24 Novembre 2024 - 02:12

Cassazione su esenzione IVA. Ferrara (As.Tro): “Senza un affidamento diretto i gestori non hanno un ruolo indipendente nella gestione del gioco”

Quando c’è di mezzo una agevolazione fiscale, speriamo tutti di poterne beneficiare e quando c’è di mezzo anche l’incertezza normativa la speranza in alcuni casi può diventare certezza. Stiamo parlando

24 Settembre 2021

Quando c’è di mezzo una agevolazione fiscale, speriamo tutti di poterne beneficiare e quando c’è di mezzo anche l’incertezza normativa la speranza in alcuni casi può diventare certezza. Stiamo parlando della possibilità di essere esentati dal versamento dell’IVA nella raccolta delle giocate alle slot machine o alle videolottery (articolo 10 comma 1, numero 6 del DPR 633/1972).

Si legge in una nota dell’associazione Astro, tre i soggetti coinvolti nella vicenda: a monte il concessionario, a valle il gestore e l’esercente. È possibile applicare l’esenzione a questi ultimi due soggetti? Dopo anni di contenziosi dalle alterne vicende, lo scorso giugno la Suprema Corte di Cassazione ha fatto chiarezza tra le tesi contrapposte di chi vedeva tale esenzione come possibile anche per i gestori e gli esercenti e chi, come l’Agenzia delle entrate, applicava alla norma una lettura restrittiva e cioè ritenendola possibile solo per il concessionario, recuperando a tassazione l’IVA non applicata dagli esercenti e sanzionando i gestori per omessa auto fatturazione di quanto non fatturato dagli esercenti ( art. 6 del dlgs n.471/1997).

Senza un affidamento diretto, dice in sostanza la Cassazione, nessuna prestazione può essere qualificata come “attività di raccolta” e dunque i gestori e gli esercenti, in questo senso, non hanno un ruolo indipendente nella gestione e nell’esercizio del gioco lecito. Tale ruolo è solo ed esclusivamente del concessionario delegato, il quale non può a sua volta sub-delegare l’attività di raccolta a soggetti terzi.

Di più: la Cassazione ha escluso l’esenzione anche a volere leggere come “accessoria” la prestazione resa dall’esercente al gestore, titolare di quella “principale”, e questo perché le due prestazioni sono indirizzate in favore di destinatari diversi. La prestazione principale va a favore del concessionario mentre quella accessoria va a favore del gestore, dunque è inapplicabile l’uniformità di trattamento IVA tra le due prestazioni prevista dalla norma (art. 12 del DPR n.633/1972).

Le conseguenze concrete di tale orientamento vanno verso la scomparsa della filiera dei piccoli esercenti incaricati dell’attività di raccolta e cioè i bar, i tabaccai ecc.

L’auspicio è che in sede di riordino la politica, anche alla luce dell’impoverimento che tutto il mondo del lavoro ha subito nella fase pandemica, possa definitivamente risolvere simili contraddizioni restituendo alle piccole e medie imprese quella dignità che la storia del nostro Paese gli ha sempre riconosciuto.

 

 

 

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