25 Novembre 2024 - 06:44

Decreto Sostegni. La Lega chiede la riduzione del preu e la proroga delle concessioni dei giochi

Tra gli emendamenti presentati in Senato al Decreto Sostegni, molti chiedono interventi agli operatori dei giochi pubblici tramite proroga del pagamento del preu degli apparecchi da gioco. La Lega, con

12 Aprile 2021

Tra gli emendamenti presentati in Senato al Decreto Sostegni, molti chiedono interventi agli operatori dei giochi pubblici tramite proroga del pagamento del preu degli apparecchi da gioco.

La Lega, con Bagnai, Romeo, Tosati ed altri chiedono che:

I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio dovuti a titolo di rate residue del saldo del quinto bimestre 2020, come previste dall’articolo 13-nonies del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 e di versamenti per secondo e terzo bimestre 2021, sono sospesi fino al 25 luglio 2021. Le somme dovute sono versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata il 30 luglio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2021.

A decorrere dal 1 maggio 2021 è abrogato l’aumento delle misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, definito dall’articolo 1, comma 731 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 con decorrenza 1 gennaio 2021 e si applicano le misure fissate, rispettivamente, al 23,85 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e all’8,50 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). A decorrere dal 1 gennaio 2023, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate, rispettivamente, al 24,00 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e all’8,60 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b).

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 28,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto-legge.” 141

 

 

I senatori chiedono anchela proroga delle concessioni dei giochi, con termini diversi per ciascun tipo di giochi:

n ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per tutte le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso nei termini previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 che seguono.

  1. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell’articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n. 88, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2022, per consentire ai titolari delle stesse la partecipazione alla gara per l’assegnazione delle nuove concessioni, di cui all’art. 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza l’interruzione delle raccolta e dei proventi erariali.
  2. Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per dette proroghe sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lett a) e l’importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lett. b) del TULPS proporzionato alla durata della proroga posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 della convenzione di concessione stipulata il 20 marzo 2013, nonché delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso della dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
  3. Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per detta proroga sono confermati nella misura definita dall’articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ss.mm.ii. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso della dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e quantificate in 9 mesi.
  4. Le concessioni dei Giochi numerici a quota fissa, dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle Lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate di 36 mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni. Gli oneri concessori dovuti per la proroga sono calcolati nella misura di quanto originariamente versato al momento dell’aggiudicazione delle concessioni attualmente in essere parametrati alla durata della proroga.
  5. Le concessioni del Bingo sono prorogate al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di dette concessioni sono confermati nella misura definita dall’articolo 1, comma 1130 e seguenti della legge 30 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso della dell’emergenza epidemiologica COVID-19

 

PressGiochi

Fonte immagine: Foto HippoBingo Cesena

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