Il Tribunale amministrativo regionale della Campania si è presso oggi sul ricorso di alcune sale gioco dedicate che erano ricorse contro l’approvazione del Regolamento Sale da gioco e Giochi leciti
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania si è presso oggi sul ricorso di alcune sale gioco dedicate che erano ricorse contro l’approvazione del Regolamento Sale da gioco e Giochi leciti e l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Napoli recante “Disciplina degli orari di apertura e chiusura delle sale giochi autorizzate di cui al Regolamento Sale da gioco e Giochi leciti”. I due provvedimenti introducono sia le distanze dai luoghi sensibili che i limiti orari al gioco.
Norme, secondo i ricorrenti, eccessivamente restrittive e gravose.
Non è stato dello stesso parere il Collegio che ha respinto i ricorsi.
I ricorrenti hanno ricordato infatti che “Il 7.7.2020, è stata promulgata la L.R. 2 marzo 2020, n. 2, “Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari”, la quale:
– all’art. 4 affida alla Regione la disciplina dell’attività degli esercizi, con la regolamentazione delle distanze da luoghi sensibili, del controllo e degli orari di esercizio (stabilendo all’ultimo comma che le modalità applicative sono definite con deliberazioni della Giunta regionale);
– dispone che i Comuni sono tenuti ad adeguare e integrare i regolamenti esistenti entro e non oltre 90 giorni dalla sua entrata in vigore, decorsi i quali le disposizioni della legge trovano immediata applicazione (art. 7, co. 5)”.
L’introduzione della normativa regionale determina la privazione di effetti della delibera comunale impugnata, superata dalla nuova determinazione di adeguamento alle norme regionali oppure dalla loro diretta applicabilità.
“L’interesse alla decisione – ha invece spiegato il Tar – non può derivare dalla circostanza, secondo cui la promulgazione della legge regionale comporterebbe la fondatezza dell’impugnativa”.
LIMITI ORARI OK – “E’ evidente che il potere esercitato dal Sindaco nel definire gli orari di apertura delle sale da gioco non interferisce con quello di licenza del Questore, atteso che la competenza di quest’ultima ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco attiene in senso lato agli interessi della comunità locale, con la conseguenza che le rispettive competenze operano su piani parzialmente diversi, senza che sia configurabile alcuna violazione dell’art. 117, comma 2, lett. h), Cost.
Le limitazioni in termini orari all’attività degli esercizi commerciali si giustificano, in conformità ai principi costituzionali in tema di salute pubblica e della normativa comunitaria sulla libertà dell’iniziativa economica, con la necessità di prevenire il fenomeno della ludopatia, particolarmente tra le fasce più deboli della popolazione.
La disciplina degli orari delle sale da gioco – continua ancora il collegio – è quindi volta a tutelare in via primaria non l’ordine pubblico, ma la salute ed il benessere psichico e socio economico dei cittadini, compresi nelle attribuzioni del comune; pertanto, il potere esercitato dal sindaco nel definire gli orari di apertura delle sale da gioco non interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza”.
DISTANZIOMETRI OK – “Il Regolamento de quo – si legge ancora nella sentenza – l’Amministrazione Comunale ha disciplinato anche l’aspetto relativo alla localizzazione delle “agenzie per la raccolta di scommesse”, delle “sale VLT” e in generale delle attività ove si verifichi l’esercizio di giochi con vincita in denaro e l’ambito di applicazione dell’art. 6 (“localizzazione e requisiti dei locali”), così come predisposto dal Regolamento, vi fa rientrare ogni esercizio commerciale che metta a disposizione della clientela “giochi con vincita in denaro”, sicché, sia pure con decorrenza di cinque anni dall’entrata in vigore del Regolamento, per tutte le attività già esistenti nelle quali si verifichi l’esercizio di tale tipo di giochi, si pone la duplice alternativa: 1) delocalizzare l’attività; 2) dismettere i giochi in questione,
– tale duplice alternativa comporta conseguenze diverse a seconda che si tratti di esercizi nei quali l’attività di gioco sia prevalente (qualificati “sale pubbliche da gioco” ai sensi dell’art. 5 del Regolamento), oppure che si tratti di uno degli esercizi nei quali è ammesso l’utilizzo di tali macchine da gioco (alberghi, locande e pensioni, trattorie, osterie e ristoranti caffè, enoteche e bar, stabilimenti balneari, rivendite di tabacchi ed altri esercizi commerciali);
– in tale ultimo caso, infatti, all’effetto pratico si avrà il sostanziale divieto dell’esercizio di tali giochi, salvo che l’attività venga delocalizzata, per cui sarà possibile continuare l’attività purché si dismettano i giochi posti al bando, mentre, al contrario, nel caso delle sale pubbliche da gioco, l’unica soluzione sarà la chiusura dell’attività.
