Tar Lombardia: confermati limiti orari adottati dal sindaco di Milano
Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile. Queste le conclusioni cui giunge il Tribunale amministrativo lombardo nel giudicare il ricorso presentato da un operatore di giochi contro
08 Luglio 2015
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Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile. Queste le conclusioni cui giunge il Tribunale amministrativo lombardo nel giudicare il ricorso presentato da un operatore di giochi contro l’ordinanza sui limiti orari per i giochi adottata dal sindaco di Milano.
“Il fondamento normativo del potere esercitato dal Comune di Milano – spiega il giudice – è costituito dall’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, ove si assegna al Sindaco il compito di coordinare ed organizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
“E’ stato riconosciuto che − in forza della generale previsione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 − il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”.