22 Novembre 2024 - 09:30

Amusement: vola a Bruxelles il progetto di modifica alle Comma 7

Vola a Bruxelles il Progetto italiano di regole tecniche di produzione, importazione e verifica degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’art. 110 comma 7 del Regio

17 Febbraio 2021

Vola a Bruxelles il Progetto italiano di regole tecniche di produzione, importazione e verifica degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’art. 110 comma 7 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (TULPS).

L’articolo 104 del Dl agosto n. 104/2020, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 prevede una modifica all’articolo 110, comma 7-ter del TULPS in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro.

In particolare, esso prevede che “… con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dai rischi connessi al gioco d’azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7, nonchè la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente”.

Le regole attualmente vigenti, risalenti al 2005, devono essere necessariamente adeguate per renderle aderenti agli enormi sviluppi tecnologici nel frattempo intervenuti ma anche alla diversa sensibilità maturata nei confronti di specifiche tipologie di gioco e, soprattutto, per contrastare la diffusione e proliferazione dei cd “totem”, finti apparecchi senza vincita in denaro o che simulano altri servizi tecnologici (ad esempio ricariche telefoniche) ma che in realtà sono apparecchi con vincita in denaro completamente illegali.

Il provvedimento, molto atteso da tutto il settore Amusement definisce i requisiti delle singole tipologie di apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 7 del TULPS, chiarendone le modalità di funzionamento, i requisiti minimi, la documentazione tecnico-amministrativa necessaria, i meccanismi di gioco, le regole di certificazione e costituirà la base per il successivo decreto del Ministro dell’Economia che definirà la base imponibile forfetaria per la relativa imposta applicabile.
Il Progetto di Decreto prevede la regolamentazione specifica degli apparecchi c.d. elettromeccanici e in ossequio ad un obiettivo di semplificazione delle procedure prevede per alcune tipologie di apparecchi regole di certificazioni più leggere e immediate. Esso, inoltre, colma una lacuna andando a definire il perimetro degli apparecchi cd. Ticket redemption cioè che emettono tagliandi alla fine del gioco.

Il Progetto di decreto, inoltre, per la prima volta definisce e regolamenta la possibilità di collegamento in rete degli apparecchi e introduce l’obbligo della classificazione PEGI o sistema equivalente.

Termine per lo stand still è fissato al 17 maggio 2021.

Il progetto di Decreto, costituito da 4 capi divisi in 3 articoli, definisce le caratteristiche tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7, del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (T.U.L.P.S.).

Gli articoli 1, 2 del Capo 1 e l’articolo 13 del Capo 4 recano rispettivamente le finalità, il nomenclatore con le definizioni di termini e apparecchi utilizzati nel decreto e le norme sull’entrata in vigore e le abrogazioni.

Il Capo 2, composto di 10 articoli, reca agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 le regole tecniche di produzione degli apparecchi definendone i requisiti minimi, nonché gli specifici requisiti ulteriori richiesti per ogni tipologia di apparecchio, come definito nel nomenclatore di cui al precedente articolo 2. Gli articoli 8, 9 e 10, invece, dettano le prescrizioni e i dettagli circa i documenti tecnici che devono accompagnare ogni modello di apparecchio, nonché gli obblighi di tenuta, conservazione ed aggiornamento del registro delle manutenzioni e di applicazione sull’apparecchio di targhe contenenti avvertimenti, informazioni e classificazioni dell’apparecchio stesso.

Il Capo 3, infine, detta le regole per la verifica tecnica degli apparecchi da parte degli organismi di certificazione, nonché le finalità dei controlli da effettuarsi per ottenere l’omologa di cui all’articolo 38, comma, 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

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