Inoltre, è vietata la localizzazione di tali esercizi a meno di 200 metri da sportelli bancari, postali o bancomat, agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si esercita l’acquisto di oro, argento od oggetti preziosi, ma la lista non finisce, avendo l’Amministrazione Comunale interdetto l’esercizio dei giochi con vincita in denaro anche in tutti gli immobili di proprietà dell’Amministrazione e di società da essa partecipate, nonché nei chioschi su suolo pubblico; infine tale esercizio è interdetto a tutto il perimetro del centro antico cittadino (con precisa individuazione di tale perimetro) ed a tutto il Centro Storico delle Municipalità così come perimetrata zona A del vigente Piano Regolatore.
Per il Tribunale amministrativo, di fatto, le sale giochi ricorrenti non hanno dimostrato di trovarsi in una condizione di vicinanza con i “luoghi sensibili” tale da pregiudicarne la sopravvivenza, con la conseguenza che la censura relativa alla localizzazione delle sale da gioco, nel difettare del presupposto dell’esistenza di una lesione, anche solo potenziale, finisce per mostrarsi inammissibile per carenza di concretezza ed attualità dell’interesse.
“Peraltro, eventuali limitazioni dovute al rispetto delle prescrizioni in tema di distanze da determinati “luoghi sensibili”, hanno l’indiscutibile effetto di contenere l’ingresso nel settore di eventuali altri operatori, circostanza che non contrasta ma anzi viene incontro all’interesse imprenditoriale della società ricorrente, orientato ad evitare che nuovi soggetti possano operare in concorrenza in luoghi prossimi ai propri locali” spiega il Collegio.
“L’art. 1, comma 201, della legge regionale Campania 7 agosto 2014, n. 16 ha stabilito che i comuni possano dettare disposizioni di carattere urbanistico territoriale in ordine alla localizzazione delle sale da gioco; tutto ciò risulta coerente con gli orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 18 luglio 2014 n. 220, ha attribuito alla potestà degli enti locali la collocazione delle sale giochi sul territorio cittadino, nell’ambito dell’attività di pianificazione e governo del territorio, “rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni”.
Più precisamente, la Corte ha ritenuto che le disposizioni sui limiti di distanza imposti alle sale da gioco siano dirette al perseguimento di finalità prevalentemente di carattere socio-sanitario.
Pertanto, lo Stato ha il compito di fissare i principi generali che ispirano la materia, dettati dalla riduzione e dal contrasto all’attività del gioco d’azzardo; mentre le Regioni e gli enti locali hanno il potere di disciplinarne le concrete modalità, avuto riguardo, da un lato, agli obiettivi programmati a livello nazionale, e, dall’altro, alle caratteristiche peculiari del territorio entro cui le attività del gioco sono destinate ad incidere…
E’ in primo luogo da osservare – ha infine puntualizzato il Collegio – che l’estensione dell’applicazione a tutti gli operatori del settore, ivi compresi quelli già operanti, non implica una retroattività delle disposizioni ma è piuttosto finalizzata ad escludere situazioni franche da una verifica periodica con la sottrazione totale dei soggetti già autorizzati da ogni possibilità di controllo e verifica successiva, con inammissibile incisione anche sui principi di imparzialità e di par condicio tra operatori del settore”.
PressGiochi
Fonte immagine: HippoBingo Cesena
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