24 Novembre 2024 - 18:45

Il Tar Lombardia accoglie il ricorso contro i Comuni di Caravaggio e Pognano

Dopo l’annullamento delle ordinanze dei Comuni di Treviglio (BG), Arcene (BG) e Fara Gera D’Adda (BG), il Tar Lombardia torna a pronunciarsi sulla questione delle limitazioni orarie alle attività di

16 Novembre 2021

Dopo l’annullamento delle ordinanze dei Comuni di Treviglio (BG), Arcene (BG) e Fara Gera D’Adda (BG), il Tar Lombardia torna a pronunciarsi sulla questione delle limitazioni orarie alle attività di gioco, accogliendo i ricorsi -contro le ordinanze sindacali dei Comuni di Caravaggio (BG) e Pognano (BG)- presentati da due società di gestione facenti parte del Direttivo As.Tro e difese dall’avv. Massimo Piozzi del Centro Studi As.tro.

Come nelle precedenti decisioni, il tribunale amministrativo lombardo – scrive in una nota Astro – parte dal presupposto che lo strumento ordinario della regolazione degli orari delle attività di gioco ex art. 50 comma 7 del D.lgs. 267/2000 sia certamente utilizzabile, tuttavia deve farsi carico della necessità di rispettare l’equilibrio tra esigenze pubbliche (prevenzione della ludopatia) ed esigenze private (iniziativa economica, libero accesso al gioco), confermando che <<la riduzione degli orari di gioco non deve mai spingersi fino al punto da cancellare il valore economico della concessione>>.

Viene, quindi, ribadita la necessità di trovare un equilibrio che massimizzi l’interesse pubblico riducendo al minimo le perdite per i privati e, di conseguenza, per le finanze pubbliche anche tenendo conto del fatto che, nei comuni di Caravaggio e Pognano, «non vi sia un’emergenza sanitaria» visto l’esiguo numero di residenti in cura per ludopatia presso i Servizi per le Dipendenze (9 persone per il Comune di Caravaggio e 1 per il Comune di Pognano).

Infine i giudici amministrativi rimarcano la necessità << che gli enti locali consultino l’ADM prima dell’introduzione di una disciplina restrittiva nei rispettivi territori>> e, a questo riguardo <<può̀ essere utile anche il coinvolgimento dei gestori, o dei rappresentanti dei gestori, per comprendere in quale misura l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche possa in concreto prevenire o limitare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico>>.

 

Come è possibile leggere nelle due sentenze4 di oggi relativamente alle fasce orarie, il Tribunale scrive:

 

Sullo strumento delle fasce orarie

19. Il punto è però se la riduzione degli orari di gioco sia una misura realmente necessaria per contenere il gioco d’azzardo patologico collegato agli apparecchi AWP e VLT.

20. Al riguardo, si osserva preliminarmente che la riduzione degli orari di gioco non deve mai spingersi fino al punto da cancellare il valore economico della concessione. Come si è visto sopra, è comunque necessario trovare un equilibrio che massimizzi l’interesse pubblico riducendo al minimo le perdite per i privati, e di conseguenza per le finanze pubbliche. Anche in presenza di una situazione di ludopatia diffusa e documentata, quindi, gli interventi limitativi devono calcolare le conseguenze negative sul fatturato dei concessionari. Per questa ragione, sono in ogni caso da preferire misure incentivanti, o accompagnate da compensazioni, come suggerisce anche l’art. 5 della LR 8/2013.

21. Nello specifico, non vi è nel Comune di Pognano un’emergenza sanitaria, in quanto solo 1 residente è in cura presso i Servizi per le Dipendenze per problemi legati al gioco d’azzardo patologico. È vero che secondo una stima vi sarebbero 38 giocatori problematici, ma la definizione di giocatore problematico utilizzata nell’ordinanza impugnata (“Viene definito tale un giocatore con un comportamento di gioco che crea conseguenze negative per sé, per le persone a lui vicine [rete sociale] o per la comunità, e può aver perso il controllo del suo comportamento [punteggio 8+ sul PGSI – Problem Gambling Severity Index]”) descrive con un unico parametro una condizione che normalmente è complicata da altri fattori individuali, e dunque richiederebbe un’analisi caso per caso. Inoltre, trattandosi di un numero stimato, la consistenza del fenomeno è solo ipotetica. Il dato è quindi utile per impostare politiche di sensibilizzazione rivolte ad alcuni segmenti della popolazione, ma troppo disomogeneo e impreciso per costituire il fondamento di misure limitative del gioco, che hanno un sicuro e immediato effetto negativo sull’attività economica dei gestori.

22. Un ulteriore elemento sottovalutato nell’ordinanza impugnata è costituito dalle potenzialità tecnologiche degli apparecchi AWP e VLT. Come si è visto sopra, la Conferenza Unificata nell’intesa del 7 settembre 2017 ha dato atto del passaggio, previsto dall’art. 1 comma 943 della legge 208/2015, ai nuovi apparecchi AWP da remoto, con la conseguente possibilità di procedere verso una situazione di accesso selettivo al gioco mediante la completa identificazione dell’avventore, già fattibile per gli apparecchi VLT collegati in rete. La Conferenza Unificata ha sottolineato che la tecnologia offre nuove opportunità per la tutela del giocatore e per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico, quali ad esempio l’autolimitazione del gioco in termini di tempo e di spesa, l’invio di messaggi automatici durante il gioco che evidenzino la durata dello stesso, la riduzione degli importi minimi delle giocate, il controllo, nel rispetto della privacy, sul grado di partecipazione al gioco dei giocatori più esposti al rischio del gioco d’azzardo patologico.

23. È chiaro quindi che l’intesa con l’ADM prevista dalla Conferenza Unificata per la distribuzione delle fasce orarie di interruzione del gioco non può essere omessa o rinviata, essendo al contrario un passaggio essenziale per stabilire se le forme di controllo individualizzato sul gioco d’azzardo patologico rese possibili dalla tecnologia più recente possano costituire un’alternativa efficace all’interruzione dell’attività di gioco. Finché non sarà raggiunta un’intesa finalizzata a una regolazione omogenea sull’intero territorio nazionale o regionale, è quantomeno necessario che gli enti locali consultino l’ADM prima dell’introduzione di una disciplina restrittiva nei rispettivi territori.

24. Anche la legislazione sopravvenuta all’intesa della Conferenza Unificata del 7 settembre 2017 ha rafforzato il ruolo della tecnologia nella prevenzione della ludopatia collegata agli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6-a-b del TULPS. Sono previste misure quali l’introduzione di formule di avvertimento (v. art. 9-bis comma 4 del DL 12 luglio 2018 n. 87), il monitoraggio dell’offerta di gioco (v. art. 9-ter del DL 87/2018), l’accesso agli apparecchi esclusivamente mediante tessera sanitaria, per impedire il coinvolgimento dei minorenni (v. art. 9-quater del DL 87/2018), e l’obbligo per l’ADM di mettere a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi (v. art. 1 comma 569 della legge 30 dicembre 2018 n. 145).

25. Qualora dall’esame dei dati forniti dall’ADM, incrociati con quelli provenienti dall’autorità sanitaria, emergessero criticità riferibili all’utilizzo degli apparecchi AWP e VLT in un determinato contesto territoriale, potrebbe essere utile anche il coinvolgimento dei gestori, o dei rappresentanti dei gestori, per comprendere in quale misura l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche possa in concreto prevenire o limitare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico.

Conclusioni

26. Il ricorso deve quindi essere accolto, con il conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.

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