24 Novembre 2024 - 23:52

Tar Lombardia. La legge regionale sul gioco patologico non vale anche per i centri scommesse

Il Tribunale amministrativo per la Lombardia ha accolto – seppur parzialmente – il ricorso presentato da Sisal Entertainment S.p.A. e Dado S.r.l. contro il comune di Varese e la sua

13 Luglio 2015

Il Tribunale amministrativo per la Lombardia ha accolto – seppur parzialmente – il ricorso presentato da Sisal Entertainment S.p.A. e Dado S.r.l. contro il comune di Varese e la sua regolamentazione in materia di giochi e scommesse.

Infatti, l’amministrazione di Varese ne nuovo Piano di Gestione del Territorio ha stabilito il divieto di localizzare ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili ivi individuati non solo i “nuovi esercizi” adibiti a slot machine e videolottery (apparecchi previsti dall’art. 110, comma 6 del TULPS), ma anche quelli svolgenti attività di raccolta delle scommesse.

 

Il Collegio ritiene che il comune abbia usurpato, nel caso di specie, una competenza normativa riservata alla legislazione concorrente di Stato e Regione, in una materia, peraltro, in cui i titolari della relativa potestà la avevano già esercitata, seppure in modo non organico e definitivo.

La materia in cui si colloca l’eventuale regolamentazione del g.a.p. pare , in via prioritaria, quella della tutela della salute e non quella del governo del territorio, che solo in via eventuale, può essere utilizzata dagli enti locali per disciplinare un fenomeno prettamente connesso alla salute psichica dei soggetti che ne risultano afflitti.

 

In particolare, i comuni, nell’ambito delle competenze urbanistiche loro affidate dalle singole Regioni, potrebbero legittimamente intervenire in materia di distanza dai luoghi sensibili delle attività di gioco e scommesse, al fine di garantire lo sviluppo dell’ordinata e “salubre” convivenza della comunità di riferimento, solo in caso di specifiche problematiche emerse sul territorio comunale o in assenza di normativa nazionale e/o regionale che disciplini specificamente il fenomeno de quo.

Nel caso di specie, tuttavia, non ricorre nessuno dei due presupposti sopra citati. Da un lato, infatti, il comune di Varese è intervenuto con una normativa di carattere generale, inserita nel piano delle regole allegato al PGT, dall’altro, sia lo Stato che la Regione Lombardia hanno esercitato la propria competenza legislativa in materia di ludopatia dettando una specifica, seppure non esaustiva, regolamentazione.

 

Il Collegio ritiene ugualmente incompetenti i comuni ad imporre tramite strumenti urbanistici limiti distanziometrici all’insediamento di imprese operanti attività di gioco e scommesse rispetto ai cd. luoghi sensibili, in quanto la Regione Lombardia, come detto, nell’ambito delle sue prerogative costituzionali in materia di contrasto alla ludopatia, ha ritenuto di imporre i suddetti limiti soltanto per la collocazione dei nuovi apparecchi da gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS. Ha invece taciuto con riferimento all’insediamento delle nuove attività di raccolta delle scommesse vicino ai cd. luoghi sensibili, con ciò rinunciando implicitamente, tramite una scelta di natura tipicamente politica, ad estendere i limiti distanziometrici fissati per le altre pratiche di giochi con vincite in denaro.

 

Sostenere che il comune possa supplire all’omissione dell’ente regionale, estendendo l’elenco dei soggetti attinti dal divieto tramite un’interpretazione forzata delle norme, o la regolamentazione urbanistica, significherebbe di fatto legittimare l’usurpazione di poteri normativi già esercitati e sostituire la decisione politica generale della Regione con quella (di volta in volta diversa) dei singoli comuni.

In definitiva, dunque, da un lato, il potere pianificatorio del comune trova un limite nell’impossibilità di introdurre divieti (nel caso dei centri di raccolta di scommesse) o estenderli (nel caso di locali con slot machine o VLT), in aggiunta a quanto già stabilito dalla normativa regionale; dall’altro, i limiti distanziometrici introdotti dalla l.r. n. 8/2013 vanno riferiti alla sola nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931.

Tar Lombardia. Su legge regionale, per le nuove collocazioni si fa riferimento al momento del collegamento alla rete ADM

 

PressGiochi

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