27 Dicembre 2024 - 20:40

Gazzetta Ufficiale: la Sicilia pubblica la Legge Regionale sulle norme per la prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo

Nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2021 è stata pubblicata la Legge 21 ottobre 2020 , n. 24 della Regione Sicilia in merito alle “Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo”.

12 Aprile 2021

Nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2021 è stata pubblicata la Legge 21 ottobre 2020 , n. 24 della Regione Sicilia in merito alle “Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo”. Come si legge, la Legge ha le finalità di ”a) tutelare i valori costituzionalmente tutelati della salute e del risparmio, come sancito dagli articoli 32 e 47 della Costituzione, e gli interessi della collettività, contrastando la diffusione del disturbo da gioco d’azzardo. b) contenere l’impatto negativo delle attività connesse alla pratica del disturbo da gioco d’azzardo sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sul governo del territorio. c) contrastare l’esercizio abusivo delle attività di raccolta di gioco”.

Nell’art.3 si fa riferimento all’istituzione dell’Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d’azzardo, così da riconoscere il fenomeno e contrastarlo. Come si legge, i compiti dell’Osservatorio comprendono “ a) osservare, studiare, monitorare il fenomeno della dipendenza da gioco; b) formulare pareri, proposte di strategie e linee di intervento all’Assemblea regionale siciliana e alla Giunta regionale, al fine di elaborare azioni di prevenzione, contrasto e trattamento delle dipendenze patologiche correlate al gioco; c) redigere annualmente una relazione sullo stato dell’offerta di gioco in relazione alle finalità della presente legge”.

L’art. 4 parla dell’Elenco regionale soggetti inibiti dal gioco d’azzardo e spiega come “la Regione, con il regolamento di cui al comma 7 dell’art. 5 sentite l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali, istituisce l’elenco regionale dei soggetti che intendono essere inibiti dal gioco con vincite in denaro. L’iscrizione all’elenco si realizza su base volontaria e può essere effettuata per un periodo definito, almeno semestrale, o a tempo indeterminato”.

Inoltre, l’art.8 inerente alle Sanzioni amministrative, spiega come sia “vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco con vincita in denaro, che si ponga in contrasto con i commi 4, 4 -bis e 5 dell’art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. 2. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. 3. L’apertura di locali da destinare a sala da gioco o l’installazione nei locali di apparecchi per il gioco di cui alla lettera a) del comma 6 dell’art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, in violazione delle distanze previste dal comma l dell’art. 6, è punita con una sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro e in caso di reiterazione con una sanzione amministrativa da euro 10.000 a 50.000 euro. 4. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio. I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo al sostegno di iniziative promosse dalle associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, dalle associazioni di familiari vittime del gioco d’azzardo volte al recupero dei soggetti patologici o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale”.

 

 

 

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