Un’insegna autorizzata per gli esercizi di vendita
Un’insegna recante lo stemma dello stato italiano e il logo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fuori agli esercizi di vendita di prodotti da inalazione e sigarette elettroniche.
A prevederla è una determinazione direttoriale di Adm, la n. 92923 RU del 29 marzo 2021, che dispone alcune iniziative volte a un più ampio progetto di razionalizzazione del settore dei prodotti da fumo e di omogeneizzazione dei profili normativi con quelli attualmente vigenti per i tabacchi lavorati, con particolare riferimento all’imposizione fiscale nonché alle attività di gestione, monitoraggio e vigilanza dei soggetti coinvolti nella distribuzione e nella vendita.
L’insegna rappresenta lo strumento che con più immediatezza e con maggiore efficacia consente al consumatore non solo di distinguere la rete legale dalla rete illegale, ma altresì all’esercizio di potersi distinguere rispetto agli esercizi consimili che tuttavia non hanno richiesto l’autorizzazione alla vendita. L’insegna è anche un efficace strumento di controllo atteso che il numero ordinale, univocamente associato in via esclusiva all’esercizio autorizzato, consente alla stessa Agenzia di mappare l’intera rete, e quindi poter effettuare controlli mirati, anche in orari di chiusura degli esercizi. Pertanto, i soggetti autorizzati a vendere liquidi da inalazione e sigarette elettroniche, ad eccezione di farmacie e parafarmacie (ovvero gli esercizi di vicinato autorizzati, che in Italia sono circa duemila), devono obbligatoriamente esporre l’insegna recante il numero d’assegnazione, lo stemma dello Stato e il simbolo di ADM.
Sempre con determinazione direttoriale sono stati stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide secondo i criteri di prevalenza, per gli esercizi di vicinato, dell’attività di vendita di tali prodotti rispetto agli altri beni ceduti e servizi prestati; a ciò si aggiunge l’obbligo di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori, il divieto di discriminazione tra i canali di approvvigionamento, nonché la necessaria presenza nel titolare dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite generi di monopolio.
Nel pacchetto di norme propugnato da ADM, ai fini di deterrenza, vi è anche il potere di oscuramento dei siti internet che offrono prodotti liquidi da inalazione senza le prescritte autorizzazioni. Dalle attività ordinariamente condotte dall’Agenzia per la repressione degli illeciti e la lotta ai marchi falsificati e prodotti contraffatti emerge, specie nei settori ad alta lucratività, la notevole incidenza di fenomeni caratterizzati da rilevanti profili di rischio economico-sociale, connotati da un’intrinseca pericolosità, dovuta non soltanto alle implicazioni dannose sul mercato lecito e la fiscalità, ma anche alla loro non infrequente nocività per la salute umana e l’ambiente.
La previsione di meccanismi di avvertenza sui confezionamenti e di contrassegni di legittimazione è invece destinata a scoraggiare il commercio illecito di tali prodotti permettendo controlli mirati e maggiore facilità nell’identificazione dei prodotti di provenienza illecita, prevedendo inoltre una sanzione idonea ai comportamenti della specie.
Al fine di una comprensione della dinamica del fenomeno, per i liquidi da inalazione l’imposta dichiarata nel 2020 è di circa 16 mln/€ annui, mentre nel primo semestre 2021 ammonta a circa 11 mln/€. In tale settore, le misure introdotte si stimano poter consentire un notevole recupero di evasione su base annua, cui si aggiunge il possibile recupero dell’imposta di consumo derivante da controllo del traffico transfrontaliero, grazie alle misure approvate ed a quelle proposte da ADM anche nel settore dei prodotti accessori.
PressGiochi