L’On. Gian Pietro Dal Moro del Partito Democratico, ha presentato un emendamento in Commissione Bilancio al Decreto Sostegni-bis, relativo al “Rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate ai sensi dell’articolo 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773”.
L’On. Gian Pietro Dal Moro del Partito Democratico, ha presentato un emendamento in Commissione Bilancio al Decreto Sostegni-bis, relativo al “Rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate ai sensi dell’articolo 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773”.
Come si legge:
“Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Articolo 46-bis.
(Rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate ai sensi dell’articolo 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall’articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove sono installati apparecchi da intrattenimento nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1 giugno 2021 l’articolo 9-quater, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente:
“Art. 9-quater, (Misure a tutela dei minori). 1. L’accesso alle aree ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente previa verifica della maggiore età e della non presenza nel Registro nazionale di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall’attività di gioco. Le soluzioni tecnologiche idonee, che consentano la verifica puntuale dei nominativi senza alcuna memorizzazione dei dati, sono definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno ed il Ministero della Salute, previa sperimentazione di durata non inferiore a dodici mesi ed avvio nell’ambito delle concessioni in essere entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”
2. Le condotte elusive dei controlli di cui al comma 1 sono punite con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell’importo e nella durata”.
PressGiochi
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