Il Tar Milano ha respinto il ricorso presentato da una agenzia immobiliare contro la legge regionale anti-slot per l’affidamento di alcuni locali in locazione alla Sisal Spa. Il Comune di
Il Tar Milano ha respinto il ricorso presentato da una agenzia immobiliare contro la legge regionale anti-slot per l’affidamento di alcuni locali in locazione alla Sisal Spa.
Il Comune di Milano ha rilevato che dall’esame della comunicazione di attività edilizia libera risultava l’intenzione di realizzare due aree destinate a sala giochi all’interno dell’unità immobiliare, con la prevista installazione di apparecchiature di tipo slot VTL, senza che fosse stato dimostrato il rispetto della distanza dai luoghi sensibili prescritta dalla normativa regionale. Conseguentemente, l’Amministrazione ha invitato la Società a sospendere le opere edilizie in corso e a tenerle sospese fino alla regolarizzazione dell’intervento, diffidandola dal dare luogo all’apertura delle sale giochi e comunicando altresì l’avvio del procedimento di dichiarazione di inammissibilità/irregolarità della CIAL.
Infine il Comune ha espressamente affermato, sulla base degli accertamenti effettuati, che i locali di cui è stata programmata la destinazione al gioco risultano trovarsi a distanza inferiore a quella prescritta da diversi e numerosi luoghi sensibili (tra cui molte scuole, anche secondarie superiori, vari luoghi di culto, oratori e centri di accoglienza) diffidando all’apertura delle sale giochi.
“Nel caso di specie, – ha dichiarato il giudice lombardo – dopo la comunicazione di inizio attività edilizia libera, ma prima dell’effettiva collocazione degli apparecchi da gioco, è sopravvenuta la delibera della Giunta regionale X/1274 del 24 gennaio 2014, che – in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale n. 8 del 2013 – ha vietato l’installazione degli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) a distanza inferiore a cinquecento metri dai luoghi sensibili. Ed è in virtù di tale disciplina che il Comune ha inibito la realizzazione della sala giochi prevista dalla CIAL di Immobiliare XXX s.r.l..
Non emerge, quindi, alcun affidamento che, nella specie, risulti essere stato violato, poiché l’Amministrazione ha unicamente riscontrato, comunicandolo al privato, che l’attività oggetto della CIAL era divenuta, in parte, non più attuabile, a causa della sopravvenienza della nuova disciplina regionale; disciplina che, come detto, il privato avrebbe dovuto applicare anche in assenza di provvedimenti inibitori da parte del Comune”.
Come ricorda il tribunale amministrativo i comuni hanno “il potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l’imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, potrebbe altresì essere ricondotto alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni”
D’altro canto, nel caso di specie il Comune di Milano non ha esercitato la potestà di disciplinare la localizzazione degli esercizi di gioco, bensì il generale potere di vigilanza sull’attività edilizia e il potere di controllo sull’attuazione della disciplina regionale in materia di distanza di tali esercizi dai luoghi sensibili, quest’ultimo espressamente attribuitogli dall’articolo 5, comma 7 della legge regionale n. 8 del 2015 (“Spetta al comune la competenza dei controlli, tramite la polizia locale sui locali di cui al comma 1, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d’azzardo patologico e di garantirne il monitoraggio anche utilizzando gli strumenti previsti dal titolo V della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana)”).
Il Tar conferma la legittimità della Legge regionale della Lombardia – Vi si precisa, inoltre, che “Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti a favore dell’intera popolazione e in particolare ai soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico (GAP), ai loro familiari e alle fasce di popolazione più deboli e maggiormente esposte ai rischi da GAP”. Il perseguimento di tali finalità è affidato, tra l’altro, alle misure stabilite dall’articolo 5 della legge, avente ad oggetto “Competenze dei comuni e altre disposizioni”, che ha introdotto la previsione per cui “Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori” .
Il comma 7 dello stesso articolo 5 affida ai comuni l’attività di controllo sul rispetto di tali previsioni.
Occorre tenere presente – conclude il Tar – che le questioni di legittimità costituzionale prospettate, in altri giudizi, avverso la legge regionale n. 8 del 2013 sono già state ritenute manifestamente infondate da questo Tribunale amministrativo.
La contrarietà della legge regionale della Lombardia n. 8 del 2013 rispetto alla potestà legislativa statale in materia di ordine pubblico va quindi esclusa, alla luce delle conclusioni raggiunte dalla Corte costituzionale in merito alle previsioni di analogo tenore contenute nella legge della Provincia di Bolzano sopra richiamata. Anche la legge lombarda, al pari di quella altoatesina, persegue infatti finalità socio-sanitarie e non di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.
Ad analoghe conclusioni è, del resto, pervenuta la giurisprudenza amministrativa – sempre argomentando dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale – con riferimento ad altre leggi provinciali e regionali aventi finalità e contenuti analoghi rispetto alla legge della Lombardia
Si è affermato che la legge statale e quelle introdotte da alcune regioni e dalle province autonome in vista del perseguimento del contrasto alla ludopatia “non configgono tra loro né si elidono ma, anzi, concorrono, ciascuna nel proprio ambito, e secondo opzioni temporali e metodologiche differenziate ma in reciproca sintonia, al perseguimento dello stesso obiettivo”; obiettivo che attiene alla materia della tutela della salute, rimessa alla potestà legislativa concorrente, con il solo limite del rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione”.
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