Secondo il dPCM attuativo dell’art. 9, c.10, del d.l. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica,
Secondo il dPCM attuativo dell’art. 9, c.10, del d.l. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all’art. 13, c.2 (i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi, ndr), dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.
Il chiarimento arriva dall’Autorità garante della privacy, che si è riunita in seduta straordinaria per rispondere a un quesito della Regione Piemonte in cui – secondo l’assessore agli Affari legali Maurizio Marrone – si chiedeva “conferma che agli esercenti privati non possano, e non debbano, essere attribuite funzioni tipiche dei pubblici ufficiali“. E invece il Garante ha fornito il parere opposto, sostenendo che “è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica (…) dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento”. E ricordando che, come garanzia prevista dallo stesso decreto, è esclusa la “raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell’intestatario della certificazione, in qualunque forma” (articolo 13, comma 5).
L’Autorità sostiene che la “disciplina procedurale” dettata dal Dpcm “comprende – oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde – anche gli obblighi di verifica dell’identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 13, c.4″. E tale articolo precisa che “l’intestatario della certificazione verde all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità”. Il trattamento dei dati, quindi, è consentito da parte dei soggetti di cui all’articolo 13 comma 2, cioè gli stessi che devono verificare la validità del qr code: i pubblici ufficiali nell’esercizio delle funzioni, il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento, il proprietario di luoghi presso i quali si svolgono eventi, i vettori aerei, marittimi e terrestri, i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie. E, appunto, anche “i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi”.
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