È noto che lo svolgimento in forma organizzata dell’attività di accettazione, raccolta o intermediazione, anche per via telefonica o telematica, di scommesse, da parte di persona che non abbia richiesto
È noto che lo svolgimento in forma organizzata dell’attività di accettazione, raccolta o intermediazione, anche per via telefonica o telematica, di scommesse, da parte di persona che non abbia richiesto l’autorizzazione di polizia prevista dall’art. 88 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) ed agisca per conto di un allibratore estero privo di concessione, integra in generale il reato di cui all’art. 4, commi 1 e 4-bis della legge n. 401 del 1989. E non assume rilevanza, a tal fine, la modalità di raccolta delle scommesse da parte dell’intermediario, sia essa effettuata tramite “conti gioco” on line, o tramite la raccolta da banco.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione dichiarando inammissibile il ricorso di una una ricevitoria collegata per via telematica con una società allibratrice austriaca.
Qualora,il gestore di un centro scommesse italiano affiliato ad un bookmaker straniero metta a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi o un conto-giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l’abbia realmente effettuata, è configurabile il reato de quo, essendosi realizzata un’illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse che rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l’allibratore straniero nonché l’esistenza di titoli autorizzatori o concessori in capo a quest’ultimo, costituendo una mera occasione della condotta illecita imputabile esclusivamente all’operatore italiano.
I rapporti formali fra l’esercizio dell’indagato e il bookmaker straniero,- continua la Corte – nonché l’esistenza di titoli abilitativi in capo a quest’ultimo, o il carattere discriminatorio di una sua eventuale esclusione dall’assegnazione di detti titoli, non assumono rilevanza, a fronte dell’affermazione del Tribunale del riesame secondo cui vi era un conto gioco di comodo che non dava la possibilità di identificare individualmente gli scommettitori e la cui esistenza faceva sì che l’indagato rivestisse lui stesso il ruolo di scommettitore.
PressGiochi