Tra gli emendamenti segnalati in Commissione Bilancio e Affari Costituzionali della Camera figurano anche due emendamenti relativi al settore giochi. Sono meno di 10, ad oggi gli emendamenti per la
Tra gli emendamenti segnalati in Commissione Bilancio e Affari Costituzionali della Camera figurano anche due emendamenti relativi al settore giochi. Sono meno di 10, ad oggi gli emendamenti per la materia del gioco pubblico sopravvissuti al giudizio di illegittimità.
Tra questi i due segnalati di Forza Italia a firma Mauro D’Attis
Il primo prevede che: “Fino al 31 dicembre 2021, è sospeso in capo ai soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, l’obbligo di prestare le garanzie relative all’obbligo di riversamento dell’importo residuo della raccolta, rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite”.
Il secondo, invece, reca “Proroga di termini in materia di giochi”. Si chiede: “In considerazione dei periodi di sospensione delle attività di raccolta disposti nel corso dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in riferimento ai negozi e ai punti di gioco oggetto delle concessioni di cui all’articolo 38, comma 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all’articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, all’articolo 10, comma 9-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legge, tenuto conto dei giorni di effettiva operatività nel corso del periodo emergenziale dei negozi e punti di gioco sportivi ed ippici oggetto delle riferite concessioni ridetermina, secondo criteri di riduzione proporzionale, le somme effettivamente dovute a titolo di canone di concessione per il primo semestre dell’anno 2020 e per il primo semestre dell’anno 2021.
Le medesime disposizioni si applicano anche in riferimento alle successive scadenze previste dai singoli atti di convenzione di concessione sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti titolari delle concessioni di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta, fruibile integralmente o parzialmente negli anni fiscali 2021 e 2020, in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto a titolo di canone di concessione in relazione ai primi semestri degli anni 2020 e 2021 e le somme effettivamente dovute a tale titolo, rideterminate secondo i criteri di cui al precedente comma 1. Il credito di imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite di spesa massima di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
All’onere di cui al presente articolo, pari ad euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede quanto ad 80 milioni di euro per l’anno 2021 e a 200 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90, quanto a 120 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.
PressGiochi
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
1
|
2
|
3
|
|||
4
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
15
|
16
|
17
|
||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
30
|
1
|