La viceministra all’economia Laura Castelli ha risposto all’interrogazionedel M5S relativa alle Iniziative a tutela della concessione di crediti e garanzie bancarie per gli operatori del settore dei giochi e delle
La viceministra all’economia Laura Castelli ha risposto all’interrogazionedel M5S relativa alle Iniziative a tutela della concessione di crediti e garanzie bancarie per gli operatori del settore dei giochi e delle scommesse sportive.
“In riscontro all’interrogazione relativa al rapporto tra le banche e gli operatori del settore dei giochi e delle scommesse sportive,- ha detto – la Banca d’Italia, interpellata in ragione della competenza in materia, ha rappresentato che, in termini generali, le banche sono responsabili delle politiche aziendali relative alla concessione di finanziamenti nel rispetto della normativa vigente, della trasparenza e correttezza verso i clienti e dei criteri di sana e prudente gestione. A quest’ultimo riguardo le banche sono tenute a valutare il merito creditizio dei richiedenti i finanziamenti e se ritenuto necessario, al fine di limitare i rischi connessi con l’erogazione del credito, possono chiedere garanzie reali o personali.
Per il caso di specifici comportamenti irregolari o scorretti, la Banca d’Italia ha inoltre richiamato le iniziative in essere a tutela della clientela. In particolare, ha ricordato che il cliente, ivi inclusa un’impresa, può in tali casi presentare un reclamo all’intermediario che è tenuto a rispondere al cliente entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo relativo a operazioni e servizi bancari (il termine massimo di risposta è stato innalzato da 30 a 60 giorni e si applica ai reclami ricevuti dal 1° ottobre 2020). Il termine è ridotto a 15 giorni lavorativi per la risposta ai reclami che hanno per oggetto servizi di pagamento e qualora non sia soddisfatto della risposta ricevuta, può indirizzare un esposto alla Banca d’Italia ovvero rivolgersi per la tutela dei propri diritti all’Arbitro bancario e finanziario (ABF), che è un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra clienti e intermediari finanziari oppure all’Autorità giudiziaria.
È stato infine ricordato che, diversamente dalla Banca d’Italia, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha compiti in materia di pratiche commerciali scorrette, anche nell’ambito del settore bancario e finanziario.
Tanto premesso, come già rappresentato in occasione di una risposta ad un’interrogazione di analogo contenuto, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, interpellata in ragione della competenza in materia, ha comunicato di aver effettuato migliaia di verifiche, documentali e materiali, sul possesso di requisiti richiesti da parte degli operatori, sanzionando – in caso di violazioni e/o false dichiarazioni – e sospendendo l’attività degli operatori non in regola.
In linea con quanto segnalato dagli onorevoli interroganti, la predetta Agenzia fa presente che gli operatori del settore hanno rappresentato a più riprese le grandi difficoltà riscontrate nell’accedere ai servizi del mondo bancario in generale e, segnatamente, al rilascio delle garanzie fideiussorie, essenziali peraltro per la gestione del gioco. Tali difficoltà sono state evidentemente aggravate a causa della sospensione dell’attività della raccolta di gioco pubblico in ragione della pandemia da Covid-19 e del conseguente peggioramento dei parametri di affidabilità finanziaria valutati dagli istituti bancari. Tutto ciò ha comportato la presentazione da parte degli operatori del settore dei giochi di una prevalenza di garanzie provenienti da compagnie assicuratrici fideiubenti, spesso estere, le quali, ancorché vigilate dall’IVASS e sottoposte dall’Agenzia a tutte le verifiche del caso, non sempre sono risultate affidabili dal punto di vista della efficace tutela delle ragioni erariali.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha inoltre evidenziato che, sulla questione si sono svolti due incontri con l’ABI e la Banca d’Italia, promossi dall’Agenzia e finalizzati all’analisi e al superamento delle criticità esistenti, nel corso dei quali si è avuto modo di illustrare agli interlocutori le peculiarità del sistema del gioco pubblico italiano, caratterizzato da un regime di monopolio e dall’affidamento della gestione del gioco a concessionari scelti con procedure di evidenza pubblica e sottoposti nel corso del rapporto concessorio a molteplici controlli afferenti i requisiti oggettivi e soggettivi delle compagini societarie.
La medesima Agenzia riferisce che da tali incontri sarebbe emersa da parte della Banca d’Italia, l’impossibilità di imporre in via autoritativa agli istituti di credito un più consistente impegno nel settore del gioco, poiché le linee di indirizzo di fonte unionale vincolano le attività degli istituti nazionali inserendo, per quanto in argomento, tutti gli operatori di gioco tra le categorie imprenditoriali con un più altro profilo di criticità nell’ambito della disciplina antiriciclaggio, a prescindere dallo stato effettivo dei parametri di valutazione. Da ciò conseguirebbe il rifiuto di talune banche di effettuare alcune prestazioni, quali il rilascio delle garanzie fideiussorie richieste per legge ai concessionari o l’apertura di conti correnti intestati a dipendenti di dette società.
In conclusione, preso atto di quanto appreso durante i predetti incontri, l’Agenzia ritiene che, nell’ottica di superare criticità e anomalie, non sorrette da giustificati motivi di affidabilità finanziaria, la via più utilmente percorribile possa essere certamente quella di proseguire le interlocuzioni istituzionali che sono state avviate, per favorire, presso gli istituti bancari, una migliore conoscenza delle caratteristiche nazionali del settore del gioco legale e delle sue peculiarità, anche rispetto agli operatori di altri Paesi europei, ove non vige il monopolio statale né i rapporti tra operatori e Amministrazione pubblica sono regolati dal sistema concessorio.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli segnala, infine, che nel rispetto della libera concorrenza e del mercato, non sia da escludere anche la possibilità di definire protocolli di intesa con società a capitale pubblico, che operano nel mondo creditizio e assicurativo, in modo da tracciare percorsi preferenziali per gli operatori di gioco in possesso di tutti i requisiti di solvibilità necessari”.
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