Con la pandemia la domanda di gioco di è orientata verso il gioco “on line” per effetto della chiusura delle sale da gioco
La necessità di approfondita istruttoria riferita al contesto locale è da ritenersi secondo il Collegio ancor più necessaria in ipotesi di pretesa delimitazione degli orari di apertura in costanza del periodo di emergenza sanitaria da Covid 19 iniziato il 31 gennaio 2020 e tutt’ora in corso.
Così il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna ha accolto i ricorsi di una sala bingo e una sala giochi contro l’ordinanza limitativa degli orari di gioco disposta nel comune di Carpi.
Per il Tar: “l’esercizio del potere in questione può ritenersi consentito, infatti, soltanto in caso di accertate esigenze di tutela delle quali deve darsi compiutamente conto, non potendo invece fondarsi su un astratto riferimento al fenomeno del gioco d’azzardo lecito ed ai suoi riflessi sociali e sanitari ovvero prescindere da attendibili indagini e studi correlati allo specifico ambito territoriale attinto dalle misure in concreto adottate…
Se è vero che la diffusione della ludopatia in ampie fasce della società civile costituisce ormai un fatto notorio non può infatti ragionevolmente escludersi come la grave pandemia in atto possa aver avuto effetti sulla diffusione nel territorio locale della ludopatia e sulla domanda ludica, orientatasi gioco forza verso il gioco “on line” per effetto della chiusura delle sale da gioco effettuata (con vari provvedimenti governativi emergenziali) dal 9 marzo 2020 al 18 giugno 2020 e poi con DPCM 2 marzo 2021 sino al 14 giugno 2021, la quale ha al contempo determinato forti perdite per gli operatori economici dello specifico comparto”.
PressGiochi
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