22 Novembre 2024 - 10:17

Milleproroghe: Forza Italia chiede sostegno agli operatori di gioco, riduzioni al Preu, proroga concessioni e agevolazioni per la sostituzione delle schede di gioco

E’ scaduto nella giornata di venerdì il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto Milleproroghe all’esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Numerosi gli emendamenti presentati in materia di

31 Gennaio 2021

E’ scaduto nella giornata di venerdì il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto Milleproroghe all’esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera.

Numerosi gli emendamenti presentati in materia di giochi, in particolare da parte di Forza Italia con gli onorevoli D’Attus, Mulè, D’Ettore, Cattaneo e Ruggieri.

Forza Italia chiede che il versamento dell’imposta sul valore aggiunto connessa all’imposta sugli intrattenimenti per l’anno di imposta 2020, sia prorogato per l’anno 2021 al 31 luglio 2021. Per gli anni d’imposta 2020 e 2021 la base imponibile forfettaria degli apparecchi da intrattenimento di cui alla tariffa allegata all’art. 14-bis del de-creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è ridotta della metà. Gli importi eventualmente versati in eccedenza con riferimento all’anno di imposta 2020 alla data dell’entrata in vigore della presente legge di conversione possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, – chiede ancora Forza Italia – ai soggetti che svolgono attività di impresa individuata con i seguenti codici Ateco 92.00.02, 93.29.30 e 32.40.10 è riconosciuto un contributo calcolato applicando una percentuale del 100 per cento alla differenza di fatturato fatto registrare nell’anno 2020 rispetto a quello fatto registrare nell’anno 2019.

 

Inoltre, – si propone – è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50 per cento della spesa affrontata per le spese derivanti dalla sostituzione delle schede di gioco di cui all’art. 1 comma 732, della legge n. 160 del 2019, fino ad un massimo del 20 per cento del fatturato del 2019 per ogni singolo beneficiario.

 

A far data dal 1° febbraio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, – chiedono ancora D’Attis, Mulè, D’Ettore, Cattaneo, Ruggieri – l’aliquota del Prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 lettera a) del Testo unico della legge di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è pari al 23,85 per cento delle somme giocate.

 

Fino al 31 dicembre 2021, è sospeso in capo ai soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, l’obbligo di prestare le garanzie relative all’obbligo di riversamento dell’importo residuo della raccolta, rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite.

 

 

I deputati di Forza Italia chiedono anche ristori per i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati, anche attraverso la proroga delle gare per le concessioni.

“I termini previsti dall’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall’articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, già prorogati di 6 mesi dall’art. 69 comma 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 sono ulteriormente prorogati per il periodo necessario a con-sentire l’indizione e lo svolgimento, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle gare finalizzate all’attribuzione delle nuove concessioni aventi tutte decorrenza dal 1 gennaio 2023.

La proroga di cui al comma 1 è condizionata al versamento delle somme annuali previste dall’art. 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come modificate dall’articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Per gli anni 2021 e 2022, a titolo di ristoro per i minori introiti derivanti dalla riduzione delle attività conseguente all’e-mergenza epidemiologica da COVID-19, ai concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati, ai concessionari del gioco a distanza, nonché ai concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento di cui all’articolo 110,comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è retrocessa o attribuita la parte di imposta unica e di prelievo erariale unico che risulti eccedente gli importi dovuti e versati, per i medesimi titoli e per i periodi mensili corrispondenti nell’anno 2019, incrementata dalle maggiorazioni dei prelievi successivamente intervenute, al fine di assicurare la neutralità del ristoro sul gettito erariale. Le quote di ristoro in favore degli operatori che abbiano conseguito un maggior volume d’affari sono attribuite tramite i conguagli effettuati al termine di ciascun trimestre. Eventuali differenze negative riscontrate non determinano obbligo per i concessionari di integrare i versamenti già effettuati. Sul volume d’affari mensile eccedentario rispetto all’anno 2019 i concessionari versano i due terzi del teorico dovuto, mentre il restante terzo è trattenuto dai medesimi fino all’effettuazione del conguaglio trimestrale cui consegue la definitiva liquidazione dell’obbligazione fiscale.”

 

“In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato – continuano ancora in un altro emendamento al Milleproroghe – ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1° gennaio 2021 per quelle già in proroga. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1.

Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell’emergenza epidemiologica.

Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. 4. I commi 727, 729 e 730 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati”.

 

In un altro emendamento si legge ancora:

“I termini di indizione delle gare – propongono riferendosi alle scommesse -, sono unitariamente prorogati a data non successiva al 31 dicembre 2022.

Ai fini di cui al comma 1, per garantire la continuità del servizio di raccolta a tutela dei connessi interessi di pubblica sicurezza ed erariali:

  1. a) le concessioni per la raccolta del gioco a distanza con scadenza in data antecedente al 31 dicembre 2022 ed in essere alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, sino all’aggiudicazione delle nuove concessioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, a fronte della corresponsione, per ciascuna concessione, di una somma pari a euro 2.800 mensili, moltiplicati per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di aggiudicazione delle nuove concessioni;
  2. b) la scadenza delle vigenti concessioni in materia di apparecchi di cui al comma 6, lettere a) e b), dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è prorogata sino all’affidamento delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, previa presentazione di adeguata garanzia parametrata alla durata della proroga ed a fronte della corresponsione, per ciascuna concessione, della somma di Euro 16,66, per ciascun apparecchio ex articolo 110, comma 6, lettera a), TULPS, e di Euro 166,66 per ciascun apparecchio ex articolo 110, comma 6, lettera b), TULPS, moltiplicata per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e l’assegnazione delle nuove concessioni. Per i primi dodici mesi della proroga tali somme non sono dovute a titolo di ristoro economico a fronte delle sospensioni del servizio imposte in conseguenza dell’emergenza epidemiologica;

c) la scadenza delle vigenti concessioni e della titolarità dei punti di raccolta regolarizzati di cui all’articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogata sino all’assegnazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, previa presentazione di adeguata garanzia parametrata alla durata della proroga ed a fronte della corresponsione, delle somme annuali di cui al richiamato articolo all’articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per i primi dodici mesi della proroga i relativi oneri non sono dovuti a titolo di ristoro economico a fronte delle sospensioni del servizio impo-ste a fronte dell’emergenza epidemiologici.

 

I cinque esponenti di Forza Italia propongono al Milleproroghe anche un emendamento per la chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive:

“Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché di contenziosi di natura civile in essere, secondo i criteri di seguito indicati: a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale; b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali. 2. All’onere di cui al comma 1, pari a 48,5 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente ridu-zione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con mo-dificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”.

 

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