15 Novembre 2024 - 15:52

Piemonte. Avviso Pubblico alle Commissioni: “La reinstallazione delle slot machine non ha attinenza con il contrasto al gioco d’azzardo”

La possibilità di consentire la reinstallazione di slot machine o la riapertura di sale gioco e scommesse, nel frattempo chiuse o delocalizzate perché vicine a luoghi sensibili, non ha alcuna

21 Giugno 2021

La possibilità di consentire la reinstallazione di slot machine o la riapertura di sale gioco e scommesse, nel frattempo chiuse o delocalizzate perché vicine a luoghi sensibili, non ha alcuna attinenza con una proposta di legge che mira a contrastare la dipendenza da gioco d’azzardo.

Lo afferma Avviso Pubblico in merito al ddl 144 sul contrasto al gioco d’azzardo in regione Piemonte nella memoria presentata in occasione dell’audizone tenuta presso le Commissioni competenti.

Di seguito la memoria punto per punto:

  • Sul punto della applicazione progressiva del distanziometro – impropriamente definita retroattiva – i giudici amministrativi hanno più sottolineato come i titolari delle sale da gioco non possano vantare alcun affidamento al mantenimento degli apparecchi da gioco, in quanto l’esistenza di una precedente autorizzazione non può giustificare una deroga permanente ad una normativa successiva volta a tutelare il bene della salute pubblica. A tal proposito va sottolineato come la legge regionale del Piemonte sia stata oggetto di numerosi ricorsi davanti al TAR del Piemonte, il quale ne ha evidenziato in più di un’occasione la legittimità. Si citano in questa sede, a puro titolo esemplificativo, le sentenze 1261-1262-1263 del novembre 2018, che hanno respinto i ricorsi, presentati da due gestori di esercizi commerciali che ospitavano apparecchi da intrattenimento e da una società di noleggio e installazione di apparecchi per il gioco lecito, volti ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti dei Comuni di Almese, Acqui Terme e Murisengo sulla distanza minima dai luoghi sensibili, disposti in attuazione della legge regionale.
  • Dati alla mano, è innegabile la svolta impressa dalla legge 9/2016 sui flussi di gioco nel territorio piemontese. Dal 2016 al 2019, ultimo anno prima della pandemia, la Raccolta su rete fisica in Piemonte, ovvero le giocate registrate su tutte le tipologie di gioco, escluso quello online, è diminuita di 574 milioni di euro, passando da 5.127 a 4.553 milioni. In percentuale si è registrato un significativo calo di 11,2 punti percentuali. Nelle altre regioni in cui si è censita una Raccolta complessiva superiore ai due miliardi di euro e, contestualmente, si è evidenziato un calo del giocato nel periodo succitato, i dati più significativi provengono dal Lazio (-4% e calo di 319 milioni di euro) e dall’Emilia-Romagna: (-3,1% e calo di 197 milioni di euro).
  • Non vi è stata una migrazione nei territori limitrofi. Le regioni confinanti con il Piemonte – Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna – fanno tutte registrare un calo del giocato nel periodo preso in considerazione, seppur non paragonabile in termini percentuali e assoluti a quello registrato nella nostra regione.
  • Non vi è stato alcun effetto sostituzione con il gioco online. Premesso che i dati di questo specifico comparto sono in aumento da anni, il periodo 2016-2019 ha fatto registrare un aumento del 70,6% su scala nazionale e del 72,9% in Piemonte. Il gioco telematico aumenta ovunque sul territorio nazionale proprio perché non è oggetto ad alcun tipo di restrizione.
  • Per quanto concerne il tema particolarmente delicato del calo occupazionale del comparto, è sufficiente leggere i dati e le considerazioni contenute nella Relazione sulla legge regionale, presentata lo scorso gennaio, che ha escluso un significativo effetto in tal senso.
  • In tema di gioco illegale, parliamo di un fenomeno sommerso per definizione. Va ricordato che l’ampliamento del settore legale dei primi anni Duemila non aveva cancellato la quota di mercato illegale, così come il gioco lecito è stato oggetto nel frattempo di diffuse infiltrazioni a scopo di riciclaggio. La locale Direzione Distrettuale Antimafia, la Guardia di Finanza e i Corpi della Polizia Municipale effettuavano sequestri e facevano emergere sale non autorizzate e apparecchi illegali in Piemonte già precedentemente al 2016, benché alcuni se ne siano accorti con colpevole ritardo. Fatta questa premessa, non vi sono al momento dati provenienti da fonti ufficiali che certifichino un aumento dell’illegalità innescato dalla legge regionale. È in corso una ricerca sulla dimensione quantitativa e qualitativa del gioco illegale, condotta dall’Osservatorio Regionale delle Dipendenze dell’ASL Torino 3 in collaborazione con l’Università del capoluogo piemontese, in grado di offrire dati solidi e dirimenti.

