24 Novembre 2024 - 16:53

Gioco online: la Ce approva le nuove norme per la tutela del giocatore spagnolo

Termina oggi lo stand still che prevede da parte della Commissione europea l’approvazione del progetto di legge recante modifiche tecniche al settore del gioco d’azzardo online in Spagna. L’attuale situazione

17 Gennaio 2022

Termina oggi lo stand still che prevede da parte della Commissione europea l’approvazione del progetto di legge recante modifiche tecniche al settore del gioco d’azzardo online in Spagna.

L’attuale situazione del mercato del gioco d’azzardo online regolamentato a livello statale, gli attuali livelli di sofisticazione tecnologica e le possibilità che esso offre nell’individuare il comportamento dei giocatori e nell’adottare misure coerenti pertinenti, nonché il grado di consapevolezza sociale dei problemi derivanti dal gioco d’azzardo eccessivo, giustificano l’adozione del presente regio decreto, che sintetizza l’insieme di azioni che, al di là delle specifiche disposizioni delle varie normative vigenti, devono essere attuate dagli operatori del gioco d’azzardo al fine di garantire ragionevolmente una politica adeguata di gioco d’azzardo responsabile e di tutela del giocatore.

In breve, i motivi per l’adozione di tali regolamenti si basano sulla tutela dei consumatori in generale, di alcuni gruppi di partecipanti in particolare e, più in generale, sulla tutela della salute pubblica come motivo di interesse generale sotteso all’intero concetto normativo.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede questo regio decreto che è costituito da un preambolo, 36 articoli raggruppati in tre capitoli, otto disposizioni supplementari, una disposizione transitoria, una disposizione di esenzione e cinque disposizioni finali.

Il capitolo I, intitolato “Disposizioni generali“, introduce l’oggetto della normativa, che consiste nell’attuazione della legge n. 13/2011, del 27 maggio 2011 relativa alle condizioni alle quali devono essere sviluppate le politiche di gioco responsabile o sicuro degli operatori di gioco e di tutela dei consumatori. Inoltre, ne specifica il campo di applicazione soggettivo e obiettivo, interessando le entità con un certificato di autorizzazione rilasciato dall’autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo dello Stato e le attività di gioco d’azzardo soggette all’identificazione dell’utente e all’identificazione del conto del gioco d’azzardo. Infine, questo capitolo contiene una serie di definizioni.

Il capitolo II, intitolato “Informazione attiva e politiche di protezione degli utenti“, è suddiviso in due sezioni. La sezione 1 contiene disposizioni relative al responsabile del gioco d’azzardo, al piano delle misure attive e agli obblighi di formazione che gli operatori del gioco d’azzardo devono rispettare. La sezione 2 contiene una serie di obblighi generali di informazione e protezione per tutti i clienti degli operatori del gioco d’azzardo. La presente sezione contiene pertanto obblighi di informazione specifici per i siti web, le applicazioni e gli stabilimenti di tali operatori aperti al pubblico; sono previsti un insieme di obblighi per la configurazione delle sessioni di gioco dei partecipanti, la fissazione di limiti alla partecipazione alle scommesse dal vivo, la presentazione dei risultati dei giochi, la loro valutazione dei rischi e la strutturazione di un riepilogo mensile dell’attività di tutti i partecipanti.

