Respinto dal Tar del Lazio il ricorso promosso da ASCOB – Associazione Concessionari Bingo contro la decisione di ADM di respingere la richiesta delle sale bingo di rivedere l’importo dei
Respinto dal Tar del Lazio il ricorso promosso da ASCOB – Associazione Concessionari Bingo contro la decisione di ADM di respingere la richiesta delle sale bingo di rivedere l’importo dei canoni di concessioni in vista delle difficoltà vissute dalle sale in proroga per via della pandemia in atto.
Nello specifico i concessionari, nel 2020, chiedevano ad ADM di sospendere il pagamento del canone fissato per il periodo di proroga tecnica o di consentire in via provvisoria, il pagamento dello stesso nella misura ridotta di € 2.800,00 mese, come del resto già accordato dal Consiglio di Stato, nell’ambito di un giudizio instaurato da altri concessionari.
“Il ricorso proposto è – spiega il Tar Lazio – in parte improcedibile, quanto alla sola pretesa dei concessionari a che l’Agenzia assumesse misure lato sensu cautelari in favore degli operatori, volte non già a stabilire e sancire, in via Definitiva, la non debenza del canone mensile di concessione nell’attuale entità (euro 7.500,00), quanto a proteggere in via interinale (sia nell’interesse dei Concessionari che della stessa amministrazione concedente) la sopravvivenza delle sale Bingo attraverso o la provvisoria sospensione del canone o il suo temporaneo pagamento in misura ridotta”.
Il Collegio tiene conto del fatto che nel frattempo, “il legislatore si sia fatto carico delle difficoltà lamentate dai concessionari differendo, come preteso dalle ricorrenti, il pagamento di una quota parte del canone mensile (pari ad € 4.700 per i mesi da gennaio a giugno 2021, per un totale di € 28.200) e rateizzandone il versamento a partire dal mese di luglio 2021 e sino a dicembre 2022”.
Secondo il Collegio, ADM non ha potere di intervento sulla decisione di ricalcolare gli importi dovuti a fronte di una misura legislativamente predeterminata qual è quella relativa alla pretesa del pagamento del canone concessorio fissato dal legislatore.
Infine, la Corte ha affermato la piena legittimità dell’intervento legislativo in questione, in ragione della considerazione che “Il canone mensile risulta correlato al vantaggio attribuito ai titolari di quelle scadute, ai quali è consentita, in via eccezionale e transitoria, la prosecuzione dell’attività” e che “l’incremento degli oneri a carico dei concessionari in proroga tecnica … si inserisce in un quadro complessivo di progressiva valorizzazione dei rapporti concessori e dei vantaggi competitivi che ne derivano per i privati, in funzione di una maggiore efficienza nell’utilizzo delle pubbliche risorse”, vieppiù osservando come “la tendenza all’incremento, anche significativo, dei canoni costituisca – nel quadro di un mercato intensamente regolato, come quello dei giochi e delle scommesse in denaro – un elemento fisiologicamente riconducibile al rischio normativo di impresa”.
PressGiochi
Fonte immagine: Foto HippoBingo Cesena
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