“Non pare che al Comune sia assegnato il potere di localizzazione delle sale giochi in funzione di tutela della salute pubblica, in ipotesi compromessa o posta in pericolo in relazione
“Non pare che al Comune sia assegnato il potere di localizzazione delle sale giochi in funzione di tutela della salute pubblica, in ipotesi compromessa o posta in pericolo in relazione al problema della ludopatia”.
Lo afferma il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia che si è espresso a favore del ricorso di una sala scommesse ricorsa contro il Regolamento per il contrasto al fenomeno della ludopatia derivante da forme di gioco lecito del Comune di Osio Sotto.
“La tutela della salute,- spiega il giudice – fatta eccezione per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, appartiene infatti alla competenza regionale concorrente con quella dello Stato, nell’ambito dei principi fondamentali fissati dalle norme statali.
Nel caso di specie il “Regolamento per il contrasto al fenomeno della ludopatia derivante da forme di gioco lecito”, inserisce, tra i siti sensibili, anche gli sportelli bancari, postali o bancomat esorbitando palesemente dalle pur ampie competenze che la legge regionale attribuisce ai comuni, non essendo evidenziato alcun profilo connesso alla sicurezza urbana, alla viabilità, o al disturbo della quiete pubblica”.
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