Il Progetto notificato impedisce l’immissione e la libera circolazione degli apparecchi di puro intrattenimento. Questa la denuncia inviata dagli operatori italiani in Commissione europea riuniti nelle sigle FEE e Federazione
Il Progetto notificato impedisce l’immissione e la libera circolazione degli apparecchi di puro intrattenimento.
Questa la denuncia inviata dagli operatori italiani in Commissione europea riuniti nelle sigle FEE e Federazione Confesercenti Amusememt.
Scrive Alessandro Lama, presidente della Federazione: “Si premette anzitutto che, come emerge dalle allegate sentenze della Corte d’appello di Firenze, che confermano quanto già precisato a pag. 12 nel Manuale di attuazione predisposto dalla Commissione europea nell’anno 2007, al settore degli apparecchi da gioco senza vincite in denaro risultano pienamente applicabili la Direttiva “Servizi” (123/2006/CE) ed i princìpi da essa desumibili.
Nei confronti del Progetto notificato, che non si discosta dalla normativa nazionale previgente, possono essere mossi, alla luce di tale premessa, numerosi rilievi critici in punto di compatibilità con il diritto UE.
Invero, la stessa normativa italiana in materia di apparecchi senza vincite in denaro, a partire dall’art. 38 L. n. 388/2000, è irragionevolmente modellata su quella concernente i giochi con vincita in denaro e/o d’azzardo e, ad avviso della scrivente, contrasta con il diritto UE in quanto:
– assoggetta gli apparecchi senza vincite in denaro al regime di Monopolio (c.d. “riserva allo Stato”) attualmente gestito in Italia dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per i giochi d’azzardo;
– sotto comminatoria di gravose sanzioni (pecuniarie ed interdittive), richiede agli operatori economici il possesso di ben quattro (4) autorizzazioni preventive per la produzione, importazione, distribuzione e gestione degli apparecchi. Tali autorizzazioni sono costituite, in particolare, dalla certificazione di conformità dell’esemplare di modello conseguente alla c.d. “verifica tecnica” – quest’ultima richiesta anche per i semplici “upgrade” degli apparecchi -, dal nulla osta di distribuzione, dal nulla osta per la messa in esercizio e dal possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 86 T.U.L.P.S.;
– il predetto regime autorizzatorio non è giustificato da motivi imperativi di interesse generale e, segnatamente, da ragioni di tutela dell’ordine pubblico o dei consumatori-giocatori, ma soltanto da esigenze di natura fiscale e di controllo dirigistico sul segmento di mercato di riferimento;
– non è coerente con la restante normativa in materia di giochi pubblici né ragionevole o proporzionata rispetto ai pretesi interessi pubblici da tutelare;
– non è chiara né trasparente, essendo costituita da una pluralità di fonti di hard e soft law di non facile reperimento e comprensione anche per gli operatori economici più avveduti.
Ciò premesso, il Progetto notificato finisce per aggravare la denunciata situazione di incompatibilità con il diritto UE, dal momento che:
In buona sostanza, il Progetto notificato impedisce l’immissione e la libera circolazione degli apparecchi di puro intrattenimento nel territorio dell’Unione Europea, compromettendo gli scambi intracomunitari, la libertà di stabilimento nonché la libera circolazione dei servizi e dei capitali.
Ed invero, giochi riconosciuti come “di puro intrattenimento” negli altri Stati europei non vengono considerati come tali dal Progetto notificato, per cui i prodotti acquistati – in particolare quelli usati – presso altri Stati non possono essere introdotti in Italia.
Vi è infine da evidenziare come non risulti notificato alla Commissione l’art. 104 D.L. n. 104/2020, convertito in L. n. 126/2020, sulla scorta del quale è stato redatto il Progetto in questione”.
Ad intervenire anche l’associazione Fee tramite il presidente Mauro Zaccaria che spiega: In relazione al Progetto di regole tecniche meglio descritto in oggetto, la scrivente Associazione — intende portare a conoscenza dell’Ecc.ma Commissione europea tre recenti sentenze della Corte d’appello di Firenze che hanno confermato la piena applicabilità della Direttiva c.d. “Servizi” (123/2006/CE), oltre che dei princìpi da essa discendenti, al settore degli apparecchi da gioco senza vincite in denaro.
Il Progetto in questione, allo stesso modo della Legge delegante (art. 104 Decreto Legge n. 104/2020, convertito dalla Legge n. 126/2020), senza che sussistano validi ed effettivi motivi imperativi di interesse generale, non si differenzia dal regime previgente – invero irragionevolmente modellato su quello del gioco d’azzardo, ovverosia con vincite in denaro – quantomeno in punto di requisiti di accesso all’attività e regime di autorizzazione preventiva”.
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