25 Novembre 2024 - 04:51

Sentenze Tar Lombardia: As.Tro replica a Radio24

Pubblichiamo di seguito la replica inviata alla Redazione di Radio24 sulla quale, nel corso della trasmissione “Effetto Giorno” – edizione delle 13.30 del 8 giugno 2021 –, si è parlato

10 Giugno 2021

Pubblichiamo di seguito la replica inviata alla Redazione di Radio24 sulla quale, nel corso della trasmissione “Effetto Giorno” – edizione delle 13.30 del 8 giugno 2021 –, si è parlato delle recenti sentenze del TAR Lombardia che hanno annullato tre ordinanze limitative degli orari delle attività di gioco emanate dai Sindaci di alcuni Comuni lombardi dietro ricorso presentato da alcune società di gestione del Direttivo As.tro rappresentate dall’avv. Massimo Piozzi del Centro Studi.

“Egr. Dott. Maurizi, Spett.le Redazione, buongiorno.

Nel corso della trasmissione “Effetto Giorno” – edizione delle 13.30 del 8 giugno 2021 – si è parlato delle recenti sentenze del TAR Lombardia che hanno annullato tre ordinanze limitative degli orari delle attività di gioco emanate dai Sindaci dei Comuni di Arcene, Castel Rozzone e Spirano.

È stata intervistata a tal proposito une delle parti in causa, il Sindaco di Arcene, il quale ha potuto esprimere tranquillamente le proprie ragioni in assenza di qualsiasi contraddittorio.

In qualità̀ di presidente dell’associazione di categoria a cui è iscritta la parte ricorrente (difesa dall’avvocato Massimo Piozzi, del nostro Centro Studi), sento il dovere di esporre alcune osservazioni, premettendo che il contenuto delle sentenze meriterebbe, a mio avviso, di essere affrontato con la dovizia e la competenza che consentano di approfondire i profili di complessità̀ in cui esse si articolano e che mal si prestano ad essere affrontati in tre minuti di intervista radiofonica realizzata peraltro con una sola delle parti coinvolte. A meno che non si vogliano lanciare slogan a sostegno di tesi precostituite.

Sarà il Consiglio di Stato, a decidere, eventualmente, se la sentenza è così “scandalosa” come l’ha definita il Sindaco di Arcene, usando peraltro un linguaggio, rivolto ad un’istituzione giudiziaria, poco consono al ruolo che ricopre. Mi limito, in questa sede, a fare soltanto alcune considerazioni di ordine generale rispetto a quanto emerso nel corso dell’intervista, così tentando di offrire una più completa rappresentazione dei temi affrontati.

1) Il gioco mediante apparecchi con vincita in denaro, di cui il Sindaco di Arcene vuole limitare l’esercizio pur in assenza di un’emergenza sanitaria nel territorio comunale (come da lui stesso dichiarato), è un’attività̀ lecita e regolamentata, svolta su concessione dello Stato e in forza di apposite autorizzazioni rilasciate dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dalle Questure e dagli stessi Comuni. Chi decide di intraprendere tale attività̀ economica lo fa sulla base di legittime esigenze imprenditoriali e di altrettanto legittime aspettative remunerative che non possono essere frustrate per effetto di decisioni completamente svincolate dall’esistenza di un’attuale e concreta situazione di emergenza sanitaria o di un imminente pericolo di una sua insorgenza. Si rischierebbe altrimenti di rimettere alla mera discrezionalità̀ dei Sindaci il destino di qualsiasi attività̀ commerciale presente nel territorio di sua competenza.

2) Il Sindaco di Arcene, trovando il pieno sostegno del conduttore, ha affermato che l’ordinanza avrebbe dovuto essere riconosciuta come legittima anche se non ci fosse stato alcun paziente in cura per la dipendenza da gioco. In altri termini, ha sostenuto che la sua ordinanza, dichiarata illegittima dal TAR, sarebbe stata emanata in attuazione di una generale politica di prevenzione della ludopatia, non correlata a specifici allarmi, concreti ed attuali, presenti nel suo territorio. E il conduttore è rimasto sbalordito che il TAR abbia negato al Sindaco questa libertà.

3) Ad una testata giornalistica del livello di RADIO24, che si caratterizza per l’alto grado di competenza delle sue trasmissioni, non dovrebbe però sfuggire, come invece è accaduto in questo caso, che ai sindaci non è riconosciuta dall’ordinamento una così illimitata competenza. L’esercizio del loro potere di limitare le libertà economiche ed individuali non gode di una discrezionalità illimitata ma deve sempre trovare giustificazione in situazioni attuali e concrete presenti nel rispettivo territorio. Altrimenti, se ad esempio un Sindaco si ponesse l’obiettivo di prevenire le malattie legate all’abuso di zuccheri o di grassi, bisognerebbe ammettere, seguendo il ragionamento che ha visto concordi il Sindaco di Arcene e il conduttore, che lo stesso sindaco sarebbe legittimato a limitare l’attività delle pasticcerie o delle salumerie presenti nel suo comune, finanche a farle chiudere.

4) Da ultimo è necessario correggere un’evidente inesattezza riferita dal Sindaco di Arcene ed avallata dal conduttore (che non aveva ovviamente letto la sentenza): non corrisponde a verità che il TAR Lombardia avrebbe incluso tra i motivi di accoglimento del ricorso (e quindi di annullamento dell’ordinanza) l’esclusione del gratta e vinci e delle lotterie istantanee dalle tipologie di gioco colpite dall’ordinanza impugnata. E’ vero esattamente il contrario: la discriminazione delle attività di gioco mediante apparecchi è stata sollevata dalla parte ricorrente ma tale motivo di ricorso non è stato accolto dal TAR. Viene comunque da chiedersi come mai il Sindaco di Arcene, così preoccupato della ludopatia, abbia ritenuto di esentare dalle limitazioni orarie la vendita dei “gratta e vinci” e delle lotterie istantanee.

Cordiali saluti.

As.Tro-Confindustria Sit

Il Presidente

Massimiliano Pucci”

 

 

 

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