Lunedì 11 gennaio 2021 si terrà presso la quarta commissione della Provincia autonoma di Trento l’avvio della discussione della proposta di legge a firma Giorgio Leonardi recante interventi per la
Lunedì 11 gennaio 2021 si terrà presso la quarta commissione della Provincia autonoma di Trento l’avvio della discussione della proposta di legge a firma Giorgio Leonardi recante interventi per la prevenzione e cura della dipendenza da gioco.
Il pdl recante Modificazioni della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco), e dell’articolo 12 (Disposizioni in materia di agevolazioni IRAP) della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, prevede la sostituzione dell’articolo 5 della legge in vigore relativo proprio all’introduzione dei distanziometri per il gioco pubblico.
Si prevede nel nuovo Testo presto in discussione:
1.Per tutelare determinate categorie di persone più vulnerabili e per prevenire la dipendenzada gioco è vietata la nuova installazione degli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110,comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 a una distanza inferiore a duecento metri, misurati perla distanza pedonale più breve su suolo pubblico, dai seguenti luoghi:
a)istituti scolastici secondari, università e biblioteche pubbliche;
b)strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, assistenza e recupero disoggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale oche comunque fanno parte di categorie protette;
c)luoghi di culto.
2.Restano valide le autorizzazioni e le licenze comunque concesse, ai sensi e per gli effettidegli articoli 86 e 88 del regio decreto n. 773 del 1931, sino al momento della data di entrata invigore di quest’articolo, con la conseguente possibilità di mantenere i relativi apparecchi, nelnumero presente in quel momento.
3.Ai fini di questa legge per nuova installazione s’intende l’installazione di apparecchiaggiuntivi rispetto a quelli esistenti al momento dell’entrata in vigore di quest’articolo, esclusa laloro sostituzione.
4.Non costituiscono nuova installazione, ai fini di questa legge:
a)le variazioni della titolarità di esercizi dovute ad atti di trasferimento a qualsiasi titolo o diaffitto di azienda;
b)le modificazioni o le variazioni del soggetto concessionario o gestore degli apparecchi;
c)i rinnovi o le modificazioni o le variazioni nel contenuto degli accordi contrattuali disciplinantii rapporti tra gli operatori della filiera della raccolta del gioco lecito.
PressGiochi