24 Novembre 2024 - 00:53

TAR Lazio: respinto il ricorso della ricevitoria lotto che chiedeva l’annullamento del trasferimento

Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di una ricevitoria lotto “pura”, relativamente al provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il quale aveva autorizzato il trasferimento dell’attività

11 Gennaio 2021

Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di una ricevitoria lotto “pura”, relativamente al provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il quale aveva autorizzato il trasferimento dell’attività in un’altra zona di Napoli. La ricevitoria, temeva il trasferimento anche in vista degli effetti del regolamento comunale sui giochi leciti,  ma il Giudice ha ricordato che tra le tipologie di esercizi che rientrano nella definizione di sala pubblica di gioco di cui al suindicato regolamento comunale n. 74/2015, non rientra quella di ricevitoria del lotto che, tra l’altro, non è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 86 del TULPS, nè della licenza di cui all’art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura.

“Si rileva l’infondatezza dell’eccezione di nullità della notifica del provvedimento gravato in quanto sarebbe stato portato a conoscenza della ricorrente a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno e non con le modalità previste dal codice di procedura civile. Si rileva al riguardo che, a prescindere dalla possibilità per la pubblica amministrazione di avvalersi del servizio postale per portare un proprio atto a conoscenza del destinatario nel caso in cui la legge non preveda espressamente la notificazione in senso tecnico, nella fattispecie l’atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario per sua stessa ammissione e, pertanto, la notifica a mezzo posta ha raggiunto lo scopo cui era preordinata.

Ciò premesso,- afferma il giudice – l’atto impugnato è legittimo ed è stato emanato nel rispetto della vigente normativa in materia”.

 

 

Infine il TAR ha spiegato che “La Direzione Generale dell’A.A.M.S., in ordine ai trasferimenti di ricevitorie lotto “pure” che si andrebbero a collocare a distanza inferiore ai 200 metri da rivendite con annessa ricevitoria, con nota n. 30471 del 04.06.2004, ha disposto che possono essere autorizzati i trasferimenti di dette ricevitorie purché non venga a determinarsi uno squilibrio nell’assetto della rete”. “Le risultanze istruttorie agli atti – continua il Tar – evidenziano la sussistenza dei predetti requisiti: a) comprovata diminuzione delle entrate del gioco del lotto della ricevitoria richiedente il trasferimento; b) la quarta parte della somma del reddito lotto, realizzato nell’ultimo esercizio dalle citate tre ricevitorie più vicine al locale proposto per il trasferimento, risultata pari ad € 35.189/32, è ampiamente superiore al citato parametro richiesto che per Napoli, Comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti, è di € 26.746/27”.

 

Il Tar ha quindi indicato come priva di fondamentamento la presupposizione dalla ricorrente che indicava come falsato dal provvedimento il criterio di una ricevitoria ogni 1500 abitanti, che però consente l’istituzione di rivendita tabacchi ordinaria in Comuni con una popolazione inferiore a 10mila abitanti.

 

 

 

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