24 Novembre 2024 - 03:01

Tar Lombardia: slot machine e videolottery più pericolose delle scommesse

Il Tar ribadisce che l’Intesa stato regioni non ha valore cogente quindi non è applicabile. E’ quanto afferma il Tribunale regionale per la Lombardia intervenendo sul ricorso presentato da una sala giochi contro le disposizioni sul gioco adottate nel Comune di Cantù.

10 Febbraio 2021

E’ quanto afferma il Tribunale regionale per la Lombardia intervenendo sul ricorso presentato da una sala giochi contro le disposizioni sul gioco adottate nel Comune di Cantù.

“La giurisprudenza, al riguardo, – si legge – ha chiarito che gli apparecchi con vincite in denaro, per la loro ubicazione, modalità, tempistica, danno luogo a manifestazioni di accesso al gioco irrefrenabili e compulsive, non comparabili, per contenuti ed effetti, ad altre forme di scommessa che possono anch’esse dare dipendenza, ma in grado ritenuto (ragionevolmente) dal legislatore di gravità ed allarme sociale assai minore e, perciò, non necessitante di apposita e più stringente tutela preventiva mirata (TAR Trento, n. 206/2013); gli apparecchi quali le slot machine e le videolottery paiono i più insidiosi nell’ambito del fenomeno della ludopatia, in quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo psicologico legato al senso del pudore, l’ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica

 

Ciò posto, l’istruttoria svolta dal Comune non può ritenersi incompleta o carente, tenuto conto che il provvedimento in questione dà atto dei dati acquisiti dal Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze della ASST Lariana, con specifico riferimento al territorio del Comune di Cantù e della Provincia di Como (v. relazione sub doc. 4 del Comune), da cui emerge, in particolare, che dal 2007 al 2018 presso il SERT di Mariano Comense sono stati presi in carico 34 giocatori patologici residenti a Cantù”.

Il Collegio interviene anche in merito alla validità dell’Intesa Stato regioni affermando: “l’intesa Stato-Regioni invocata dalla ricorrente, allo stato, non ha valore cogente, in quanto non recepita da alcun atto normativo, con la conseguenza che non può spiegare efficacia invalidante sull’ordinanza impugnata. D’altro canto, l’intesa in questione non si focalizza sugli orari di funzionamento degli apparecchi per gioco lecito, ma – in ossequio a quanto stabilito dalla norma primaria di cui all’articolo 1, comma 936, della l. n. 208 del 2015 che la prevede – delinea in modo più generale il complessivo riordino della materia, con l’obiettivo, unitamente alla fissazione degli orari, di una significativa riduzione dell’offerta del gioco lecito, sia quanto ai volumi sia quanto ai punti vendita. Non è conseguentemente ipotizzabile un’applicazione atomistica o parcellizzata dell’accordo raggiunto, ossia limitata al solo profilo degli orari di funzionamento degli apparecchi, laddove non siano contestualmente attuate anche le altre previsioni oggetto di accordo”.

 

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Fonte immagine: HippoBingo Cesena

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