24 Novembre 2024 - 01:36

Legge di stabilita’. Il Tribunale di Milano sospende la provvisoria esecutorietà di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un gestore

Con ordinanza del 16 febbraio il tribunale di milano ha sospeso la provvisoria esecutorietà di un decreto ingiuntivo a mezzo del quale il concessionario di rete intimava al gestore il

19 Febbraio 2021

Con ordinanza del 16 febbraio il tribunale di milano ha sospeso la provvisoria esecutorietà di un decreto ingiuntivo a mezzo del quale il concessionario di rete intimava al gestore il pagamento della quota compensi soggetta al taglio imposto dalla nota legge di stabilità 2015.

Gli avvocati Marina Randazzo e Maria Genna , quali difensori del gestore, hanno, insieme all’avv. Massimiliano Ariano, sostenuto la rilevanza nell’ambito del proprio giudizio della pregiudiziale comunitaria come delineata dal Consiglio di stato nelle note ordinanze del 31.08.2020 indicando al giudice adito tutti gli elementi in forza dei quali la decisione della corte di giustizia dell’unione europea costituisce una pregiudiziale anche nel giudizio in cui sia coinvolto il gestore.

Il Tribunale di Milano, accogliendo appieno le tesi dei difensori, dopo aver richiamato le criticità connotati la Legge di Stabilità 2015, spiega: «si tratterebbe di misura non ispirata da motivi di interesse generale, ma da mere esigenze di cassa; si tratterebbe di misura imprevedibile per l’imprenditore prudente ed accorto e che, ancorché resa una tantum, sarebbe di considerevole impatto;» giunge poi all’importante conclusione secondo cui «l’eventuale accertamento dell’incompatibilità tra la norma interna e il diritto europeo determinerebbe il meno l’an della pretesa creditoria dedotta in sede monitoria da omissis, atteso che se il prelievo forzoso del quale si tratta fosse effettivamente contrario al diritto europeo, verrebbe meno lo stesso presupposto del diritto del gestore a “ripartire” quel prelievo con i vari operatori della filiera;».

L’Avv Ariano commenta: «Il giudice lombardo non ha dubbi in merito all’incidenza che una decisione del giudice europeo avrebbe sui giudizi che vedono coinvolti i gestori nell’ambito del rapporto con il concessionario. Questa è un’ordinanza importante in quanto si focalizza su un aspetto rilevante statuendo l’esistenza di un rapporto di stretta interdipendenza tra la questione comunitaria e quella nazionale».

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