Il capitolo III, “Informazioni attive aggiuntive e politiche di protezione”, stabilisce un insieme di misure di tutela oltre a quelle previste dal capitolo II del presente progetto di legge, rivolte a determinati gruppi di giocatori, ed è suddiviso in tre sezioni. Nella sezione 1, il presente capitolo si concentra, in primo luogo, sulla definizioni di obblighi specifici per i giocatori con comportamento intensivo di gioco d’azzardo, imponendo l’obbligo di inviare un messaggio specifico a questa categoria di giocatori, un riepilogo mensile della loro attività di gioco d’azzardo e il divieto di determinati mezzi di pagamento finché hanno tale status; in secondo luogo, questa sezione include anche alcuni requisiti volti a tutelare i giovani partecipanti, come l’impostazione di un messaggio personalizzato per i nuovi giovani partecipanti e il divieto di offrire regali, privilegi o benefici a questa categoria di giocatori. La sezione 2 stabilisce quindi una serie di obblighi specifici da attuare nell’ambiente di gioco per i giocatori con comportamenti di gioco ad alto rischio; a tale riguardo, oltre a identificare correttamente tali soggetti, gli operatori devono porre in essere una serie di misure di tutela supplementari, quali l’interazione specifica con tali partecipanti, la loro esclusione dalle attività promozionali e dall’elenco dei clienti privilegiati, le restrizioni alle comunicazioni commerciali, la fissazione di limitazioni ai mezzi di pagamento utilizzati da tali tipologie di clienti e l’imposizione di misure di dovuta diligenza sui mezzi finanziari di tali soggetti. Infine, la sezione 3 contiene un insieme di misure destinate ai partecipanti che hanno esercitato i loro poteri di autoesclusione e di autointerdizione, quali la sospensione dei loro conti di gioco, la limitazione delle comunicazioni commerciali rivolte a questo gruppo, l’invio di specifici messaggi di autoconsapevolezza o l’istituzione di processi di monitoraggio e individuazione di eventuali imitazioni da parte dei partecipanti iscritti al Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (Registro generale dei divieti di accesso ai giochi di gioco).

Per quanto riguarda le disposizioni supplementari, le prime tre prevedono obblighi specifici per gli operatori del gioco d’azzardo. La prima disposizione aggiuntiva prevede l’obbligo di rispettare i sistemi per prevenire il rischio di imitazione; la seconda disposizione aggiuntiva stabilisce la necessità di collaborare con il governo per sensibilizzare e promuovere il gioco d’azzardo sicuro; e la terza disposizione aggiuntiva stabilisce l’obbligo di condividere con l’autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo qualsiasi studio sui giochi responsabili che possa interessare tali operatori. Inoltre, la quarta disposizione aggiuntiva stabilisce la competenza dell’autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo a modificare i certificati di autorizzazione degli operatori del gioco d’azzardo, mentre la quinta disposizione aggiuntiva prevede talune misure specifiche destinate all’attività di gioco d’azzardo in presenza degli operatori di gioco d’azzardo, compresi gli operatori che commercializzano giochi di lotteria a livello statale. Inoltre, la sesta disposizione aggiuntiva prevede un termine per l’adeguamento di taluni obblighi previsti da tale regolamento per i giochi già commercializzati dagli operatori. La settima disposizione aggiuntiva si concentra sulla necessità di analizzare le possibilità di identificazione delle carte di credito utilizzate nei servizi di portafoglio elettronico. Infine, l’ottava disposizione aggiuntiva introduce una disposizione speciale applicabile all’Organización Nacional de Ciegos Españoles (Organizzazione nazionale spagnola dei non vedenti), tenendo conto del suo regime particolare.

La disposizione transitoria unica determina il quadro di riferimento per la revisione dei servizi di assistenza specializzati per i clienti privilegiati esistenti.

La disposizione di esenzione unica prevede l’abrogazione espressa del titolo II del regio decreto 958/2020 del 3 novembre 2020, una volta entrato in vigore tale regio decreto.

Infine, la prima disposizione finale modifica talune disposizioni del regio decreto n. 1614/2011 del 14 novembre 2011, tra le quali figurano quelle volte a consentire l’iscrizione nel RGIAJ (Registro generale dei divieti di accesso ai giochi d’azzardo) delle persone che si sono iscritte in un registro delle persone autointerdette di un’autorità per il gioco d’azzardo di una Comunità autonoma con la quale è stato firmato un accordo di collaborazione. La seconda disposizione finale modifica la definizione di gioco d’azzardo responsabile o sicuro di cui al regio decreto 958/2020, del 3 novembre 2020, relativo alle comunicazioni commerciali delle attività di gioco d’azzardo. La terza disposizione finale prevede che, per un periodo di due anni, l’autorità di regolamentazione sviluppi un meccanismo di individuazione dei comportamenti a rischio che tutti gli operatori devono utilizzare alle condizioni stabilite dall’autorità di regolamentazione. La seconda disposizione finale conferisce al Ministro dei consumatori il potere di attuare le disposizioni del presente regio decreto. In conclusione, la quinta disposizione finale prevede l’entrata in vigore di tale normativa.

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