15 Novembre 2024 - 16:52

Dl Sostegni bis. Russo (Fi) chiede la definizione del contenzioso tra Mef e concessionari di scommesse

L’On. Paolo Russo chiede di inserire all’interno del Decreto Sostegni bis un emendamento per aumentare le misure per il Contrasto al Gioco illecito e per la definizione del Contenzioso tra

11 Giugno 2021

L’On. Paolo Russo chiede di inserire all’interno del Decreto Sostegni bis un emendamento per aumentare le misure per il Contrasto al Gioco illecito e per la definizione del Contenzioso tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e le Società di Gioco e Scommesse.

Si chiede:

1. Al fine di:

a)    procedere al riequilibrio interno del rapporto concessorio con un assetto del mercato che garantisca una effettiva e trasparente concorrenza fra tutti gli operatori del settore, ai sensi dell’art. 10, comma 5, lettera b) del D.L. n. 16/12, convertito con Legge n. 44/12

b)    contrastare la diffusione del gioco illegale, le infiltrazioni della criminalità organizzata, il gioco irregolare e perseguire la tutela del consumatore, dei minori e dell’ordine pubblico, ai sensi della Legge 7 luglio 2009, n.88

c) chiudere definitivamente il contenzioso in essere tra il MEF e il MIPAAF e le società titolari delle c.d. “concessioni storiche” (n. 329) nonché titolari di concessioni rilasciate nell’anno 2000 (n. 671), all’esito della procedura selettiva pubblica bandita nel 1999 per attività di raccolta, per conto dello Stato, di gioco mediante scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore e a quota fissa, scommesse multiple libere con riferimento alle quote al totalizzatore, scommesse di ippica nazionale e internazionale, in virtù dei lodi c.d. “ippici” pronunciati tra il 2001 e il 2005, e di cui alla sentenza della Corte di Cassazione a SS. UU. n. 23418/2020

il MEF e il MIPAAF, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, regolano transattivamente il pagamento delle somme da essi dovute, anche a titolo di risarcimento danni, riconoscendo esclusivamente un importo pari al 75% della sorte capitale come determinata nei citati Lodi e con rinuncia delle società creditrici agli interessi (dal 2000 a oggi) ed alle spese.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti dei successori a titolo particolare nel credito accertato giudizialmente.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi, quantificati in misura pari a €. 48,5 milioni per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come incrementato dall’articolo 77 del presente decreto.

 

PressGiochi

×