Il MEF – DAG potrà conferire incarichi di collaborazione ad esperti individuati con procedure trasparenti piuttosto che procedere ad assunzioni a tempo determinato, che richiederebbero procedure di selezione più lunghe ed onerose.
L’articolo 3, commi 9-11, prevede che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, che stabilisce le modalità attuative dell’avvio e dell’operatività della lotteria dei corrispettivi sia emanato entro e non oltre il 1° febbraio 2021.
Il Servizio Studi del Parlamento torna ad esaminare le disposizioni contenute nel decreto Milleproroghe che prevede anche la partenza della lotteria degli scontrini dal 1 febbraio.
Si legge: Viene inoltre spostato al 1° marzo 2021 la decorrenza del termine per i consumatori, nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell’acquisto, di effettuare le relative segnalazioni. Si prevede infine la possibilità per il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze di conferire incarichi di collaborazione.
Nel dettaglio, il comma 9 in esame modifica l’articolo 1, comma 544, della legge di bilancio 2017 al fine di disporre il termine per l’emanazione del provvedimento attuativo delle procedure relative alla lotteria dei corrispettivi.
La modifica del comma 544 disposta dal comma 9 in esame prevede che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sia emanato entro e non oltre il 1° febbraio 2021. Si precisa inoltre che la locuzione “ogni altra disposizione necessaria” fa riferimento anche all’avvio, oltre che all’attuazione, della lotteria. Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che la proroga si rende necessaria per tenere conto delle difficoltà causate dall’emergenza epidemiologica COVID-19, consentendo agli esercenti che ancora non abbiano provveduto, di eseguire gli interventi di adeguamento tecnico dei Registratori Telematici istallati, necessari ai fini della lotteria.
Il comma 10 modifica il sopra menzionato comma 540 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 introducendo il termine del 1° marzo 2021 a decorrere dal quale, nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
La modifica disposta dal comma 11 in esame stabilisce che, anziché avvalersi di 6 unità di personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, il DAG può conferire fino a sei incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 non oltre il 30 giugno 2022 (in luogo del termine del 31 dicembre 2021 precedentemente previsto).
Nella relazione illustrativa,- spiega il servizio Studi – il Governo chiarisce che tale disposizione risponde al fine, da un lato, di spostare i termini temporali dell’utilizzo delle risorse, inizialmente previsto fino a dicembre 2021, al 30 giugno 2022 in ragione del rinvio dell’inizio effettivo della lotteria rispetto ai termini inizialmente previsti, e, dall’altro, di prevedere che il MEF – DAG possa conferire incarichi di collaborazione ad esperti individuati con procedure trasparenti piuttosto che procedere ad assunzioni a tempo determinato, che richiederebbero procedure di selezione più lunghe ed onerose.
La norma in esame mantiene comunque invariati i limiti già previsti del numero fino a 6 unità di collaboratori, della durata del rapporto di non oltre 15 mesi e dell’importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico conferito. Si rammenta che, ai sensi del richiamato articolo 7, comma 6, del decreto legislativo nl 165 del 2001, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.
Nella relazione tecnica il Governo precisa che la norma trova copertura, analogamente alla vigente disposizione, nell’ambito delle risorse disponibili sullo stato di previsione del MEF ai sensi dell’articolo, 1, comma 542, della legge di bilancio 2017 e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le risorse potranno essere utilizzate nel periodo da gennaio 2021 al 30 giugno 2022 in base ai termini dei contratti che saranno stipulati a seguito delle procedure previste dalla legge.
PressGiochi
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