L’approdo in aula alla Camera della legge di Bilancio 2021 slitta da venerdì 18 a lunedì 21 dicembre, con discussione generale dalle 11 del mattino. Lo ha deciso la capigruppo
L’approdo in aula alla Camera della legge di Bilancio 2021 slitta da venerdì 18 a lunedì 21 dicembre, con discussione generale dalle 11 del mattino. Lo ha deciso la capigruppo di Montecitorio, secondo quanto si apprende. Le votazioni in aula non si terranno prima delle 15 di lunedì stesso. La commissione Bilancio, che ha interrotto oggi i suoi lavori sulla manovra, riprenderà l’esame sabato e domenica.
Sono stati respinti dalla Commissione tutti gli emendamenti segnalati in materia di giochi.
E’ stato respinto l’emendamento Schullian relativo a Disposizioni finanziarie per la Regione Trentino–Alto Adige/Südtirol nel quale si chiedeva che ” i nove decimi delle entrate erariali derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale. Le quote spettanti alle province sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, dalle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco a distanza, dalle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Fatto salvo il gettito spettante alla Regione ai sensi dell’articolo 69, comma 2, lettera c), i proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nella presente lettera sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi non sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province, questa è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale”.
Accantonato l’emendamento a firma Paolo Russo sul Prelievo delle scommesse ippiche:
1. Al fine di uniformare la tassazione nel settore delle scommesse ippiche a quelle sportive e di sostenere la filiera ippica colpita dall’emergenza pandemica COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con l’articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari di cui al comma 1053 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, nel caso in cui nei precedenti 12 mesi solari la raccolta di dette scommesse, rilevata bimestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete “fisica” al 34 per cento e per il “gioco a distanza” al 38 per cento, nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta di dette scommesse raggiunga 400 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete “fisica” al 25 per cento e per il “gioco a distanza” al 29 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta di dette scommesse raggiunga 500 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete “fisica” al 20 per cento e per il “gioco a distanza” al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli”. 194.6. Russo Paolo.
Respinti i seguenti emendamenti a firma Mauro D’Attis:
Per gli anni 2020 e 2021 l’aliquota del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 21,60 per cento delle somme giocate. Alle minori entrate, valutate in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall’articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. d’attis
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché di contenziosi di natura civile in essere, secondo i criteri di seguito indicati:
a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.
2. All’onere di cui al comma 1, pari a 48,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall’articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 32,8 milioni per l’anno 2021 e a 65,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Respinto l’emendamento a firma Marco Osnato:
a) per l’anno 2021 entro il 30 giugno 2021;
b) per l’anno 2022: il 50 per cento del dovuto entro il 31 ottobre 2021 ed il restante 50 per cento entro il 30 giugno 2022;
c) per l’anno 2023: il 50 per cento del dovuto entro il 31 ottobre 2022 ed il restante 50 per cento entro il 30 giugno 2023.
Le risorse dovute a titolo di proroga e versate entro l’anno 2021 affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale di cui all’articolo 217, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Respinto il doppio emendamento a firma D’Attis/ Cattaneo:
5. Il comma 2 dell’articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: «2. Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e nel limite massimo di 50 milioni per l’anno 2021. Per il finanziamento del fondo previsto per l’anno 2020, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’erario. Per il finanziamento del fondo previsto per l’anno 2021, fino a concorrenza limite massimo di 50 milioni, affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, le risorse di cui dall’articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205. Qualora negli anni 2020 e 2021 l’ammontare delle entrate così come determinate dal presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo, è corrispondentemente ridotta la quota di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
Respinto l’emendamento recante ‘Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento’ a firma Antonio Zannaro:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All’articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021» e le parole: «sino al 31 dicembre 2020 e nell’8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono soppresse.
PressGiochi
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