15 Novembre 2024 - 11:27

Corte dei Conti sul Fondo per il gioco d’azzardo patologico: valutare nuove forme di finanziamento

“Si richiama l’esigenza di assicurare l’equilibrato bilanciamento tra obiettivi di natura contabile e finanziaria connessi alla certezza e alla disponibilità per l’Erario delle entrate derivanti dal gioco d’azzardo (segnatamente, anche

10 Gennaio 2022

Si richiama l’esigenza di assicurare l’equilibrato bilanciamento tra obiettivi di natura contabile e finanziaria connessi alla certezza e alla disponibilità per l’Erario delle entrate derivanti dal gioco d’azzardo (segnatamente, anche mediante l’implementazione del sistema dei controlli e il rafforzamento dell’apparato sanzionatorio, nonché attraverso l’armonizzazione e semplificazione fiscale nel settore dei giochi) e gli obiettivi connessi alla tutela dei consumatori del gioco d’azzardo per prevenire la diffusione della patologia ad esso connessa (anche mediante il dimensionamento dell’offerta, la definizione di distanze minime tra le sale da gioco e di queste ultime rispetto ai luoghi sensibili, la regolamentazione di verifiche periodiche dei requisiti dei concessionari, l’avvio di iniziative ad hoc di informazione e formazione, tese a prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, l’osservanza della disciplina relativa alle forme di avvertimento del rischio di dipendenza da gioco d’azzardo e al divieto assoluto di pubblicità). In una prospettiva di riforme appare utile ipotizzare anche una diversa e alternativa modalità di copertura finanziaria del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, di cui all’art. 1, comma 946, della legge n. 208 del 2015, anche attraverso l’individuazione di possibili nuove forme di finanziamento (a titolo di esempio, attraverso la destinazione di una percentuale del fatturato conseguito dalle imprese del gioco e l’attribuzione di somme in applicazione delle sanzioni amministrative irrogate in relazione alle ipotesi di violazione della normativa in materia).”

E’ questa una delle Raccomandazioni fornite dalla Corte dei Conti nella Relazione del dicembre scorso sul Fondo per il gioco d’azzardo patologico.

L’indagine ha analizzato gli aspetti relativi all’attuazione della norma istitutiva del Fondo statale previsto dalla legge di stabilità del 2016 e posto a contrasto degli effetti negativi, sociali ed economici, oltre che sanitari, del gioco d’azzardo patologico. Per il fondo, rileva la Sezione del controllo, sono stati stanziati, per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, 50 milioni di euro (nel 2020, 49,2 milioni), i cui pagamenti sono avvenuti sempre in conto residui.

La Corte segnala, fra l’altro, le problematiche connesse alle procedure di ripartizione delle risorse del Fondo, sia nella fase di valutazione dei Piani regionali, che delle relazioni tecnico-finanziarie sullo stato di attuazione degli interventi delle Regioni. In considerazione delle variegate iniziative di utilizzo delle risorse statali, assunte a livello territoriale, è emersa, inoltre, l’esigenza di definire un sistema omogeneo – condiviso tra i diversi livelli di governo – di verifica, ex ante ed ex post, dell’efficacia delle misure intraprese, in termini di risultati raggiunti in coerenza con le finalità della normativa. Sul punto, risulta cruciale lo sviluppo di una piattaforma unitaria che assicuri reale interoperabilità tra sistemi informativi dello Stato e delle Regioni (oltre che degli enti infraregionali).

L’indagine della magistratura contabile si sofferma, inoltre, sul contesto di riferimento, ricordando l’esistenza di numerosi progetti di legge volti a una possibile riforma organica della materia dei giochi (tra cui la mancata attuazione della delega prevista dalla legge n. 23 del 2014) e richiamando anche il tema delle proroghe delle concessioni nel settore dei giochi.

 

La Corte evidenzia: “La peculiarità del contesto non deve comunque far perdere di vista, pur nella specificità finanziaria e gestionale esaminata, le interrelazioni con i profili più generali in tema di tutela della concorrenza per quanto attiene alle concessioni di giochi, così come di rispetto della legalità. In tale direzione si richiama l’ADM a proseguire in direzione della scrupolosa osservanza della disciplina europea in tema di concessioni, rafforzando, al contempo la sua azione nelle diverse

tipologie di controllo finalizzate alla tutela della legalità (seppur lo stesso “confine” tra l’attività lecita e illecita non abbia di per sé un inequivoco impatto diretto sul fenomeno del GAP in esame).

3) Sul piano amministrativo si rappresenta l’esigenza di assicurare l’impegno di un più efficace rispetto delle tempistiche sulle riforme nella ripartizione dei fondi, così come nella fase di verifica dei complessivi elementi pianificatori e realizzativi richiesti dalla disciplina di settore.

4) Sotto il profilo più strettamente contabile e finanziario gli aspetti gestionali andrebbero meglio raccordati nella nota integrativa al bilancio, a preventivo e a consuntivo, attraverso l’utilizzo anche degli indicatori nell’ambito del fondo apprestato, così come degli strumenti di misurazione della performance. Il rilievo di tali strumenti può svilupparsi anche con riferimento ad indicatori di

contesto, che per quanto differenziati in considerazione delle specificità di singoli territori regionali, possano rispondere ad esigenze informative omogenee. Si rappresenta al riguardo una specifica raccomandazione alle amministrazioni centrali coinvolte nella presente indagine, nell’intento di

promuovere condivise modalità di verifica.

5) Centrale risulta lo sviluppo della piattaforma unitaria per la conoscenza dei dati recuperando i ritardi registrati e, soprattutto, assicurando reale interoperabilità tra sistemi informativi dello Stato e delle Regioni (oltre che degli enti infraregionali). Tale aspetto – di primaria rilevanza in una realtà istituzionale plurilivello – rappresenta il punto di partenza ineludibile onde assicurare effettiva concretezza delle diverse disposizioni in tema di monitoraggio che si sono succedute (senza in realtà significativi risultati) e consentire una migliore e più puntuale conoscenza dei dati, essenziale sia ai fini della quantificazione delle risorse, sia in vista di una più efficace programmazione.

Cruciale, dunque, si prospetta il raccordo tra diversi livelli di governo, tra amministrazioni centrali e territoriali, con riguardo alla diversa articolazione ed alle specifiche competenze dei multiformi enti dei servizi sanitari regionali, conformemente ai principi di leale collaborazione generalmente enunciati dalla giurisprudenza costituzionale”.

×