La Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta sezione) del 2 settembre 2021, relativa alla legittimità della proroga della concessione delle lotterie istantanee è stata annunciata ieri presso la
La Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta sezione) del 2 settembre 2021, relativa alla legittimità della proroga della concessione delle lotterie istantanee è stata annunciata ieri presso la Commissione Finanze della Camera e le Commissioni Finanze, Lavori pubblici e Industria del Senato.
La domanda di pronuncia pregiudiziale richiesta dal Consiglio di Stato ha visto la Corte confermare la proroga della concessione per i gratta e vinci prevista dal decreto legge n. 148/2017, che ha imposto ad ADM di autorizzare la «prosecuzione del rapporto concessorio in essere sino al termine ultimo previsto dall’atto di concessione» vale a dire fino al 2028 in favore di Lotterie Nazionali srl.
Secondo il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che impone il rinnovo di un contratto di concessione senza una nuova procedura di aggiudicazione, in circostanze in cui esso è stato aggiudicato a un solo concessionario, mentre il diritto nazionale applicabile prevedeva che una tale concessione dovesse essere aggiudicata. Il rinnovo è legittimo anche se è stato accordato due anni prima della scadenza e con modalità di pagamento differenti da quelle fissate in origine.
Le domande di pronuncia pregiudiziale erano state presentate nell’ambito di due controversie tra, da un lato, la Sisal SpA (causa C-721/19), nella prima e la Stanleybet Malta Ltd (causa C-722/19), nella seconda e, dall’altro, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lotterie Nazionali Srl e Lottomatica Holding Srl.
La questione era sorta in merito alla conformità al diritto dell’Unione del provvedimento con cui l’ADM ha rinnovato, nel corso del 2017, la concessione rilasciata nel 2010 alla società Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie a estrazione istantanea.
Nel 2009, infatti, la gestione del Gratta e Vinci venne affidata in concessione attraverso una procedura di gara di appalto pubblico basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Sebbene l’amministrazione aggiudicatrice avesse configurato un sistema di concessione in cui potevano essere selezionati fino a quattro concessionari, alla gara partecipò, come unico offerente, Lotterie Nazionali Srl.
La concessione, della durata di nove anni, fu rinnovata a Lotterie Nazionali Srl, per il medesimo periodo, due anni prima della scadenza con il Decreto Legge n. 148/2017, mediante il quale l’Amministrazione autorizzò la prosecuzione del rapporto concessorio fino al 2028.
Dopo che i primi ricorsi sul rinnovo della concessione furono rigettati dal TAR del Lazio, Sisal e Stanleybet decisero di impugnare la decisione dinanzi al Consiglio di Stato.
Quest’ultimo sospese il procedimento e rinviò alla Corte Europea alcune questioni pregiudiziali sulla prosecuzione del rapporto concessorio senza aprire una nuova procedura di gara, sulla modifica delle modalità di pagamento, sulla legittimità che gli operatori del settore che non parteciparono alla gara originaria potessero opporsi al rinnovo.
Recentemente la pronuncia della Corte secondo cui, innanzitutto, il rinnovo della concessione, sebbene formalmente imposto mediante un decreto fiscale, rappresentava un’opzione che non poteva essere ignorata, atteso che «corrispondeva alla volontà precedentemente espressa dall’Agenzia Dogane e Monopoli».
Valutata positivamente anche la nuova modalità di pagamento, atteso che, sempre secondo la Corte, tali cambiamenti «si limitano a modificare gli importi parziali che il concessionario è tenuto a versare» e non sembrano aver alterato «l’equilibrio finanziario della concessione».
Pressgiochi
Fonte immagine: CORTE DI GIUSTIZIA DELL' UNIONE EUROPEA CJEU CURIA
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