L’assessore alle politiche sociali Alessandra Troncarelli ha illustrato i due articoli modificativi di competenza del suo assessorato della proposta di legge n. 294, Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale
L’assessore alle politiche sociali Alessandra Troncarelli ha illustrato i due articoli modificativi di competenza del suo assessorato della proposta di legge n. 294, Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modificazioni di leggi regionali. Si tratta dell’articolo 5 e dell’articolo 7 della proposta di legge; il primo interviene sulla legge regionale n. 11 del 2016, Sistema integrato dgli interventi e dei servizi sociali della regione Lazio, e sulla legge regionale 41 del 2003, Norme in materia di autorizzazione all’apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socioassistenziali; il secondo interviene sulla legge regionale n. 5 del 2013, Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico.
L’articolo 5, ha detto l’assessore, si inserisce in un insieme più ampio di azioni svolte nell’ambito del potenziamento del sistema informativo dei servizi sociali. In un’ottica di messa a sistema di tutte le informazioni utili alla programmazione dei servizi e della possibilità di scelta da parte degli utenti, è stata avviata la riprogettazione e ridisegno delle componenti informatiche regionali con l’obiettivo di favorire l’interscambio di dati con gli interlocutori del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella sua interezza, sia comunali che regionali e ministeriali.
Questo articolo, così ancora l’assessora, è il primo tassello di un percorso volto a individuare in maniera esaustiva, localizzata e certificata, attraverso la crazione di appositi elenchi regionali costituiti sulla base dei dati asseverati inviati dai comuni, le strutture e i servizi socioassistenziali, pubblici e privati, autorizzati e accreditati che operano sul territorio regionale. La tenuta di questi elenchi consente anche di orientare gli utenti nelle loro scelte e i soggetti pubblici nella programmazione degli interventi e servizi. Inoltre è rafforzata ed esplicitata la collaborazione tra comuni e aziende sanitarie locali nei procedimenti di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi socioassistenziali, anche al fine di razionalizzare e semplificare detti procedimenti.
L’articolo 7 invece propone una modifica al comma 2 dell’articolo 11 bis della legge regionale n. 5 del 2013 sul tema del gioco d’azzardo patologico, già modificato con legge n. 1 del 2020. Con la norma approvato lo scorso anno, ha proseguito Troncarelli, si prevedevano termini temporali entro i quali i gestori degli apparecchi di gioco e gli esercenti in cui tali apparecchi erano collocati dovevano adeguarsi alle disposizioni ex legge 5 del 2013 sulle distanze minime tra luoghi di gioco e luoghi cosiddetti sensibili, come scuole, luoghi di culto ecc. Orbene, il termine di cui sopra, in scadenza il prossimo settembre, viene prorogato a settembre 2022, stante il fatto che l’evento pandemico si è protratto nel periodo previsto per l’adeguamento alla norma regionale ed è coinciso con l’entrata in difficoltà economica proprio delle attività commerciali a cui si chiedeva l’adeguamento in oggetto, ha concluso Troncarelli.
PressGiochi
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
1
|
2
|
3
|
|||
4
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
15
|
16
|
17
|
||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
30
|
1
|