24 Novembre 2024 - 01:49

Verifiche sulle VLT. Tar Lazio: “Da ADM quantificazione illegittima”

Sono stati accolti dal Tar del Lazio i ricorsi di diversi concessionari di rete in merito alle richieste inviate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativamente al pagamento degli importi

03 Agosto 2021

Sono stati accolti dal Tar del Lazio i ricorsi di diversi concessionari di rete in merito alle richieste inviate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativamente al pagamento degli importi dovuti a titolo di “costi per l’espletamento delle verifiche di conformità dei sistemi di gioco e dei giochi VLT eseguite e concluse dal partner tecnologico”.

Le società hanno contestato i parametri in base ai quali l’amministrazione è giunta alla determinazione dei relativi costi medi, evidenziando come l’amministrazione “non av(rebbe) preso in considerazione le singole attività svolte dall’ente certificatore, così come specificate nell’articolato convenzionale, lasciando che ipotesi quali quelle delle parziali modifiche, delle integrazioni e degli upgrade, fossero considerate alla stessa stregua di certificazioni ex novo di sistemi/giochi” e che “i costi unitari medi … avrebbero dovuto quantomeno essere parametrati a corrispondenti valori di mercato”, atteso che “i prezzi che potrebbero praticarsi sul mercato sono notevolmente inferiori a quelli “imposti” da SOGEI”.

“L’Agenzia si sarebbe, infatti, sostanzialmente limitata a “ribalta(re) i costi liquidati da SOGEI (verosimilmente considerati in blocco) direttamente sui concessionari, … lasciando che fosse il partner tecnologico … a stabilire il prezzo complessivo ed il criterio di riparto dello stesso tra i singoli concessionari”, nonostante la convenzione imponga “all’Amministrazione non soltanto di dettagliare voce per voce le singole attività di certificazione con la relativa quotazione economica, ma anche di informare in via preventiva i concessionari, a maggior ragione se si opta per una richiesta complessiva formulata a distanza di tempo dall’espletamento delle attività medesime”.

Motivazioni accolte dal Collegio.

Dette attività di certificazione – ha spiegato il Tar Lazio accogliendo il ricorso dei concessionari – sono, infatti, svolte in via esclusiva per tutti i concessionari dalla Sogei s.p.a. (detenuta al 100% del Ministero dell’Economia e delle Finanze e partner tecnologico dell’ADM, unico ente certificatore allo stato legittimato nel mercato interno ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera l), punto 3 del d.l. n. 39/2009), la quale – per quel che qui interessa – è, in particolare, incaricata di verificare e garantire la rispondenza dei sistemi di gioco e dei giochi VLT ai requisiti ed alle specifiche tecniche previamente definite in subiecta materia, sottoponendo gli stessi a collaudo, anche se la verifica per il medesimo sistema o gioco risulti essere già stata superata da altro concessionario, al fine di garantire il pieno rispetto delle specifiche e dei requisiti tecnici predefiniti a tutela degli interessi pubblici e della sicurezza del giocatore.

 

Nel caso di specie, – spiega ancora il Tar -non è, dunque, in discussione l’attività di certificazione svolta dalla Sogei s.p.a., né l’obbligo del concessionario di corrispondere i relativi oneri sostenuti dall’Agenzia per lo svolgimento delle stesse, lamentando il ricorrente soltanto la mancata specifica indicazione dei costi che l’amministrazione ha effettivamente sostenuto per le attività di verifica svolte nei suoi confronti nel periodo considerato.

 

Il Collegio è dell’avviso che la quantificazione di tali importi sia illegittima, per non aver l’ADM a tal fine considerato le singole attività concretamente svolte dall’ente certificatore in favore della ricorrente, così come specificate nell’articolato convenzionale – che, infatti, distingueva tra verifiche di conformità e semplici upgrade ed integrazioni – bensì assunto a parametro della contestata liquidazione dei valori medi complessivi, riferiti soltanto alla tipologia di prodotto oggetto di certificazione (gioco o sistema di gioco) ed al carattere innovativo o meno del prodotto medesimo (“nuovo” o “clone”), per l’effetto irragionevolmente considerando dei meri interventi di sola parziale modifica del prodotto alla stregua di ben più complesse attività di prima certificazione…

In conclusione, l’ADM avrebbe ribaltato direttamente sui concessionari i costi liquidati dalla Sogei s.p.a., ripartendo l’ammontare complessivo delle somme versate al partner tecnologico in ragione di un criterio forfettario di riparto che non corrisponde al numero ed alla tipologia delle specifiche attività in concreto svolte presso ogni singolo concessionario (in tal senso, la nota della Sogei s.p.a. versata in atti dalla resistente)”.

PressGiochi

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