I commi 1095 e1096 novellano la disciplina della lotteria dei corrispettivi limitando la partecipazione alla lotteria ai soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano
I commi 1095 e1096 novellano la disciplina della lotteria dei corrispettivi limitando la partecipazione alla lotteria ai soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Il comma 1097 modifica la disciplina delle misure premiali per l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (cashback), chiarendo, tra l’altro, che le somme riconosciute non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale.
E’ quanto ricorda il Servizio Studi del Parlamento in un dossier dedicato alla Legge di Bilancio 2021.
Le lettere a) e b) del comma 1095 prevedono che la partecipazione alla lotteria sia riservata ai soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. La modifica al comma 542 stabilisce che il limite annuo dell’ammontare complessivo dei premi pari a45 milioni di euro si applichi a tutti i premi (e non solo quindi ai “premi speciali”, destinati dalla disciplina previgente ai pagamenti elettronici).
Ulteriore modifica al comma 540 chiarisce che le segnalazioni inerenti al rifiuto del codice lotteria da parte degli esercenti devono essere effettuate tramite il portale “Lotteria” del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (e non “dell’Agenzia delle entrate”, come nella formulazione del testo previgente).
Il comma 1096 istituisce un apposito fondo presso il MEF (con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021) per far fronte alle spese connesse alla lotteria. La novella in esame specifica che tali risorse siano destinate alle spese amministrative connesse alla gestione della lotteria e non più, come nel testo vigente, “all’attribuzione dei premi”.
La data di avvio della lotteria era stata fissata al 1° gennaio 2021 dal citato D.L. n. 119/2018. La proroga al 1° febbraio 2021 disposta dal D.L. n. 183 si è resa necessaria, secondo la relazione illustrativa annessa al provvedimento, per tenere conto delle difficoltà causate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, consentendo agli esercenti che ancora non abbiano provveduto di eseguire gli interventi di adeguamento tecnico dei Registratori Telematici istallati, necessari ai fini della lotteria.
In particolare, il comma 9 dell’art. 3, D.L. n. 183/2020, prevede che il provvedimento, ivi previsto, del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sia emanato entro e non oltre il 1° febbraio 2021. A tale provvedimento è demandata la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria. Si precisa inoltre che la locuzione “ogni altra disposizione necessaria” fa riferimento anche all’avvio, oltre che all’attuazione, della lotteria. Inoltre, il comma 10 dell’art. 3 ha modificato il citatocomma 540 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 introducendo il termine del 1° marzo 2021 a decorrere dal quale, nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Con il provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 32051 del 29 gennaio 2021 sono state dettate le disposizioni attuative per l’avvio della lotteria.
PressGiochi
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
1
|
2
|
3
|
|||
4
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
15
|
16
|
17
|
||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
30
|
1
|