2021 sono autocertificabili, ma il nulla osta che verrà rilasciato ha valore solo per quest’anno ed entro la fine dell’anno andranno omologate.
ADM è ferma ed irremovibile sull’uso di ruote e rulli. Attenzione perché le sanzioni ci saranno e saranno pesanti, quindi consiglio di evitare di certificare e installare macchine con ruote e rulli.
VinciSempre: per ADM sono da considerare apparecchi comma 7a. Se il Mise riconosce che questi apparecchi verranno considerati come vending machine, ADM non si opporrà. Quindi si sta tentando di farli riconoscere come distributori automatici.
Apparecchi importati o prodotti dopo il 1 giugno 2021: la determinazione di giugno prevede che importatori o distributori possono distribuire i nuovi apparecchi solo dopo averlo omologati e ottenuto l’attestato di conformità e richiesto NOD. Sarà cura di colui che vuole installarli, richiedere NOE. Abbiamo chiesto vari chiarimenti. Dobbiamo capire come comportarci con le macchine in magazzino di importatori e distributori al 31 maggio. Se possono essere considerati come esistenti e metterle sul mercato con l’autocertificazione. Visto che da giugno a oggi non è stato possibile omologare, è necessario rivedere questa posizione per evitare di paralizzare per 8 mesi le aziende di importazione e produzione.
Sistema sanzionatorio: attualmente alle violazioni saranno applicate le sanzioni previste dal Tulps. Le macchine senza nulla osta prevedono la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro e il sequestro dell’apparecchio.
In caso di apparecchi non conformi, con rulli etc si rischia la sanzione da 5mila a 50mila euro per ogni apparecchio, e si prevede anche la chiusura dell’esercizio da 30 a 60 giorni.
PressGiochi
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