Per i motivi sopra citati – secondo Avviso Pubblico – non può che essere accolta con preoccupazione la proposta di legge n.144, che con l’articolo 17 sancisce l’abrogazione di una legge che, in una parola, funziona.

Venendo ai contenuti della proposta di legge n.144, si pongono alla vostra attenzione le seguenti considerazioni:

  • in relazione all’articolo 9, comma 3 e 4, si rammenta che il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo (e relative deroghe) è disciplinato da una legge nazionale (la n.96 del 9 agosto 2018) e dalle linee guida emanate dall’AGCOM attraverso la delibera 132 del 2019.
  • l’articolo 12 individua in 400 metri la distanza minima che “le nuove aperture di esercizio” dovrebbero rispettare dai luoghi sensibili. Sarebbe importante capire quali sono i criteri che hanno determinato questa specifica scelta, essendo la distanza indicata inferiore ai 500 metri stabiliti non solo dalla legge n.9/2016, ma da gran parte delle leggi sul contrasto al gioco d’azzardo patologico applicate dalle altre Regioni. Inoltre non viene data la possibilità ai Comuni di “individuare ulteriori luoghi sensibili con riferimento a per ragioni connesse alla tutela del territorio comunale, della sicurezza urbana, della viabilità locale, dell’inquinamento acustico e della quiete pubblica”, prevista dalla legge 9/2016.
  • l’articolo 14 individua fasce orarie di interruzione del gioco perlopiù notturne. Tale scelta suscita particolare perplessità in relazione agli esercizi commerciali non esclusivamente dedicati all’azzardo, essendo perlopiù chiusi durante le ore notturne. In sostanza potranno tenere sempre accese le slot machine, fatta eccezione per le fasce orarie 7/9 e 12.30/14.30. Anche in merito a sale gioco e sale scommesse, si rammenta che tanto più il flusso di gioco viene interrotto, maggiore sarà l’impatto sulla compulsività dei giocatori più accaniti. Invece la proposta di legge prevede aperture ininterrotte per 14 ore consecutive (da mezzogiorno alle due di notte).
  • l’articolo 18, infine, rappresenta un vero e proprio colpo di spugna su quanto fatto dalla Regione negli ultimi 5 anni in termini di diminuzione dell’offerta di gioco, primo obiettivo di una normativa che vuole realmente prevenire l’ampliamento della platea di giocatori d’azzardo patologici. La possibilità di consentire la reinstallazione di slot machine o la riapertura di sale gioco e scommesse, nel frattempo chiuse o delocalizzate perché vicine a luoghi sensibili, non ha alcuna attinenza con una proposta di legge che mira a contrastare la dipendenza da gioco d’azzardo.

In conclusione, il giudizio complessivo sull’articolato è fortemente negativo. Suscita un certo sconcerto appurare che, nonostante tutti i dati ufficiali, puntualmente riassunti dalla Relazione sulla legge regionale presentata lo scorso gennaio, si sia deciso di ignorare queste evidenze. È davvero questo l’unico modo per aiutare il settore legale dell’azzardo, indubbiamente colpito dalla pandemia e a rischio infiltrazioni da parte della criminalità organizzata? Facendo dei passi indietro sulla tutela della salute?

Avviso Pubblico ribadisce la necessità di salvaguardare la legge regionale 9/2016 e di aprire un dibattito costruttivo tra le forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, allo scopo di migliorare laddove possibile la normativa ad oggi in vigore, senza in alcun modo stravolgerne il senso e la struttura che ha reso la Regione Piemonte un punto di riferimento in termini di lotta al GAP.

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